Corte di Cassazione bis

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 12 maggio 2015, n. 19537

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIALE Aldo – Presidente

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio – rel. Consigliere

Dott. MENGONI Enrico – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), n. (OMISSIS);

avverso la sentenza della Corte d’appello di CALTANISSETTA in data 18/03/2014;

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. SCARCELLA Alessio;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SELVAGGI E., che ha chiesto annullarsi senza rinvio l’impugnata sentenza in ordine sia alla pena pecuniaria sia all’ordine di demolizione, e rigettarsi il ricorso, nel resto.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) ha proposto appello avverso la sentenza della Corte d’appello di CALTANISSETTA emessa in data 18/03/2014, depositata in data 2/04/2014, che, in parziale riforma della sentenza emessa dal tribunale di GELA in data 13/12/2011, rideterminava la pena irrogata al medesimo, ritenuti i fatti allo stesso contestati come avvinti dalla continuazione, e considerato piu’ grave il reato sub e) della rubrica (violazione di sigilli), in anni 3 e mesi 6 di reclusione, ed euro 450,00 di multa, ordinando la demolizione del manufatto abusivo, previo dissequestro nel medesimo, con conferma nel resto dell’appellata sentenza che lo aveva ritenuto responsabile, oltre del reato di violazione di sigilli di cui al capo e), anche del reato di costruzione edilizia abusiva (capo a), nonche’ dei reati in materia di conglomerato cementizio armato (capi b e c) e antisismici (capo d), contestati come commessi in data (OMISSIS).

2. Con il ricorso, proposto dal difensore fiduciario cassazionista, vengono dedotti quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. c.p.p..

2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di cui dell’articolo 606 c.p.p., lettera b) e c), in particolare per violazione e/o falsa applicazione della legge processuale penale (segnatamente degli articoli 546 e 547 c.p.p.) per omessa declaratoria della nullita’ della sentenza di primo grado per contrasto tra dispositivo e parte motiva della decisione di primo grado, e conseguente violazione della legge penale sostanziale in ordine alla pena prevista per l’articolo 349 c.p.. In sintesi, la censura investe l’impugnata sentenza per non aver la Corte territoriale dichiarato la nullita’ della sentenza di primo grado per contrasto tra la parte dispositiva e la motivazione; in particolare, il primo giudice, sostiene il ricorrente, aveva irrogato la sola pena detentiva prevista per l’articolo 349 c.p.; nella motivazione, depositata non contestualmente al dispositivo, il giudice aveva invece determinato la pena pecuniaria, irrogandola nella misura di euro 900,00, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della demolizione, qualificando l’omissione come frutto di errore materiale; la Corte d’appello avrebbe confermato la legittimita’ dell’integrazione “postuma”, ritenendo che si trattasse di errore materiale del dispositivo rispetto al quale ben poteva prevalere la motivazione; diversamente, si tratterebbe di nullita’ non emendabile con la procedura ex articolo 130 c.p.p., donde la richiesta di annullamento dell’impugnata sentenza.

2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di cui dell’articolo 606 c.p.p., lettera b), in particolare per violazione e/o falsa applicazione della legge penale sostanziale (segnatamente del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articoli 44, 64, 65, 71 e 72,) nonche’ vizio di travisamento del fatto, stante che la Corte territoriale avrebbe ritenuto che l’opera oggetto di contestazione dovesse qualificarsi come ampliamento di fabbricato, quanto, in verita’, si traduceva nella realizzazione di un’opera pertinenziale.

In sintesi, la censura investe l’impugnata sentenza per non aver la Corte territoriale correttamente valutato gli elementi emersi in sede istruttoria; in particolare, sostiene il ricorrente che un manufatto di mq. 9, quale quello oggetto di realizzazione, non potrebbe considerarsi come avente una sua autonomia funzionale/strutturale, e, dunque, assentibile; si sarebbe trattato, dunque, di una pertinenza, donde la non configurabilita’ degli illeciti penali contestati.

2.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di cui dell’articolo 606 c.p.p., lettera e), in particolare per mancanza di motivazione in ordine alla riconducibilita’ dei fatti concretamente contestati all’imputato alle fattispecie astratte oggetto di contestazione.

In sintesi, la censura investe l’impugnata sentenza per non aver la Corte territoriale motivato in ordine alle censure difensive di cui all’atto di appello (necessita’ del permesso di costruire; natura sismica dell’area; insussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato di violazione di sigilli).

