cassazione

suprema CORTE DI CASSAZIONE

sezione III

sentenza 14 maggio 2014, n. 10524

 

Ritenuto in fatto

In data (omissis), alle ore 19 circa, si verificò, nel Comune di Corno, un sinistro stradale tra il motociclo condotto da D.F. e la vettura condotta dal proprietario L.R.L. , assicurato con la Fondiaria-Sai.
A seguito delle lesioni riportate il giovane F. , nato il (omissis) , morì il (omissis) .
2. Con atto di citazione del 30 aprile 1991 D.C. , T.N. in D. e D.M.G. , rispettivamente genitori e sorella di D.F. , convennero in giudizio la Sai e L.R.L. per sentir dichiarare la responsabilità di quest’ultimo nel sinistro per cui è causa e, conseguentemente, condannare i convenuti in solido al risarcimento dei danni, morali, materiali, patrimoniali e biologico, oltre accessori.
3. Il Tribunale di Corno, con sentenza n. 1284/1996, depositata il 6 agosto 1996, ritenne che il sinistro de quo si era verificato per colpa concorrente del L.R. e del D. , rispettivamente nella misura di tre quarti ed un quarto e liquidò, alla data della sentenza, per danno morale a favore dei genitori, complessivamente L. 200.000.000 e L. 50.000.000 alla sorella oltre L. 23.000.000 per danni alla moto e spese funerarie non contestate; ancora, in via equitativa, L. 157.000.000 per mancato guadagno provocato dal ritardato pagamento; quindi, detratto l’importo già versato dall’ente assicuratore a titolo di provvisionale di L. 130.000.000 ed operata la riduzione della somma finale di L. 300.000.000 di un quarto, a titolo di concorso di responsabilità, condannò i convenuti in solido al pagamento a favore degli attori della somma di L. 225.000.000, oltre interessi legali, dalla sentenza, e spese di causa.
In accoglimento della domanda di rivalsa dell’ente assicuratore, condannò il L.R. a rimborsare alla SAI s.p.a. tutte le somme che sarebbero state erogate per il sinistro.
4. La Corte d’Appello, successivamente adita dai parenti della vittima per la riforma della sentenza di primo grado, con sentenza n. 2337/1999, depositata il 17/9/1999, ribadì il ritenuto concorso di responsabilità del de cuius nella produzione del sinistro e confermò sia la ritenuta insussistenza di prova del danno biologico iure proprio, sofferto dagli appellanti; sia la non configurabilità di un danno biologico trasmissibile iure hereditatis, attesa la breve distanza di tempo tra l’evento lesivo e la morte; sia la infondatezza della pretesa di un danno patrimoniale da lucro cessante.
Riconobbe tuttavia, a titolo di danno morale, il maggior importo, computato alla data della decisione di primo grado, di L. 250.000.000 per i genitori e di L. 70.000.000 per la sorella.
5. Avverso tale sentenza proposero ricorso per cassazione D.C. , T.N. in D. e D.M.G. .
6. La Suprema Corte cassò la sola statuizione che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno biologico iure hereditatis, censurando la Corte di merito per non aver ritenuto che durante il breve periodo di sopravvivenza dal sinistro, ventinove giorni, vi era stato in ogni caso un danno biologico apprezzabile della vittima e dispose la rimessione ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per la valutazione, alla luce dei principi esplicitati, della “consistenza concreta del danno biologico subito dal giovane D.F. nei 29 giorni terminali della sua vita ed il cui risarcimento spetta agli eredi”.
7. Con atto di citazione del 7 marzo 2005 D.C. e D.M.G. , quest’ultima in proprio e quale tutrice della madre interdicenda, T.N. in D. , riassunsero davanti alla Corte d’Appello di Milano il giudizio in sede di rinvio dalla Corte Suprema di Cassazione nei confronti di L.R.L. e Fondiaria – S.A.I. spa.
8. La Corte d’appello di Milano condannò gli appellati L.R.L. e Fondiaria – Sai al pagamento, in favore di D.C. e di D.M.G. , quest’ultima in proprio e quale tutrice provvisoria della madre interdicenda T.N. in D. , dell’importo di Euro 19.575,00 oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
9. Propongono ricorso per cassazione D.C. e D.M.G. , in proprio e quale tutrice provvisoria della madre interdicenda, T.N. in D. .
Gli stessi presentano memoria.
Resiste con controricorso la Fondiaria – Sai. Non svolge attività difensiva L.R.L. .

