assicurazione-auto

 

La massima

In tema di assicurazione per i danni conseguenti alla circolazione stradale, l’obbligazione risarcitoria dell’assicuratore è contenuta nei limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione, e la solidarietà fra assicurato ed assicuratore ha natura atipica, atteso che il debito aquiliano del primo discende “ex delicto” ed è illimitato, mentre quello del secondo di natura indennitaria deriva “ex lege” e trova limite nella capienza del massimale, senza che nessuna influenza possa attribuirsi, per derogare a quest’ultimo limite, al fatto che in sede penale, con sentenza passata in giudicato, l’assicuratore sia stato condannato quale responsabile civile, in solido con l’imputato assicurato, al risarcimento del danno in via generica nei confronti del danneggiato, giacché la solidarietà, disposta in via generale ed astratta dall’art. 489 cod. proc. pen. (ora abrogato e sostituito dall’art. 538 cod. proc. pen.), non preclude ed, anzi, impone, l’accertamento, nei singoli casi concreti, del titolo in forza del quale ciascuno dei coobbligati è tenuto alla prestazione e se l’unicità di quest’ultima soffre o meno limitazioni per effetto di particolari disposizioni convenzionali o legali.

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III 

SENTENZA 10 giugno 2013, n. 14537

 

Ritenuto in fatto

Con citazione notificata in data 28.3.1991 W.A. , in proprio e quale legale rappresentante del figlio minore C.L. , nonché C.O. convenivano in giudizio la Savoia Assicurazioni Spa e B.B.V. per ottenerne la condanna in solido al risarcimento del danno subito per lesioni, danno emergente, lucro cessante, danno biologico, pecunia doloris, oltre interessi e rivalutazione.
Esponevano che il giorno (omissis), alle ore 12,10 circa, l’auto Fiat 500 targata (omissis), condotta da C.F. , rispettivamente marito e padre degli attori, procedeva lungo la superstrada che congiunge (omissis) , diretta verso (omissis) ; che a bordo della utilitaria viaggiava anche l’attrice W.A. ; che il veicolo, all’altezza del Km …, veniva investita dall’autovettura SIMCA tg. (omissis) , condotta dal proprietario B.B.V. , la quale, provenendo da …, invadeva l’opposta corsia di marcia; che l’incidente era stato determinato da colpa esclusiva del B.B. ; che a seguito del sinistro l’attrice W.A. riportava gravi lesioni, personali mentre il marito F..C. perdeva la, vita; che il processo penale a carico dell’investitore per il delitto di cui all’art. 589 c.p., nel quale gli attori si erano costituiti parte civile, si era concluso con sentenza, passata in cosa giudicata, di condanna del B.B.V. per il delitto di omicidio colposo e di condanna del medesimo e del responsabile civile Compagnia di assicurazioni Savoia s.p.a al risarcimento del danno, in solido con l’assicurato e senza alcun limite di importo; che il processo per lesioni colpose in danno dell’attrice W.A. si era invece chiuso con sentenza di proscioglimento per amnistia; che, nel corso del giudizio penale erano stati liquidati importi liquidati a titolo di provvisionale dal G.I. (L.20 milioni in favore della W. e di L. 5 milioni in favore di ciascuno dei due figli) e dalla Corte di appello (L.30 milioni); che le provvisionali erano state pagate. Si costituiva in giudizio B.B.V. il quale chiedeva il rigetto della domanda, deducendo che le risultanze del processo penale non avevano valore preclusivo; che sussisteva la corresponsabilità, della vittima; che gli attori erano stati adeguatamente risarciti giacché avevano percepito la somma di L. 60.000.000. Si costituiva altresì la Savoia la quale deduceva di aver messo a disposizione degli attori il massimale di polizza con riferimento al decesso del signor C. , decurtato delle provvisionali corrisposte. Il giudizio interrotto per intervenuta fusione della Savoia con la Winterthur veniva successivamente riassunto ed, in esito, il Tribunale di Salerno condannava i convenuti in solido a risarcire alla W. ed ai C. il danno subito rispettivamente in Euro 103.291,40 e 113.620,90, importi determinata all’attualità, oltre interessi rivalutati anno per anno. Avverso tale decisione proponevano appello con atti separati i soccombenti ed in esito al giudizio, la Corte di Appello di Salerno con sentenza depositata in data 28 settembre 2007 accoglieva l’appello della Winterthur Assicurazioni s.p.a. – ora Aurora Assicurazioni Spa – e dichiarava che l’impugnante aveva pagato l’intero suo debito e null’altro doveva a W.A. , C.L. e C.O. in dipendenza del sinistro; rigettava l’appello proposto da B.B.V. ; accoglieva, per quanto di ragione l’appello incidentale, e condannava B.B.V. a pagare a W.A. , C.L. e C.O. la somma di Euro 390.830,43 (Euro 130.276,80 per ciascuno degli aventi diritto) oltre interessi moratori da calcolarsi sull’importo e con le modalità indicate in motivazione a titolo di risarcimento del danno eccedente il massimale di polizza assicurativa; condannava B.B.V. a pagare a W.A. , C.L. e C.O. le spese del giudizio di appello; compensava le spese in relazione agli altri rapporti processuali. Avverso la detta sentenza il soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in sette motivi, illustrato da memoria. Resistono con controricorso l’Aurora Assicurazioni nonché W.A. , C.L. e C.O. , che hanno proposto a loro volta ricorso incidentale affidato ad un motivo, nonché B.B.