2.4. Con un ultimo motivo, infine, il ricorrente eccepisce l’intervenuto decorso del termine di prescrizione per tutti i reati ascritti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso e’ parzialmente fondato per quanto si dira’ oltre.

4. Ed invero, dev’essere ritenuto fondato il primo motivo di ricorso.

E’ pacifico infatti che il primo giudice, nel dispositivo della sentenza di condanna per tutti i reati ascritti, ebbe ad irrogare la sola pena detentiva nella misura di anni 4, mesi 6 di reclusione, determinando la pena base per il reato di violazione di sigilli di cui al capo e) della rubrica, dopo aver applicato la continuazione interna e unificato i reati contravvenzionali sotto il vincolo della continuazione; accortosi dell’ “errore”, il tribunale, nel redigere la motivazione, ebbe ad integrare la pena, prevedendo anche quella pecuniaria, determinandola nella misura finale di euro 900,00 di multa, assumendo come pena base quella di euro 600,00 di multa, aumentata nella predetta misura finale dopo aver applicato la continuazione interna e unificato i reati contravvenzionali sotto il vincolo della continuazione; nella motivazione, peraltro, il giudice di primo grado diede atto che per “mero errore materiale” nel dispositivo della sentenza letta in udienza non era stata inserita la pena pecuniaria della multa nonche’ la sanzione accessoria della demolizione del manufatto in sequestro, previo dissequestro del medesimo.

La Corte territoriale, a fronte dell’eccezione difensiva di nullita’ non potendo qualificarsi detta omissione come emendabile con la procedura prevista dall’articolo 130 c.p.p., ebbe a respingerla ritenendo che la mancata indicazione in dispositivo di talune statuizioni in ordine alla pena principale ed alla sanzione accessoria non costituisca un’ipotesi di nullita’ della sentenza; a sostegno di tale assunto, i giudici di appello richiamano una decisione di questa Corte (sentenza n. 12920/2012, non massimata, ne’ pertinente in relazione al principio di diritto riportato nella motivazione), in realta’ volendo sostenere – conformemente ad un orientamento giurisprudenziale sostenuta da altre decisioni di questa Corte (V., tra le tante: Sez. 3 , n. 19462 del 20/02/2013 – dep. 06/05/2013, Dong, Rv. 255478), che la regola generale secondo cui, in caso di difformita’, il dispositivo prevale sulla motivazione della sentenza incontra una deroga nel caso in cui l’esame della motivazione stessa consenta di ricostruire chiaramente ed inequivocabilmente il procedimento seguito dal giudice, si da condurre alla conclusione che la divergenza dipende da un errore materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo; in particolare, nel caso in esame, il dispositivo conterrebbe un duplice errore materiale consistente nell’omessa indicazione della pena pecuniaria (che avrebbe dovuto essere obbligatoriamente calcolata ai fini della legalita’ della sanzione gia’ fissata nei limiti edittali con pena congiunta) nonche’ l’omessa indicazione dell’ordine di demolizione, sanzione accessoria anch’essa obbligatoria. Poiche’ la motivazione della sentenza di primo grado dava specifica contezza della decisione del giudice riguardo a tali pene, cio’ consentiva alla Corte territoriale di rettificare l’errore.