Motivi della decisione

10. Con A) si verte “in merito alla liquidazione del danno biologico iure hereditatis operata dalla Corte d’appello di Milano; con A1) si denuncia infedele esecuzione da parte del giudice di rinvio dei compiti affidatigli dalla Suprema Corte con la precedente pronuncia di annullamento e rinvio”.

Sostengono i ricorrenti che il giudice del rinvio non ha operato una corretta applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte, laddove, da un lato, non ha applicato il criterio equitativo c.d. puro; dall’altro ha violato il principio della necessaria personalizzazione dei criteri tabellari, conformandoli alla peculiarità del caso concreto, attraverso l’esercizio del potere equitativo, giungendo a liquidare un importo irrisorio a fronte del principio affermato dalla Suprema Corte.

Con A2), si denuncia: “omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza della Corte d’appello di Milano sotto il profilo di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c.”.

Ritengono i ricorrenti che la motivazione della sentenza impugnata è contraddittoria in quanto, in un primo momento, il giudice ha affermato di voler decidere equitativamente l’importo spettante e di voler applicare il cosiddetto criterio equitativo puro; dopodiché si è discostata da tale criterio affermando di adottare un criterio tabellare personalizzato, ma i cui criteri di personalizzazione non sono stati esplicitati, non essendovi traccia, nella sentenza impugnata, sia delle ragioni attinenti alla specifica controversia oggetto di causa, sia dell’asserita personalizzazione in virtù della quale il giudice a quo è pervenuto alla liquidazione contenuta in sentenza.

Proseguono i ricorrenti che il Giudice ha quantificato, per il danno iure hereditatis l’importo di Euro 900,00 al dì, comprensivo di interessi e rivalutazione, senza specificare quale criterio egli abbia adottato per giungere a tale decisione e non ha fornito elementi utili a scindere la diverse voci per effettuare i dovuti controlli e comprendere quale sia la somma effettivamente spettante per gli interessi e la rivalutazione.

Con A3), si denuncia: “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e in particolare degli artt. 2043, 2056, 1223 c.c. e di ogni altra norma o principio in materia di quantificazione del danno biologico terminale sotto il profilo di cui all’art. 360 n. 3 c.p.c.”.

Secondo parte ricorrente la Corte d’appello non avrebbe potuto limitarsi alla mera applicazione dei valori tabellari e, così facendo, ha violato le norme giuridiche che presiedono ad una corretta applicazione del danno biologico terminale. Applicando tali norme, infatti, il danno subito da D.F. avrebbe dovuto essere quantificato in Euro 92.800,00, oltre accessori.

Con A4) si denuncia: “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare degli artt. 2056 e 1226 c.c. sotto il profilo di cui all’art. 30 n. 3 cpc in ordine alla valutazione equitativa del danno”.

Sostengono i ricorrenti che, anche in quest’ultima ipotesi, è necessario che, nonostante si verta in un campo di discrezionalità, il giudice debba indicare i criteri che egli ha seguito per determinare l’entità del danno e ciò per evitare che la decisione sia arbitraria e sottratta a qualsiasi controllo.

Nel caso di specie la Corte territoriale, proseguono i ricorrenti, non ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto di dover applicare l’importo di Euro 900,00 al giorno, comprensive di interessi e rivalutazione, senza che poi sia neppure possibile scindere le diverse voci per effettuare i dovuti controlli e comprendere quale sia la somma effettivamente spettante a titolo di danno biologico, non potendosi certo ritenere motivazione sufficiente ed esaustiva il mero riferimento ad una pronuncia della Cassazione.

Tutti i motivi, che per la loro stretta connessione devono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.

La denuncia del mancato rispetto da parte del giudice di rinvio del decisum della sentenza di cassazione concreta infatti denuncia di error in procedendo (art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.) per aver operato il giudice stesso in ambito eccedente i confini assegnati dalla legge ai suoi poteri di decisione, per la cui verifica la Corte di cassazione ha tutti i poteri del giudice del fatto in relazione alla ricostruzione dei contenuti della sentenza rescindente, la quale va equiparata al giudicato, partecipando della qualità dei comandi giuridici, con la conseguenza che la sua interpretazione deve essere assimilata, per l’intrinseca natura e per gli effetti che produce, all’interpretazione delle norme giuridiche (Cass., 25 marzo 2005, n. 6461).