Motivi della decisione

In via preliminare, deve rilevarsi che il ricorso principale e quello incidentale sono stati riuniti, in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

Procedendo all’esame del ricorso principale, proposto dal B.B. , va rilevato che, con la prima doglianza, deducendo l’omessa, insufficiente motivazione e la violazione e la falsa applicazione degli artt. 324 e 329 cpc, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di Appello ha rigettato il motivo di appello in ordine alla vincolatività del giudicato penale nel giudizio civile. Infatti, la Corte avrebbe sbagliato quando ha ritenuto che il giudice penale avesse emesso una pronuncia di condanna al risarcimento dei danni, insuscettibile di acquistare efficacia di giudicato.

La censura è infondata. Ed invero, la pronuncia penale è stata emessa ai sensi dell’art. 539 cpp, trattandosi di condanna generica al risarcimento del danno, con rimessione delle parti al giudice civile per la sua liquidazione e con assegnazione di una provvisionale da imputarsi nella liquidazione definitiva.

Ora, è principio giurisprudenziale, ormai consolidato di questa Corte, quello secondo cui il provvedimento de quo ha carattere meramente delibativo, è per sua natura provvisorio, è insuscettibile di passare in giudicato in sede civile e non è impugnabile in Cassazione anche per la sua intrinseca discrezionalità nel merito in quanto è destinato ad essere travolto dalla liquidazione definitiva (v. tra le altre Sez. Un. 2246/91, Cass. n. 7241/99).

Invero, come ha avuto modo di statuire – anche più recentemente – questa Corte, la condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita P.C., non esige e non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l’accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell’esistenza – desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità – di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, mentre resta impregiudicato l’accertamento riservato al giudice della liquidazione e dell’entità del danno. (Cass. n. 24030/09). Ne deriva l’infondatezza della censura in esame.

Passando all’esame della seconda doglianza, deve rilevarsi che, deducendo l’omessa, insufficiente contraddittoria motivazione e la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1176, 1218, 1223, 1225, 1375, 1882, 1917, 2043, 2054, 2697 cc, 18, 22 e 24 legge 990/69, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di Appello, pur riconoscendo la responsabilità per mala gestio impropria della Aurora per aver corrisposto gli importi liquidati a titolo di provvisionale molto tempo dopo il sinistro, ha ritenuto che la stessa dovesse corrispondere ai danneggiati solo gli interessi moratori e la rivalutazione monetaria sul massimale di polizza ed ha fatto gravare sull’assicurato, erroneamente, il risarcimento del danno eccedente il massimale di polizza. Al contrario, l’intero danno subito dal danneggiato, anche nella misura eccedente il limite del massimale, dovrebbe essere posto a carico della compagnia, responsabile dei danni causati all’assicurato per violazione degli obblighi di correttezza, buona fede e di informazione e protezione.