4.1. La soluzione giuridica dei giudici di appello non puo’ essere condivisa. Ed infatti, occorre anzitutto premettere che nell’economia della sentenza penale, il dispositivo (elemento volitivo) e’ la parte che attua la volonta’ della legge del caso concreto, mentre la motivazione (elemento logico) assume una funzione meramente strumentale, correlata alla necessita’ di dare ragione dell’iter logico seguito dal giudice e serve soltanto alla interpretazione del dispositivo. Ne consegue che il giudicato si forma limitatamente al dispositivo della sentenza sicche’ ogni parte della motivazione, in qualunque affermazione si sostanzi, se non trova la sua conclusione nel dispositivo, non e’ di per se’ suscettibile di conseguenze giuridiche (v., tra le tante: Sez. 6 , n. 935 del 28/10/1988 – dep. 24/01/1989, Caprili, Rv. 180268). Logico corollario a tale principio, e’ che la sentenza deve considerarsi nulla per contraddittorieta’, non solo quando vi sia inconciliabilita’ fra le considerazioni logico-giuridiche in ordine a uno stesso fatto, ma anche quando vi sia contraddizione tra motivazione e dispositivo. In particolare, la sentenza deve ritenersi nulla per contraddittorieta’ quando la natura della pena irrogata (detentiva) sia diversa da quella che risulti in base alla motivazione (la pena detentiva, in aggiunta alla pecuniaria). Non puo’, infatti, a giudizio del Collegio, ritenersi suscettibile di correzione con la procedura prevista dall’articolo 130 c.p.p., l’omessa statuizione in dispositivo della pena pecuniaria (prevista ex lege), in quanto la qualificata “correzione” operata dal giudice si risolve in una modifica essenziale del dispositivo. Gia’ le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, chiarirono inequivocabilmente che in tema di correzione degli errori materiali deve ritenersi esclusa l’applicabilita’ dell’articolo 130 c.p.p., quando la correzione si risolve nella modifica essenziale o nella sostituzione di una decisione gia’ assunta. L’errore, quale che sia la causa che possa averlo determinato, una volta divenuto partecipe del processo formativo della volonta’ del giudice, non puo’ che diffondere i suoi effetti sulla decisione: ma questa, nella sua organica unita’ e nelle sue essenziali componenti non puo’ subire interventi correttivi, per quanto ampio significato si voglia dare alla nozione di “errore materiale” suscettibile di correzione. Viceversa sono sempre ammissibili gli interventi correttivi imposti soltanto dalla necessita’ di armonizzare l’estrinsecazione formale della decisione con il suo reale intangibile contenuto, proprio perche’ intrinsecamente incapaci di incidere sulla decisione gia’ assunta (Sez. U, n. 8 del 18/05/1994 – dep. 29/09/1994, Armati, Rv. 198543).

La coerente applicazione di tale principio, dunque, se esclude la nullita’ della sentenza per l’omessa statuizione dell’ordine di demolizione (omissione in effetti emendabile, secondo la prevalente e piu’ recente giurisprudenza di questa Corte, attraverso il ricorso alla procedura ex articolo 130 c.p.p.: v., tra le tante, Sez. 3 , n. 40340 del 27/05/2014 – dep. 30/09/2014, Bognanni, Rv. 260421; contra, pero’, un meno recente orientamento, di cui e’ espressione, da ultimo, Sez. 3 , n. 4751 del 13/12/2007 – dep. 30/01/2008, Gabrielli e altro, Rv. 239070), non altrettanto puo’ affermarsi con riferimento all’omessa statuizione nel dispositivo della sentenza della pena “legale”, vale a dire di una pena che preveda solo parzialmente la corretta irrogazione della pena principale (nella specie, la sola pena detentiva e non anche quella pecuniaria, congiuntamente prevista dall’articolo 349 c.p.), omissione che i giudici hanno ritenuto emendabile con la procedura della correzione ex articolo 130 c.p.p., cosi’ attribuendo prevalenza alla motivazione sul dispositivo.

Ed invero, osserva il Collegio, nel caso in esame non si e’ in presenza di un errore materiale ma di un errore di diritto, per definizione non emendabile con la procedura prevista dall’articolo 130 c.p.p., in quanto la “rettificazione” della pena nei termini indicati integra in realta’ la violazione dell’articolo 546 c.p.p., comma 3, che, nell’indicare i requisiti della sentenza, prevede espressamente che “Oltre che nel caso previsto dall’articolo 125, comma 3, la sentenza e’ nulla se manca o e’ incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo ovvero se manca la sottoscrizione del giudice”. In forza dell’articolo 547 c.p.p. e articolo 546 c.p.p., comma 3, la mancanza o la incompletezza del dispositivo non puo’, infatti, essere oggetto della procedura di correzione di cui all’articolo 130 c.p.p.; il tutto anche alla stregua di quest’ultima disposizione, secondo la quale puo’ procedersi a rettifica solo quando l’errore non determini la nullita’ dell’atto (v., in termini: Sez. 6 , n. 2760 del 08/10/1993 -dep. 20/01/1994, Negro, Rv. 197718; Sez. 2 , n. 20958 del 15/05/2012 – dep. 31/05/2012, P.G. in proc. Musumeci, Rv. 252837).

Ne consegue, dunque, che all’omissione della statuizione “parziale” della pena non puo’ supplirsi con la motivazione della sentenza, la quale adempie una finalita’ meramente strumentale ed e’ improduttiva di conseguenze giuridiche se non trova la sua conclusione nel dispositivo: ne deriva l’impossibilita’ di fare ricorso alla procedura di correzione di cui all’articolo 130 c.p.p., riservata esclusivamente alle ipotesi nelle quali l’errore non determini la nullita’ dell’atto. Non e’, dunque, applicabile al caso in esame quella giurisprudenza, evocata nella motivazione dell’impugnata sentenza, che consente la prevalenza della motivazione sul dispositivo, atteso che la stessa presuppone pur sempre che di un errore “materiale” si tratti e non di un errore di diritto, come nel caso in esame, emendabile solo con l’esercizio del potere di impugnazione della sentenza, nella specie non esercitato dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Gela ne’ dal Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Caltanissetta.