Nel caso in esame la Corte d’appello di Milano, alle pp. 6 e 7 dell’impugnata sentenza, si è attenuta ai criteri enunciati da questa Corte nella decisione del 23 febbraio 2004, n. 3549, la quale aveva stabilito che il giudice di rinvio doveva valutare la consistenza concreta del danno biologico, subito da D.F. nei 29 giorni terminali della sua vita, ed il cui risarcimento spettava agli eredi, provvedendo alla personalizzazione dei valori monetari espressi dalle tabelle per inabilità assoluta, aumentandoli secondo il suo prudente apprezzamento equitativo, con riferimento alla peculiarità del caso concreto.

La Corte di rinvio ha ritenuto di poter contemperare l’equo riconoscimento della grave intensità del danno biologico terminale con il quadro generale del risarcimento tabellare personalizzato.

Il ricorrente non ha svolto alcuna censura nei confronti dei criteri ermeneutici adottati dalla Corte d’appello in sede di rinvio, ma ha soltanto denunciato che quest’ultima ha liquidato una somma inferiore a quella da lui pretesa per il danno terminale.

B) verte “in merito al mancato riconoscimento del danno morale iure hereditatis; B1) denuncia Omesso e/o insufficiente esame degli atti processuali e delle domande svolte nei precedenti gradi di giudizio, riflettendosi detto vizio anche in un vizio di motivazione (in termini di incongruità e/o illogicità della medesima), giacché la pronuncia gravata risulta affetta da evidente contrasto con le risultanze testuali ricavabili dagli atti processuali, ai sensi di cui all’art. 360 n. 5 cpc”.

Lamenta parte ricorrente che la Corte d’appello si è limitata ad affermare che “non merita ingresso la ulteriore richiesta di liquidazione di un importo a titolo di danno morale sofferto dal de cuius, poiché (…) richiesta mai avanzata nelle precedenti fasi del giudizio e solo per la prima volta dagli appellanti in sede di rinvio”.

Ad avviso dei ricorrenti, invece, la domanda di risarcimento del danno morale terminale subito da D.F. è stata da loro formulata sin dal primo grado di giudizio, dovendosi tale voce di danno considerare associata, de plano, alla richiesta di danno biologico terminale, quale quota accessoria dello stesso. L’accoglimento sul punto del ricorso per cassazione avrebbe consentito di escludere la formazione di giudicato con riguardo alla domanda risarcitoria de qua, anche relativamente alla voce del danno morale.

Con B2) si lamenta “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 32 cost., 2043, 2056, 2059 c.c. sotto il profilo di cui all’art. 30 n. 3) c.p.c.”.

Sostengono i ricorrenti che la Corte d’appello è giunta alle sue conclusioni estraniandosi dalla fattispecie oggetto di causa e quindi in violazione delle norme di diritto che presiedono al riconoscimento del danno biologico cosiddetto terminale.

I motivi, che per la loro stretta connessione devono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.

Secondo questa Corte infatti il danno morale configura una autonoma ipotesi di danno non patrimoniale, risarcibile al verificarsi di determinati presupposti, dotato di piena autonomia ontologica rispetto al danno biologico, per cui la specifica richiesta di quest’ultimo non può essere interpretata come riferibile anche al primo (Cass., 6 luglio 2006, n. 15358).

È del resto pacifico che il giudizio di rinvio costituisce, ai sensi dell’art. 394 c.p.c., un giudizio a carattere chiuso, essendo inibito alle parti prendere conclusioni diverse dalle precedenti o che non siano conseguenti alla cassazione, così come non sono modificabili i termini oggettivi della controversia espressi o impliciti nella sentenza di annullamento; tale preclusione investe non solo le questioni espressamente dedotte o che avrebbero potuto essere dedotte dalle parti, ma anche le questioni di diritto rilevabili d’ufficio, ove esse tendano a porre nel nulla od a limitare gli effetti intangibili della sentenza di cassazione e l’operatività del principio di diritto, che in essa viene enunciato non in via astratta, ma agli effetti della decisione finale della causa (Cass., 12 gennaio 2010, n. 327).

Emerge inoltre dall’impugnata sentenza che nelle precedenti fasi del giudizio il danno morale da perdita della vita non è stato richiesto e comunque, come si è visto, il danno morale non costituisce un accessorio del danno biologico.