La doglianza, che è inammissibile nella parte in cui opera una singolare commistione tra mala gestio propria, riguardante il rapporto assicuratore – assicurato, e mala gestio impropria, riguardante il rapporto assicuratore – danneggiato, è per altra parte del tutto infondata. Ed invero, il primo profilo è’inammissibile perché costituisce una questione nuova che non faceva parte del dibattito processuale.

Invero, vertendo in materia di inadempimento contrattuale, l’affermazione della responsabilità dell’assicuratore verso il danneggiante-assicurato (a differenza di quanto avviene nell’ipotesi di mala gestio impropria verso il danneggiato) richiede da parte dell’assicurato una specifica domanda nell’atto introduttivo del giudizio per responsabilità per mala gestio, con allegazione e conseguente prova dei comportamenti che la sostanziano (Cass. 15397/2010).

Il secondo profilo di censura è invece infondato ove si consideri che la responsabilità per mala gestio può comportare la responsabilità ultramassimale dell’assicuratore solo per gli interessi e per il maggior danno, e non per il capitale, rispetto al quale il limite del massimale è insuperabile. (Cass. n. 19919/08, n. 10839/2001).

Con la terza doglianza, deducendo la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2056, 1223, 1226 cc, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di Appello ha ritenuto risarcibili i danni non patrimoniali sia sotto l’aspetto del danno morale che di quello esistenziale operando una duplicazione dei danni.

Ha concluso il motivo con il seguente quesito di diritto: ‘Dica l’ecc.ma Corte di Cassazione se, nel caso di risarcimento di danni per perdita di congiunto, vanno risarciti i danni patrimoniali e quelli non patrimoniali, ricomprendendo nell’ambito di questi ultimi, tanto i c.d. danni morali che quelli c.d. esistenziali, che vanno risarciti unitariamente, secondo un sistema bipolare del risarcimento dei danni’.

La censura è inammissibile. Ed invero, l’ammissibilità del motivo è condizionata alla formulazione di un quesito, compiuta ed autosufficiente, dalla cui risoluzione scaturisce necessariamente il segno della decisione (S.U. 28054/08) e deve escludersi che il quesito possa essere integrato dalla Corte attraverso un’interpretazione della motivazione (Cass. 14986/09). Infatti, il quesito consiste non già in un’affermazione di diritto astratta ed avulsa, dal caso concreto, nel modo in cui viene formulata, come è avvenuto nel caso de quo, ma deve consistere invece in un interrogativo che contenga necessariamente, sia pure sintetizzandola, l’indicazione della questione di diritto controversa e la formulazione del diverso principio di diritto rispetto a quello che è alla base del provvedimento impugnato, di cui il ricorrente, in relazione al caso concreto, chiede l’applicazione, in modo da circoscrivere l’oggetto della pronuncia nei limiti di un accoglimento o di rigetto del quesito stesso (Sez.Un. n.23732/07, n.20360 e n. 36/07. Ne deriva l’inammissibilità della censura.

Con la quarta doglianza, deducendo la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2043, 2056, 1223, 1226 cc nonché il difetto di motivazione, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per aver la Corte di Appello proceduto ad un’erronea liquidazione del danno patrimoniale, ponendo come base del risarcimento il reddito che il C. avrebbe percepito qualora fosse stato assunto come impiegato del Comune di XXXXXXX, trascurando che, per poter essere assunto, il C. avrebbe dovuto partecipare ad un concorso dall’esito incerto, tant’è che, pur avendo frequentato un corso di formazione professionale sia nel 1981 che nel 1983, non era stato assunto non essendo risultato idoneo. Ciò, senza considerare che all’epoca del decesso nessun concorso era stato bandito e che, se fosse stato assunto, frequentando un corso per giardinieri, avrebbe percepito eventualmente uno stipendio da operaio.

