CASSAZIONE

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 10 giugno 2015, n. 24594

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente

Dott. GRILLO Renato – rel. Consigliere

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. ACETO Aldo – Consigliere

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso l’ordinanza n. 387/2013 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del 13/05/2013;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

sentite le conclusioni del PG Dott. Romano Giulio, rigetto;

Udito il difensore Avv. (OMISSIS) di (OMISSIS) (sost. proc.).

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 13 maggio 2013 il Tribunale di Roma – Sezione per il Riesame – pronunciandosi sulla richiesta di riesame avanzata nell’interesse di (OMISSIS), avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di quella citta’ in data 29 marzo 2013, confermava il detto provvedimento.

2. Ricorre per la cassazione di tale provvedimento (OMISSIS) a mezzo del proprio difensore di fiducia deducendo: a) inosservanza o erronea applicazione della legge penale (articolo 649 c.p.p., e articolo 424 c.p.p., comma 7); b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale (articolo 322 ter c.p., e articolo 125 c.p.p., comma 3); c) inosservanza o erronea applicazione della legge penale (articolo 322 ter c.p., e articolo 191 c.p.p., articolo 324 c.p.p., comma 7, articolo 406 c.p.p., comma 8, e articolo 407 c.p.p., comma 3).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso appare parzialmente fondato nei termini e limiti che seguono. Va premesso in punto di fatto che il (OMISSIS) risulta indagato per il delitto di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 bis, (omesso versamento di ritenute certificate per un ammontare complessivo di euro 501.976,00 di cui euro 427,131 riferite all’anno di imposta 2007 e di euro 74.845,00 per l’anno di imposta successivo) e che, nei suoi confronti, e’ stato adottato da parte del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma decreto di sequestro preventivo per equivalente dei saldi attivi sui rapporti finanziari intercorrenti con istituti bancari e sulla quota della societa’ (OMISSIS) riferibile al predetto indagato per un valore corrispondente alla somma suddetta quale profitto del reato fiscale contestatogli.

2. Cio’ precisato, con il primo motivo, gia’ prospettato in sede di riesame, ma disatteso dal Tribunale con motivazione non condivisibile perche’ in violazione di precise norme processuali, il ricorrente rileva che la contemporanea pendenza presso il Tribunale di Roma in sede dibattimentale di analogo procedimento per il reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 bis, riferito all’anno di imposta 2007 e concernente i medesimi fatti, avrebbe dovuto indurre il Tribunale del Riesame ad annullare, in parte qua, il provvedimento cautelare. Sul punto l’ordinanza impugnata, pur dando atto della situazione di fatto prospettata dalla difesa (la contemporanea pendenza, in fasi diverse, di due analoghi procedimento concernenti il medesimo fatto), ha ritenuto inapplicabile il disposto di cui all’articolo 649 c.p.p., invocato dall’odierno ricorrente, rilevando la sussistenza di una ipotesi di litispendenza da risolversi a cura del giudice procedente (nella specie il Tribunale in fase dibattimentale) non essendo prevista, con riferimento al provvedimento cautelare, alcuna possibilita’ di determinazione all’infuori di una declaratoria di improcedibilita’ dell’azione penale.

2.1 Tale soluzione, pero’, confligge con la giurisprudenza di questa Corte Suprema secondo la quale “Non puo’ essere nuovamente promossa l’azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo gia’ sia pendente (anche se in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M., di talche’ nel procedimento eventualmente duplicato deve essere disposta l’archiviazione oppure, se l’azione sia stata esercitata, deve essere rilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilita’” (S.U. 28.6.2005 n. 34655, P.G. in proc. Donati e altro, RV. 231800).

