SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III PENALE

Sentenza  14 febbraio 2012, n. 5640

 

Svolgimento del processo

1. Il P.M. presso il tribunale di Napoli procedeva nei confronti di M.N. per il reato di evasione d’imposta di Euro 127.514,82 per l’anno 2008 (art.4 d. lgs. 10/3/2000 n. 74).

In data 12 aprile 2011 il GIP del Tribunale di Napoli disponeva il sequestro preventivo dei beni mobili ed immobili nel possesso dell’indagato per un ammontare di valore complessivo equivalente alla imposta evasa.

Avverso tale decreto la difesa del M. proponeva rituale e tempestiva istanza di riesame in data 2.5.2011.

All’udienza del 10 maggio 2011, il difensore dell’indagato depositava memoria con allegata documentazione tributaria per dimostrare come l’ammontare della imposta evasa era stato più concretamente determinato dall’Ufficio dell’Agenzia delle entrate di Pozzuoli (definizione bonaria della vertenza tributaria, verbale del 16 marzo 2011) in Euro 31.685,64, somma da corrispondere attraverso un piano d’ammortamento, la cui prima rata risultava già versata dal contribuente. Concludeva quindi per l’annullamento dell’impugnato decreto di sequestro per difetto dei presupposti di legge, ponendosi l’ammontare della imposta evasa ben al di sotto della soglia di punibilità prevista dalla legge (Euro 103.291, 38).

Il tribunale del riesame con ordinanza del 10 maggio 2011 accoglieva l’istanza dell’indagato e per l’effetto annullava il decreto di sequestro preventivo e disponeva l’immediata restituzione all’avente diritto dei beni sottoposti a sequestro in esecuzione del decreto impugnato.

Osservava il Tribunale che la difesa aveva dimostrato che l’ammontare della somma evasa, ad un più corretto ed approfondito accertamento svolto in contraddittorio, era ampiamente inferiore alla soglia di punibilità prevista dalla legge per il delitto contestato.

2. Avverso questa pronuncia il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli propone ricorso per cassazione con un unico motivo.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è articolato in un unico motivo.

Deduce il Procuratore della Repubblica ricorrente che la rideterminazione dell’importo da recuperare a tassazione fatta dall’Agenzia delle Entrate, a seguito della quale l’imposta evasa è scesa al di sotto della soglia legale, si fonda su un accertamento con adesione fatto dal contribuente indagato con l’Ufficio finanziario. Il ricorrente invoca il principio sancito dall’art. 20 d.lgs. 74/00 secondo cui il procedimento amministrativo tributario e il giudizio tributario, in caso di contenzioso, non possono condizionare l’indagine penale in corso. Ciò implica che le evidenze raccolte in sede di indagine preliminare vanno sottoposte al vaglio tipico della procedura penale; il che può comportare la sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti di frode al fisco o di dichiarazione infedele, nonostante ogni diversa valutazione fatta l’Ufficio finanziario.

Nel caso concreto il Tribunale – sostiene il Procuratore della Repubblica ricorrente – ha omesso di verificare se le risultanze fornite dalla Guardia di Finanza costituissero comunque indizi gravi precisi e concordanti sulla sussistenza del reato e dunque sull’ammontare dell’imposta evasa per come calcolata dalla GdF, sulla base delle prove documentali raccolte e della ricostruzione svolta. La negoziazione tra il contribuente e il Fisco è invece valutabile penalmente soltanto all’atto dell’irrogazione delle pena, come circostanza attenuante, ma non incide sulla verifica della prova del fatto.