Ha concluso il motivo con i seguenti tre distinti quesiti di diritto: a) ‘Dica l’Ecc.ma Corte di Cassazione se, nella liquidazione del danno patrimoniale futuro per morte di congiunto, la valutazione equitativa deve basarsi su una prova, quanto meno presuntiva che deve essere fornita dalla parte danneggiata e se in caso di estrema incertezza sulla data della presunta assunzione del de cuius, possa trovare applicazione il coefficiente di capitalizzazione di cui al R.D. n. 1403/22 che presuppone l’identificazione, anche previo ricorso a prove presuntive, di una data certa da cui far decorrere la capitalizzazione’.

b) ‘Dica l’Ecc.ma Corte di Cassazione se, nella liquidazione del danno patrimoniale futuro per morte di congiunto, si deve tenere conto del reddito effettivamente prodotto dal de cuius, ossia l’importo percepito per la frequenza di corsi per disoccupati, tenendo conto anche dell’eventuale reddito percepito dalla moglie’.

c) ‘Dica l’Ecc.ma Corte di Cassazione se nella liquidazione del danno patrimoniale futuro, ci si deve attenere alle prove fornite dalla parte danneggiata sulla quale grava l’onere della prova’.

Anche tale censura è inammissibile e lo è per un triplice ordine di ragioni.

In primo luogo, l’inammissibilità discende dalla considerazione che, secondo l’orientamento di questa Corte, non sono consentiti i quesiti ‘multipli’, in quanto ad una censura di diritto esposta nel motivo non può che corrispondere un quesito di diritto ed uno solo, solo in tal modo escludendosi ogni rischio di equivocità e solo con tale scelta restando sostenibile il rapporto di pertinenzialità esclusiva e diretta tra motivo e quesito (v. Cass. n. 1906/2008).

In secondo luogo, l’inammissibilità del submotivo, attinente al dedotto vizio motivazionale, discende dal rilievo che il profilo non è stato accompagnato dal prescritto momento di sintesi, (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, oltre a richiedere sia l’indicazione del fatto controverso, riguardo al quale si assuma l’omissione, la contraddittorietà o l’insufficienza della motivazione sia l’indicazione delle ragioni per cui la motivazione sarebbe inidonea a sorreggere la decisione (Cass. ord. n. 16002/2007, n. 4309/2008 e n. 4311/2008).

Ulteriore ragione di inammissibilità riposa infine sul difetto di autosufficienza del motivo di ricorso. Ed invero, ove deduca un vizio decisionale fondato sul mancato esame delle risultanze probatorie emergenti da un documento – nel caso di specie, il ricorrente si è riferito in particolare ad alcune certificazioni dell’ACLI ed alla documentazione rilasciata dal Comune di Salerno – il ricorrente deve assolvere l’onere di specificarne il contenuto mediante la loro sintetica ma esauriente esposizione ed anche, all’occorrenza, di procedere alla loro integrale trascrizione in quanto il ricorso per cassazione deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza impugnata ed a consentire l’apprezzamento da parte del giudice di legittimità della fondatezza di tali ragioni.

Il controllo deve essere infatti svolto sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricorso, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, mediante l’accesso a fonti esterne e l’esame diretto degli atti di causa, che resta precluso alla Corte di Cassazione.

Ne deriva l’inammissibilità della censura.

Considerazioni analoghe a quelle svolte in precedenza, in tema di inammissibilità dei quesiti multipli, trovano applicazione anche riguardo alle due successive censure (la quinta e la sesta), con cui deducendo la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043, 2056, 1223 e 1226 cc, il ricorrente ha rispettivamente censurato la sentenza impugnata in relazione all’erronea liquidazione del danno esistenziale (quinta doglianza) ed in relazione all’erronea liquidazione del danno morale (sesta doglianza).