In questo giudizio il risarcimento del danno morale non era previsto nella sentenza di questa Corte n. 3549 del 23 febbraio 2049 che ha rinviato alla Corte d’appello di Milano solo per il risarcimento del danno biologico e non del danno morale ‘puro’.

Peraltro, i ricorrenti, in violazione del principio di autosufficienza, non dicono dove e come hanno proposto la domanda dichiarata nuova dalla suddetta Corte milanese.

Con C) di deduce “in merito alla liquidazione di interessi e rivalutazione monetaria”; C1) verte sulla “omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione con riferimento all’art. 360 n. 5 c.p.c.”.

Sostengono i ricorrenti che l’impugnata sentenza è altresì censurabile nella parte in cui ha operato una erronea liquidazione degli interessi e rivalutazione sulle somme riconosciute a titolo di danno biologico terminale. Non si comprende in particolare, secondo i D. , come siano stati calcolati, ed in quale misura, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria; né è chiaro il momento a decorrere dal quale sono stati computati detti importi e fino a quale momento siano stati computati. Le incertezze diventano ancora più rilevanti laddove, nel dispositivo della sentenza impugnata, la Corte d’appello condanna gli appellati al pagamento, in favore degli appellanti, “dell’importo di Euro 19.575,00 oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo”.

Per tali ragioni, proseguono i ricorrenti, nella suddetta sentenza è ravvisabile una omessa motivazione in merito alle ragioni per le quali gli interessi e la rivalutazione non siano stati liquidati dalla data dell’evento al saldo, nonché alla misura degli stessi.

Ed è altresì evidente una insanabile contraddizione della pronuncia in esame nella parte in cui, nel dispositivo della medesima ‘sparisce’, senza che alcuna motivazione sia stata resa al riguardo, la condanna alla rivalutazione monetaria.

Con C2) si denuncia “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218, 1219, 1222, 1223 c.c. sotto il profilo di cui all’art. 360 n. 3 c.p.c.”.

Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto:

“Vero che il responsabile di un incidente stradale, condannato al risarcimento del danno, deve corrispondere al danneggiato, gli interessi e la rivalutazione dal giorno del fatto fino al girono dell’effettivo pagamento ?”.

I motivi sono inammissibili.

Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto 2 febbraio 2006, n. 40 – infatti, i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo ivi descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, n. 1, 2, 3, 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre nel caso previsto dall’art. 360, 1 c, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Il quesito di cui all’art. 366-bis c.p.c., rappresentando la congiunzione fra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio generale, non può esaurirsi nella mera enunciazione di una regola astratta, ma deve presentare uno specifico collegamento con la fattispecie concreta, nel senso che deve raccordare la prima alla seconda ed alla decisione impugnata, di cui deve indicare la discrasia con riferimento alle specifiche premesse di fatto, essendo evidente che una medesima affermazione può essere esatta in relazione a determinati presupposti ed errata rispetto ad altri. Deve pertanto ritenersi inammissibile il ricorso che contenga quesiti di carattere generale ed astratto, privi di qualunque indicazione sul tipo della controversia, sugli argomenti addotti dal giudice a quo e sulle ragioni per le quali non dovrebbero essere condivisi (Cass. civ., Sez. Unite, 14 gennaio 2009, n. 565).

Il quesito di diritto che, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., la parte ha l’onere di formulare espressamente nel ricorso per cassazione a pena di inammissibilità, deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, poiché la norma di cui all’art. 366 bis c.p.c. è finalizzata a porre il giudice della legittimità in condizione di comprendere – in base alla sola sua lettura – l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice e di rispondere al quesito medesimo enunciando una regula iuris. (Cass. Sez. Unite, 5 febbraio 2008, n. 2658).

Nella fattispecie la formulazione del motivo (ex art. 360 n. 3 c.p.c.), per cui è chiesta la cassazione della sentenza, non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis, c.p.c., poiché il principio generale enunciato dal ricorrente è corretto, ma il quesito è incompleto, non indicando i punti di riferimento necessari alla corretta liquidazione del danno da parte del giudice di merito.

Quanto al preteso vizio motivazionale, manca il momento di sintesi o quesito di fatto, a norma dell’art. 366 bis c.p.c..

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo in favore di Fondiaria-Sai.

In assenza di attività difensiva di L.R.L. non si dispone per le spese del giudizio di cassazione relative a quest’ultimo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 6.400,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge, a favore di Fondiaria-Sai. Nulla dispone per le spese a carico di L.R.L.

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