2.2 In applicazione del suddetto principio, peraltro ripetutamente confermato nella giurisprudenza successiva (v. tra le tante, Sez. 1 10.4.2008 n. 17789, Gesso, Rv. 239849; Sez. 4 21.5.2008 n. 25640, P.M. in proc. Marella, Rv. 240783), e’ stato anche affermato, proprio in tema di provvedimenti cautelari di natura reale (sequestro preventivo di opere abusive), che laddove sia stata adottata da parte del Tribunale la revoca di un sequestro preventivo per assoluzione (in primo grado) dal reato di lottizzazione abusiva, e’ inibita al Giudice per le Indagini Preliminari del medesimo Tribunale la possibilita’ di riemettere per quell’identico fatto altro decreto di sequestro preventivo su richiesta del Pubblico Ministero (v. sez. 3 27.2.2006 n. 19820, P.M. in proc. Frazzini ed altri, Rv. 235153): tale soluzione e’ coerente con la regola logica secondo la quale, una volta che rispetto ad una precedente azione penale sfociata poi nel giudizio dibattimentale, venga esercitata da parte del P.M. presso il medesimo Tribunale una seconda azione penale concernente lo stesso fatto, il potere dell’organo pubblico di accusa si e’ ormai consumato rispetto allo specifico fatto di reato con la conseguenza che la nuova iniziativa e’ del tutto carente di legittimazione ed inidonea a provocare conseguenze sul piano processuale.

2.3 Alla stregua di tali considerazioni, nel caso in esame risulta – avendone dato atto lo stesso Tribunale del Riesame – la pendenza in fase dibattimentale (ovviamente conseguente all’azione penale esercitata dal Pubblico Ministero) di un procedimento vertente sullo stesso fatto che avrebbe dovuto inibire il P.M. prima, perche’ sprovvisto di potere, ed il G.I.P. dopo, per le stesse ragioni, di adottare il provvedimento cautelare oggetto dell’ordinanza impugnata relativamente al reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 bis, per l’anno di imposta 2007.

2.4 Va, pertanto annullata senza rinvio, sul punto, l’ordinanza impugnata ed il connesso decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 29 marzo 2013 limitatamente all’anno di imposta 2007, con conseguente restituzione del bene all’avente diritto.

3. E’ invece non fondato il ricorso con riguardo al sequestro disposto per la stessa violazione della norma penale riferita all’anno di imposta 2008, condividendosi, al riguardo le ragioni espresse dal Tribunale che ha aderito a quel consistente orientamento giurisprudenziale formatosi sul tema inerente alle iniziative assumibili dal Pubblico Ministero in materia di sequestro per equivalente finalizzato alla confisca di beni di pertinenza del soggetto fisico legale rappresentante della persona giuridica che abbia realizzato il profitto derivante dal reato fiscale commesso dal suo rappresentante.

3.1 Va, anzitutto, precisato, con riferimento al valore – che il ricorrente assume essere sproporzionato – dei beni caduti in sequestro rispetto al patrimonio della societa’ che il Tribunale ha dato adeguata contezza delle ragioni per le quali e’ stato attribuito un valore (euro 38.500) alla quota di capitale sociale rispetto a quello, indicato dal ricorrente in termini nettamente superiori, sicche’ e’ da escludere nel caso in esame la violazione di legge sotto l’aspetto della carenza di motivazione (o motivazione apparente), non potendo, per quel che attiene ai provvedimenti cautelari reati, dedurre in sede di legittimita’ vizi diversi dalla violazione di legge e potendo costituire – per quanto attiene alla motivazione – vizio di tale natura solo la mancanza assoluta o apparenza della motivazione.

3.2 Ne e’ ravvisabile la violazione di legge denunciata in riferimento alla violazione del criterio della sproporzione, proprio per le condivisibili ragioni esposte sul punto dal Tribunale del Riesame.

3.3 Quanto, poi, al criterio di scelta seguito dal Pubblico Ministero che lo ha indotto a seguire la strada del sequestro per equivalente in danno della persona fisica legale rappresentante della societa’ e non quella del sequestro diretto, non vi sono ragioni specifiche per impedire l’aggressione per equivalente nei riguardi della persona fisica.

3.4 Ribadito il principio che la confisca per equivalente (ed il sequestro preventivo a cio’ preordinato) in materia di illecito tributario penalmente rilevante e’ consentita dalla Legge n. 244 del 2004, articolo 1, comma 143, che richiama l’articolo 322 ter c.p.) e che tale misura e’ utilizzabile in quei casi in cui risulti accertato che il reato ha generato un profitto (che nella materia tributaria e’ identificabile nel c.d. “risparmio di spesa”), vanno richiamati con riferimento ai reati tributari, i principi recentemente affermati dalla sentenza Gubert (S.U. 30.1.2014 n. 10561, Gubert, Rv. 258647) secondo la quale “e’ consentito nei confronti di una persona giuridica il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario commesso dagli organi della persona giuridica stessa, quando tale profitto (o beni direttamente riconducibili al profitto) sia nella disponibilita’ di tale persona giuridica” (v. pag. 6 della sentenza).