Ed invero il quinto motivo è stato accompagnato dai seguenti tre quesiti di diritto: a) ‘Dica l’Ecc.ma Corte di Cassazione se la domanda di risarcimento danni per Pecunia doloris ricomprende anche la domanda di risarcimento del danno esistenziale’ b) ‘Dica l’Ecc.ma Corte di Cassazione se il danno esistenziale è risarcibile in via autonoma o deve essere ricompreso nel risarcimento del danno morale’ c) ‘Dica l’Ecc.ma Corte di Cassazione se il danno esistenziale deve essere provato con onere della prova a carico di chi ne richiede il risarcimento non potendo essere considerato provato in re ipsa’ mentre il sesto motivo è stato concluso dai seguenti quesiti di diritto: a) ‘Dica l’Ecc.ma Corte di Cassazione se il danno morale da uccisione di congiunto, quale danno conseguenza, deve essere allegato e provato da chi ne richiede il risarcimento relativo, non potendo lo stesso essere ritenuto provato in re ipsa’ b) ‘Dica l’Ecc.ma Corte di Cassazione se nella liquidazione del danno morale in via equitativa si può fare riferimento alle tabelle elaborate dai Tribunali per il risarcimento del danno biologico’.

Resta da esaminare l’ultima doglianza con cui, deducendo la motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria e la violazione dell’art.1226 cc, il ricorrente ha infine censurato la sentenza impugnata per aver la Corte di Appello quantificato erroneamente il risarcimento del danno e degli interessi, senza considerare l’importo versato dall’Aurora ai danneggiati, e per aver ritenuto estinta l’obbligazione della compagnia pur riconoscendo la sua mala gestio.

Il motivo è stato concluso con il seguente quesito di diritto: a) ‘Dica l’Ecc.ma Corte di Cassazione se, in caso di mala gestio della Compagnia di Assicurazione, al limite del massimale vanno aggiunti interessi e rivalutazione monetaria da calcolarsi alla data dell’effettiva riscossione da parte dei danneggiati’.

Anche tale censura è inammissibile sia perché il profilo riguardante il dedotto vizio motivazionale non è accompagnato dal momento di sintesi sia perché il quesito di diritto, riguardante il profilo di violazione di legge, non soddisfa le prescrizioni richieste dall’art. 366 bis cpc non contenendo né la riassuntiva esposizione del fatto né l’indicazione del principio di diritto errato né quello che si dovrebbe applicare.

Si deve ora portare l’attenzione sul ricorso incidentale, proposto dalla W. e dai C. . L’unica doglianza svolta, articolata sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 22, 23, 489 cpp del 1930, 539 del 1988, 278, 324 e 329 cpc, 2909 cc nonché sotto il profilo della motivazione contraddittoria, si fonda sulla considerazione che la Corte territoriale avrebbe sbagliato nell’escludere il vincolo della solidarietà tra il B. e l’Aurora in ordine alla condanna al pagamento delle maggiori somme rispetto al massimale di polizza, stante la preclusione del giudicato penale sul punto.

Il motivo è stato concluso con il seguente quesito di diritto:

‘Dica la S.C. se, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, la sentenza penale passata in cosa giudicata che abbia pronunciato condanna generica di risarcimento del danno a carico del responsabile di esso e della Compagnia assicuratrice, in solido tra di loro, senza fissare alcun limite alla solidarietà e condannando gli obbligati al pagamento di una provvisionale – determinata in riferimento alla parte di danno ritenuta già provata dal giudice penale – in misura eccedente il limite del massimale di polizza, non eccepito e non provato in sede penale dalla compagnia assicuratrice, costituisca ai sensi degli artt. 539 cpp, 278, 324 e 329 cpc e 2909 cc giudicato in ordine all’obbligo di quest’ultima di risarcire il danno per intero anche oltre il predetto limite e le precluda il potere di eccepire, provare e far valere tale limite nel successivo processo civile incardinato per la definitiva liquidazione anche del maggior danno’.

