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Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 13 marzo 2014, n. 5786

Svolgimento del processo

Con sentenza del 24 maggio 2007 la Corte di appello di Reggio Calabria, premesso: 1) l’art. 7 del contratto di locazione intercorso tra la Parigi s.r.l. e S.M. prevedeva espressamente che il canone di locazione dovesse esser pagato in contanti, presso il domicilio della locatrice, salva l’autorizzazione di quest’ultima, espressa con atto scritto, di provvedervi tramite bonifico bancario o con altra formalità concordata; 2) avendo invece la conduttrice sempre pagato a mezzo bonifico bancario, senza autorizzazione della locatrice, aveva violato detta clausola; 3) secondo l’art. 15 del medesimo contratto “il mancato pagamento anche parziale, del canone, secondo i modi e i termini pattuiti..” comportava l’immediata risoluzione di diritto del rapporto ai sensi dell’art. 1956 c.c., non essendo clausola di stile, come preteso dalla conduttrice, in quanto non riferentesi genericamente a tutte le violazioni delle obbligazioni contenute in contratto, ma a condotte dettagliate, incidenti sul sinallagma, 4) la buonafede della conduttrice era da escludere così come la tolleranza della locatrice che invece fin dall’inizio del diverso pagamento a mezzo bonifico bancario aveva diffidato la conduttrice dal persistere dall’inosservanza della precitata clausola n. 7; 5) la valutazione della scarsa importanza dell’inadempimento della conduttrice era preclusa perché la locatrice aveva manifestato la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa.
Ricorre per cassazione la s.r.l. Parigi.
Si è costituita S.M..

Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo la ricorrente deduce: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1455 e 1456 c.c. ex art. 360 n. 3 c.p.c.”, e conclude con i seguenti quesiti di diritto: “Che le clausole risolutive espresse nei contratti a prestazioni corrispettive debbano indicare delle condotte determinate ed univoche alla cui violazione le parti possano ricollegare la risoluzione immediata del contratto. Risoluzione di diritto che non può collegarsi a condotte indeterminate, plurime e polivalenti; 2) che in presenza di clausola risolutiva espressa il giudice non si può limitare a constatare che l’evento, contemplato si sia verificato, ma deve esaminare il comportamento dell’obbligato in relazione al principio della buona fede, potendosi dichiarare la risoluzione soltanto ove sussista almeno la colpa di quest’ultimo”. Il ricorso è inammissibile.
Ed infatti, come emerge dalla narrativa, la sentenza ha deciso conformandosi a principi costanti di questa Corte – il requisito della determinatezza della modalità richiesta ed accettata per l’adempimento dell’obbligo di pagare il canone ai fini della validità della clausola risolutiva espressa (ex multis Cass. 1950 del 2009); l’esclusione della buonafede nel comportamento della conduttrice che ha persistito nell’inosservanza delle concordate modalità di adempimento malgrado le diffide della locatrice (Cass. 2553 del 2007) – a cui la ricorrente, in violazione dell’art. 366 n. 4 cod. proc. civ., non contrappone nessuna argomentazione idonea ad inficiarne il fondamento logico giuridico. Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese giudiziali seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 3.500 di cui Euro 3.300 per compensi, oltre accessori di legge.

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