A cio’, peraltro, va aggiunto che in tema di determinazione di pena, ove il giudice abbia inflitto una pena in contrasto con la previsione di legge ma in senso favorevole all’imputato (come nel caso di specie, avendo il primo giudice inflitto con il dispositivo la sola pena detentiva e non anche quella pecuniaria), si realizza un errore al quale la Corte di cassazione, in difetto di specifico motivo di gravame da parte del P.M., non puo’ porre riparo ne’ con le formalita’ di cui agli articoli 130 e 619 c.p.p., perche’ si versa in ipotesi di errore di giudizio e non di errore materiale del computo aritmetico della pena, ne’ in osservanza all’articolo 1 c.p., ed in forza del compito istituzionale proprio della Corte di cassazione di correggere le deviazioni da tale disposizione, cio’ in quanto la possibilita’ di correggere in sede di legittimita’ la illegalita’ della pena, nella specie o nella quantita’, e’ limitata all’ipotesi in cui l’errore sia avvenuto a danno e non in vantaggio dell’imputato, essendo anche in detta sede – come gia’ in quella d’appello, essendosi in effetti concretizzata con il decisum dei giudici nisseni la violazione dell’articolo 547 c.p.p., – non superabile il limite del divieto della “reformatio in peius” (Sez. 6 , n. 49858 del 20/11/2013 – dep. 11/12/2013, G., Rv. 257672).

Deve, conclusivamente, essere affermato il seguente principio di diritto: “Integra un errore di diritto e non un errore materiale, per definizione non emendabile con la procedura prevista dall’articolo 130 c.p.p., ne’ essendo possibile ritenere prevalente la motivazione sul dispositivo, l’omessa statuizione nel dispositivo della sentenza di una pena Slegale, in quanto la “rettificazione” della pena operata in motivazione determina la violazione dell’articolo 546 c.p.p., comma 3, essendo incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo (Fattispecie nella quale la Corte d’appello, ritenuta prevalente la motivazione sul dispositivo, aveva ritenuto legittimo il ragionamento del primo giudice, il quale aveva indicato nella motivazione della sentenza la pena pecuniaria della multa, la cui statuizione era stata invece omessa nel dispositivo della sentenza, contenente l’irrogazione della sola pena detentiva della reclusione, a fronte del reato di cui all’articolo 349 c.p., che prevede la pena congiunta”).

5. Dev’essere, invece, ritenuto infondato il secondo motivo.

Ed infatti, non puo’ convenirsi con il ricorrente nel senso che quanto realizzato non dovesse qualificarsi come ampliamento del fabbricato, essendo corretta la valutazione dei giudici di merito che non potesse trattarsi di una pertinenza. Premessa, anzitutto, la non deducibilita’ davanti a questa Corte dell’evocato vizio di travisamento del fatto (v., ex multis: Sez. 4 , n. 4675 del 17/05/2006 – dep. 06/02/2007, P.G. in proc. Bartalini e altri, Rv. 235656), deve peraltro evidenziarsi che, sul punto, la Corte territoriale (e gia’ il primo giudice, la cui motivazione, trattandosi di doppia conforme, integra quella d’appello) fornisce ampia e convincente motivazione, sottolineando trattarsi di ampliamento del preesistente fabbricato, come reso del resto palese dalla stessa prosecuzione dei lavori, evidenziandosi in sentenza che i sigilli vennero violati per ben tre volte a distanza ravvicinata con l’ovvio obiettivo di completare i lavori abusivi, con conseguente e corretta esclusione della natura pertinenziale dei lavori eseguiti. Non va, infatti, dimenticato che il Testo Unico edilizia, che prescrive il rilascio del preventivo permesso di costruire per qualsiasi manufatto che possa costituire, oltre che nuova costruzione od ampliamento di costruzione esistente, modificazione della struttura di una costruzione preesistente, non distingue tra opera esterna ed opera interna del fabbricato, tra lavoro di notevole entita’ e lavoro di modeste dimensioni, giacche’ qualunque modificazione dello stato di fatto preesistente relativo ad opere edilizie gia’ precedentemente realizzate e’ subordinata alla valutazione del Sindaco ed al rilascio del relativo permesso di costruire (nella specie la realizzazione dell’intervento edilizio – attuato mediante pilastri in scatolare metallico, appoggiati al muro ovest di confine del lotto di terreno con soprastante trave, anch’essa in scatolare metallico, su cui erano state installate delle travi metalliche a doppia T che, sul lato est, erano inserite nel muro perimetrale del primo piano gia’ esistente, con completamento del solaio di calpestio mediante mattoni laterizi-forati inseriti tra le predette travi -, determinandone l’aggregazione ad un fabbricato preesistente, si da costituire ampliamento dello stesso, deve ritenersi modificativo della struttura del fabbricato, soggetto a permesso di costruire).

