Corte di cassazione – Sezione III penale – sentenza 11 novembre 2011, n. 41079.In caso di dissequestro di un immobile non completato è fatto divieto alla prosecuzione dei lavori

Il testo integrale

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE
Sentenza 11 novembre 2011, n. 41079

L.C. propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in epigrafe con la quale il tribunale di Caltanissetta – Sezione del riesame rigettava la richiesta di convalida del sequestro di un immobile operato dalla PG. Il sequestro era stato determinato dalla prosecuzione dei lavori accertata dopo che l’immobile stesso – di cui era stata ordinata la demolizione – era stato dissequestrato e restituito al ricorrente dal tribunale di Gela all’esito della condanna per i reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 44, 71, 72 e 95 e art. 349 cpv. c.p. essendo stata accertata la realizzazione di tramezzi all’interno dell’abitazione.
In questa sede lamenta il ricorrente la violazione di legge sul presupposto che la condotta accertata, autonomamente valutata, non integrava alcun reato non richiedendo l’esecuzione delle opere interne alcun titolo concessorio.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Il tribunale del riesame ha correttamente focalizzato la natura permanente dell’illecito urbanistico che, come costantemente affermato da questa Corte, cessa nel caso di realizzazione di immobile privo di titolo abilitativo con l’ultimazione di esso, ivi comprese le rifiniture.
Vero è che anche la sentenza di condanna – ove l’immobile non risulti ultimato – determina la cessazione della permanenza secondo i principi generali ovviamente valevoli anche nella materia specifica.
Ma ciò accade in quanto la condanna medesima va considerata, al pari del sequestro, evento impeditivo della prosecuzione dei lavori (Sez. 3, n. 7286 del 06/05/1994 Rv. 198200).
La continuazione dei lavori stessi su immobile non ultimato (e restituito a seguito della decisione di condanna in vista della demolizione) non può che sostanziarsi, dunque, in altro se non nella prosecuzione di un’attività vietata.
E per tale ragione la condotta successiva alla restituzione in vista dell’ultimazione dei lavori configura di per sè illecito penale a prescindere dall’entità dell’intervento realizzato.
Non vi è spazio, pertanto, per invocare la lesione di principi costituzionali essendo errata la premessa secondo cui in tal modo assumono rilevanza penale condotte altrimenti sanzionate solo sul piano amministrativo in quanto il diverso regime delle sanzioni si giustifica in relazione alla illiceità originaria del manufatto su cui avviene la prosecuzione dei lavori.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE SPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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