2. Il ricorso è infondato.

Il reato per il quale si procede è quello di dichiarazione infedele contemplato dall’art. 4 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, che prevede che, fuori dei casi di dichiarazione fraudolenta di cui agli artt. 2 e 3, è punito (con la reclusione da uno a tre anni) chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi. La condotta quindi consiste nella dichiarazione non veritiera (id est: infedele). Tale condotta è però penalmente rilevante solo quando, congiuntamente: a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a Euro 103.291,38; b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al dieci per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a Euro 2.065.827,60. Il superamento di tale soglia rappresentata dall’ammontare dell’imposta evasa costituisce – come già riconosciuto questa corte (Cass., sez. III, 26 maggio 2011 – 23 giugno 2011, n. 25213) – una condizione oggettiva di punibilità, come tale sottratta alla rappresentazione del fatto da parte del soggetto agente. Una soglia di punibilità analoga, ma meno elevata, è fissata dal successivo art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000 che prevede l’ipotesi dell’omessa dichiarazione dei redditi.

Al di sotto di tale soglia di punibilità l’interesse dell’amministrazione finanziaria all’esattezza delle dichiarazioni annuali dei redditi e dell’IVA è presidiato dalle conseguenze civilistiche della violazione dell’obbligo posto a carico del contribuente (interessi di mora e sanzioni).

Rileva quindi, in linea di massima, l’accertamento del quantum dell’obbligo tributario. (Cfr. Cass. sez, III 28 aprile 2011 – 21 giugno 2011, n. 24811) che ha affermato che al fine del superamento della soglia di punibilità il giudice può legittimamente avvalersi dell’accertamento induttivo dell’imponibile compiuto dagli uffici finanziari. Ma non è ipotizzabile il reato laddove la pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria si collochi al di sotto della soglia suddetta.

Ciò non toglie però che – come ha affermato Cass., sez. III, 26 febbraio 2008 – 28 maggio 2008, n. 21213) – che ai fini dell’individuazione del superamento o meno della soglia di punibilità, spetta esclusivamente al giudice penale il compito di procedere all’accertamento e alla determinazione dell’ammontare dell’imposta evasa, attraverso una verifica che può venire a sovrapporsi ed anche ad entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dinanzi al giudice tributario.

Quindi è ben possibile che la pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria venga ridimensionata o addirittura invalidata nel giudizio innanzi al giudice tributario. Ciò però non vincola il giudice penale e quindi non può escludersi che quest’ultimo possa eventualmente pervenire – sulla base di elementi di fatto in ipotesi non considerati dal giudice tributario – ad un convincimento diverso e ritenere nondimeno superata la soglia di punibilità per essere l’ammontare dell’imposta evasa superiore a quella accertata nel giudizio tributario. Ma i possibili esiti del giudizio tributario, che può definirsi anche con una pronuncia meramente in rito, costituiscono un dato ben distinto dalla pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria che fissa il limite della soglia di punibilità: il giudice penale non è vincolato all’accertamento del giudice tributario, ma non può prescindere dalla pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria.

L’accertamento con adesione e ogni forma di concordato fiscale si collocano sul crinale della distinzione appena tracciata: c’è un’iniziale pretesa tributaria che poi viene ridimensionata non già dal giudice tributario, ma da un atto negoziale concordato tra le parti del rapporto. Nondimeno il giudice penale non è vincolato all’imposta così “accertata”; ma per discostarsi dal dato quantitativo risultante dall’accertamento con adesione o dal concordato fiscale per tener conto invece dell’iniziale pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria al fine della verifica della soglia di punibilità prevista dagli artt. 4 e 5 citati occorre che risultino concreti elementi di fatto che rendano maggiormente attendibile l’iniziale quantificazione dell’imposta dovuta.

Nella specie il tribunale ha verificato che l’imposta risultante dall’accertamento con adesione era (sensibilmente) inferiore alla soglia di punibilità e correttamente ha ritenuto venir meno, al fine della cognizione dei fatti in sede cautelare, il fumus commissi delicti. Laddove il Procuratore della Repubblica ricorrente, pur esattamente deducendo l’autonomia di valutazione del giudice penale, non ha allegato alcuna circostanza di fatto, risultante dagli atti di indagine e non considerata dal tribunale, per poter ritenere che l’imposta evasa fosse di importo maggiore e raggiungesse la soglia di punibilità.

3. Pertanto il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

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