Tutto ciò premesso, in primo luogo, deve rilevarsi l’inammissibilità del profilo, attinente al vizio motivazionale,non accompagnato dal prescritto momento di sintesi, che contenga in termini chiari ed espliciti l’indicazione delle ragioni per cui la motivazione sarebbe inidonea a sorreggere la decisione. E ciò, alla luce dell’orientamento di questa Corte secondo cui ‘in caso di proposizione di motivi di ricorso per cassazione formalmente unici, ma in effetti articolati in profili autonomi e differenziati di violazioni di legge diverse, sostanziandosi tale prospettazione nella proposizione cumulativa di più motivi, affinché non risulti elusa la ‘ratio’ dell’art. 366-bis cod. proc. civ., deve ritenersi che tali motivi cumulativi debbano concludersi con la formulazione di tanti quesiti per quanti sono i profili fra loro autonomi e differenziati in realtà avanzati, con la conseguenza che, ove il quesito o i quesiti formulati rispecchino solo parzialmente le censure proposte, devono qualificarsi come ammissibili solo quelle che abbiano trovato idoneo riscontro nel quesito o nei quesiti prospettati, dovendo la decisione della Corte di cassazione essere limitata all’oggetto del quesito o dei quesiti idoneamente formulati, rispetto ai quali il motivo costituisce l’illustrazione. (S.U. 5624/09, Cass. 5471/08).

Quanto al profilo, riguardante la violazione di legge, la doglianza non coglie nel segno. Ed invero, come è stato già osservato in precedenza, in relazione al primo motivo di impugnazione proposto dal ricorrente principale, la pronuncia penale de qua è stata emessa ai sensi dell’art. 539 cpp, per cui, trattandosi di condanna generica al risarcimento del danno, consiste in un provvedimento che ha carattere meramente delibativo ed è insuscettibile di passare in giudicato in sede civile, essendo destinato ad essere travolto dalla liquidazione definitiva (v. Cass. S.U. 2246/91, n. 7241/99). Restano dunque riservati al giudice civile l’accertamento riguardante la concreta esistenza del danno, la verifica del nesso di causalità tra fatto illecito e danno e la determinazione dell’entità di quest’ultimo.

Deriva che nel caso di specie era ben consentito alla parte interessata, costituitasi nel giudizio civile, opporre il limite di massimale di polizza.

Né alla soluzione adottata dalla Corte di merito appare ostativa la condanna affermata in via solidale nel giudizio penale. Ed invero, come ha già avuto modo di statuire questa Corte, con riferimento ad un’ipotesi di sentenza penale, peraltro passata in giudicato, ‘in tema di assicurazione per i danni conseguenti alla circolazione stradale, l’obbligazione risarcitoria dell’assicuratore è contenuta nei limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione, e la solidarietà fra assicurato ed assicuratore ha natura atipica, atteso che il debito aquiliano del primo discende ‘ex delicto’ ed è illimitato, mentre quello del secondo di natura indennitaria deriva ‘ex lege’ e trova limite nella capienza del massimale, senza che nessuna influenza possa attribuirsi, per derogare a quest’ultimo limite, al fatto che in sede penale, con sentenza passata in giudicato, l’assicuratore sia stato condannato quale responsabile civile, in solido con l’imputato assicurato, al risarcimento del danno in via generica nei confronti del danneggiato, giacché la solidarietà, disposta in via generale ed astratta dall’art. 489 cod. proc. pen. (ora abrogato e sostituito dall’art. 538 cod. proc. pen.), non preclude ed, anzi, impone, l’accertamento, nei singoli casi concreti, del titolo in forza del quale ciascuno dei coobbligati è tenuto alla prestazione e se l’unicità di quest’ultima soffre o meno limitazioni per effetto di particolari disposizioni convenzionali o legali. (Cass. n. 7993/2002, n. 11335/93). Ne deriva l’infondatezza della doglianza e conseguentemente il rigetto del ricorso incidentale in esame.

Considerato che la sentenza impugnata appare esente dalle censure dedotte, ne consegue che entrambi i ricorsi riuniti devono essere rigettati.

Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di questo giudizio in considerazione sia della obbiettiva difficoltà di alcune delle questioni trattate sia, con riferimento al rapporto tra le parti ricorrenti, della reciproca soccombenza.

P.Q.M.

La Corte decidendo sui ricorsi riuniti li rigetta. Compensa tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.

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