GIORNALI

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 12 dicembre 2014, n. 26170

Svolgimento del processo

P.A. citò per danni da diffamazione La Provincia spa Editoriale editrice del quotidiano (omissis) , il direttore del giornale D.L. ed i giornalisti C. , Fo. , G. e Pi. , per alcuni articoli apparsi su quel giornale e ritenuti diffamatori. Vennero chiamate in giudizio l’ANSA e l’AGA.
Il Tribunale di Como accolse la domanda e condannò i convenuti al pagamento in favore dell’attore di distinte somme di danaro. La Corte d’appello di Milano accolse l’appello principale di La Provincia di Como Editoriale spa, del C. , del G. e degli eredi del D. , nonché l’appello incidentale della Pi. ; respinse l’appello del P. ; respinse le domande da questo svolte. In particolare, i giudici d’appello ritennero esistente l’esimente del diritto di cronaca.
Propone ricorso per cassazione il P. attraverso cinque motivi. Rispondono con unico controricorso La Provincia spa Editoriale, il C. , il G. e gli eredi del D. . Risponde con separato controricorso la AGA (A-genzia Giornali Associati) s.r.l..

Motivi della decisione

Il primo motivo, nel lamentare la nullità della sentenza, sostiene (con riferimento alla giurisprudenza in base alla quale l’atto d’impugnazione costituisce equipollente della notifica della sentenza) che il termine per proporre appello incidentale decorreva, per la Pi. , dalla ricezione dell’appello principale de La Provincia di Como Editoriale, del C. , del G. e degli eredi del D. , notificato al P. il 1.10.2004 ed alla Pi. il 4.10.2004. L’appello incidentale di quest’ultima (datato 17.1.2005 e depositato il 21.1.2005) sarebbe, dunque, inammissibile siccome intempestivo riguardo al termine breve per impugnare. Aggiunge il ricorrente che l’appello della Pi. non poteva ritenersi neppure tardivo (art. 334 c.p.c.), siccome proposto da soggetto contro cui non era stata diretta l’impugnazione principale.
Il motivo è infondato. Il principio d’equipollenza tra proposizione d’atto d’impugnazione e notifica della sentenza è sancito dal secondo comma dell’art. 326 c.p.c., a norma del quale, nelle cause scindibili, “l’impugnazione proposta contro una parte fa decorrere nei confronti dello stesso soccombente il termine per proporla contro le altre parti”.
In altri termini, il soccombente, una volta proposta impugnazione contro una sola delle parti vittoriose, dimostra di conoscere la sentenza impugnata, con le medesime conseguenze che deriverebbero nel caso in cui gli fosse stata notificata la sentenza stessa.
Siffatto principio processuale è citato a sproposito nella vicenda in esame, siccome nella specie l’appello principale è stato proposto da La Provincia di Como spa Editoriale, dal C. , dal G. e dagli eredi del D. , i quali erano risultati soccombenti in primo grado, così come lo era stata la stessa Pi. . Tutti loro avevano come sola controparte vincitrice il P. . Sicché, per la Pi. valeva l’ordinario termine d’impugnazione, che, nella specie, è stato rispettato.
11 secondo motivo censura la sentenza per non avere ritenuto tardiva l’eccezione dell’esercizio del diritto di critica e l’allegazione della verità dei fatti, che sarebbero state proposte solo nelle memorie istruttorie di primo grado.
Il motivo è infondato, posto che sin dalla prima difesa (cfr. la parte espositiva della sentenza impugnata) i convenuti hanno invocato il diritto di cronaca, aggiungendo che gli articoli in contestazione erano stati ripresi da comunicati di agenzie di stampa, le quali venivano pure chiamate in giudizio per la manleva.
Il terzo motivo censura la sentenza per avere ritenuto esistente il requisito della verità dei fatti a tergo, anziché in base alla realtà percepibile all’epoca della pubblicazione degli articoli. Il quarto motivo lamenta la contrad-dittorietà della sentenza intorno al requisito della verità della sentenza. Il quinto motivo censura la sentenza per vizio della motivazione rispetto al requisito della continenza espositiva degli articoli.
I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono in parte inammissibili ed in parte infondati. Sono inammissibili nella parte in cui tendono ad una favorevole valutazione del fatto in contestazione, così da ottenere dalla Corte di legittimità una diversa pronunzia di merito. Sono infondati laddove denunziano errori in diritto e vizi della motivazione.
Ripetutamente questa Corte ha avuto modo di spiegare che, in tema di diffamazione a mezzo stampa ed, in particolare, di scriminante del diritto di cronaca e di critica, i suoi limiti di controllo sono ristretti alla verifica della ricorrenza dei canoni dell’interesse pubblico, della veridicità dei fatti narrati e della continenza espressiva.
L’accertamento circa la natura diffamatoria o meno dell’espressione utilizzata resta prerogativa propria del giudice del merito ed il relativo giudizio sfugge al controllo di legittimità, se congruamente e logicamente motivato.
Nella specie, il giudice d’appello esordisce con un ampio paragrafo in cui si mostra consapevole dei suddetti principi, anche nel particolare caso in cui risultano diffuse notizie concernenti le vicende giudiziarie di chi sia sottoposto ad indagini penali. Passa, dunque, in rassegna, uno ad uno, gli articoli in contestazione, li pone in rapporto con i suddetti canoni e ne deduce la loro conformità all’esercizio del diritto di cronaca. La motivazione è esente da qualsiasi contraddizione ed è appagante rispetto alle questioni sollevate nel dibattito processuale.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto, condanna del ricorrente a rivalere le controparti delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3200,00, di cui Euro 200,00 per spese, in favore di ciascuna delle parti contro ricorrenti, oltre spese generali ed accessori di legge.

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