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Il testo integrale

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 14 maggio 2013 n. 11539[1]

 

In tema dì mediazione, ai fini del riconoscimento del diritto al compenso per l’attività prestata, l’onere della prova dell’iscrizione all’albo dei mediatori così come previsto nella legge n. 39 del 1989, può essere assolto anche mediante il ricorso alla prova per presunzioni.

Può valere in tal senso il modulo di proposta di acquisto predisposto dalla società dal quale risulta la suddetta iscrizione e vale comunque la prova per testimoni


[1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/sentenzeDelGiorno/2013/05/si-alla-prova-per-presunzioni-per-liscrizione-allelenco-dei-mediatori.html

 

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