3.5 In forza di tale arresto ed indipendentemente dai profili concernenti la presunta estraneita’ al reato della perdona giuridica, va ulteriormente ricordato che per poter procedere ad un sequestro “diretto” del profitto (nella specie rappresentato dal mancato pagamento sia di quanto dovuto a titolo di ritenute alla fonte relative agli stipendi pagati ai dipendenti per il periodo di imposta di cui all’imputazione provvisoria) nei confronti della persona giuridica, e’ necessario che risulti la disponibilita’ nelle casse societarie di denaro da aggredire “direttamente”, non potendo ritenersi sussistere un obbligo per la Pubblica Accusa di dover provvedere alla preventiva ricerca financo nei casi in cui risulti dagli atti l’incapienza del patrimonio dell’Ente.

3.6 Non esiste, in altri termini, un principio di gerarchia che imponga al P.M. di tentare prima la strada del sequestro diretto di beni della societa’ e poi quella per equivalente nei confronti del rappresentante legale.

3.7 E d’altra parte, precisato che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente e’ legittimo solo quando il reperimento dei beni costituenti il profitto del reato sia impossibile, ovvero quando gli stessi non siano aggredibili, va detto che non e’ richiesta la preventiva ricerca generalizzata dei beni costituenti il profitto di reato, poiche’, durante il tempo necessario per l’espletamento di tale ricerca, potrebbero essere occultati gli altri beni suscettibili di confisca per equivalente.

3.8 In questo senso la richiamata decisione delle S.U. ammette la possibilita’ del sequestro preventivo finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario commesso dagli organi una persona giuridica, nei riguardi di quest’ultima, quando tale profitto o tali beni siano nella disponibilita’ della medesima ovvero quando la persona giuridica rappresenti uno schermo attraverso cui l’amministratore agisca come effettivo titolare.

3.9 La giurisprudenza successiva seguita alla decisione Gubert si colloca in tale posizione come emerge da due decisioni pressoche’ coeve (le cui motivazioni sono state depositate durante la stesura del testo della presente sentenza), in cui si e’ precisato che In tema di reati tributari, il pubblico ministero e’ legittimato, sulla base del compendio indiziario emergente dagli atti processuali, a chiedere al giudice il sequestro preventivo nella forma per “equivalente”, invece che in quella “diretta”, all’esito di una valutazione allo stato degli atti in ordine alle risultanze relative al patrimonio dell’ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato, non essendo invece necessario il compimento di specifici ed ulteriori accertamenti preliminari per rinvenire il prezzo o il profitto nelle casse della societa’ o per ricercare in forma generalizzata i beni che ne costituiscono la trasformazione, incombendo, invece, al soggetto destinatario del provvedimento cautelare l’onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti per disporre il sequestro in forma diretta” (Sez. 3 11.11.2014 n. 1738, Bartolini, Rv. 261929; in senso sostanzialmente analogo Sez. 3 29.10.2014 n. 6205, Mataloni e altro, Rv. 262770, secondo la quale in evenienze siffatte e’ pur sempre necessario che risulti la disponibilita’ nelle casse societarie di denaro da aggredire, non sussistendo un obbligo per la Pubblica Accusa di dover provvedere alla preventiva ricerca di liquidita’ o cespiti).

4. Tanto detto il ricorso – relativamente all’anno di imposta 2008 – va rigettato alla stregua delle considerazioni sopra indicate avuto riguardo alle puntuali e corrette – in punto di diritto – motivazioni rese dal Tribunale del Riesame.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato nonche’ il decreto di sequestro emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma il 29.3.2013 limitatamente all’anno 2007 e dispone restituirsi il bene all’avente diritto. Manda alla Cancelleria per il provvedimento ex articolo 626 c.p.p.. Rigetta, nel resto, il ricorso.

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