Corretto, dunque, e’ il richiamo alla giurisprudenza di questa Corte, operato dai giudici di appello (Sez. 3 , n. 20349 del 16/03/2010 – dep. 28/05/2010, Catania, Rv. 247108), per escluderne la natura pertinenziale. Il relativo motivo, dunque, dev’essere respinto.

6. Non miglior sorte merita, peraltro, il terzo motivo di ricorso. Ed infatti, non e’ rilevabile l’omessa motivazione della Corte d’appello sulle censure di cui all’atto di appello nei termini indicati; sulla deduzioni difensive, infatti, v’e’ rigetto implicito da parte della Corte d’appello, atteso che dal complesso della motivazione dell’impugnata sentenza (che, lo si ribadisce, va integrata con quella di primo grado, attesa la natura di doppia conforme) si evince che l’intervento edilizio, come eseguito, integrava compiutamente gli estremi dei reati contravvenzionali e del delitto di violazione di’ sigilli. Le censure sollevate nell’atto di appello, pertanto, apparivano all’evidenza inammissibili per manifesta infondatezza.

Ed e’ pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che in tema di ricorso per cassazione, non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che risulti manifestamente infondato (v., tra le tante: Sez. 4 , n. 24973 del 17/04/2009 – dep. 16/06/2009, Ignone e altri, Rv. 244227).

7. Rigettati quindi il secondo ed il terzo motivo, l’accoglimento parziale dell’impugnazione, limitatamente al primo motivo, impone, tuttavia, a questa Corte di rilevare l’intervenuto decorso del termine di prescrizione per tutti i reati contravvenzionali (ma non per il reato di violazione di sigilli che si prescrivera’ solo nel 2016), non essendo intervenute sospensioni rilevanti ex articolo 159 c.p., (nessuna sospensione e’ intervenuta in grado d’appello, essendosi definito il processo nella sola udienza del 18/03/2014; analoga situazione e’ rilevabile nel giudizio di primo grado, esauritosi in tre sole udienze – 17/03, 30/06 e 13/12/2011 – le prime due rinviate d’ufficio, non potendo dunque computarsi agli effetti della sospensione il relativo decorso del tempo). Avuto riguardo al termine quinquennale di prescrizione dei reati contravvenzionali, la prescrizione e’ maturata interamente alla data del 6 aprile 2014, donde dev’essere pronunciato l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza per essere tutti i reati contravvenzionali estinti per prescrizione, comportando detta declaratoria la revoca del disposto ordine di demolizione (Sez. 3 , n. 8409 del 30/11/2006 – dep. 28/02/2007, Muggianu, Rv. 235952).

L’accoglimento del primo motivo, nei termini suindicati, inoltre, consente a questa Corte di pronunciare l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza, anche con riferimento alla pena pecuniaria illegittimamente irrogata per il delitto, che va conseguentemente elisa; in applicazione del disposto dell’articolo 620 c.p.p., lettera I) e articolo 621 c.p.p., questa Corte puo’ peraltro procedere alla rideterminazione della pena finale per il delitto, eliminando l’aumento disposto dalla Corte territoriale per i reati contravvenzionali (pari a mesi 5 di reclusione), cosi’ individuata la pena finale per il reato di violazione di sigilli, gia’ considerato l’aumento inflitto dalla Corte d’appello a titolo di continuazione interna, nella misura finale di anni 3, mesi 1 di reclusione.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata, quanto ai reati contravvenzionali, perche’ estinti per prescrizione, nonche’ quanto alla pena pecuniaria inflitta per il delitto, che elide.

Determina la pena per il delitto in anni tre, mesi uno di reclusione.

Revoca l’ordine di demolizione.

Rigetta nel resto il ricorso.

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