Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 1 aprile 2014, n. 7535
Integrale
Contratto di concessione di vendita – Risoluzione per inadempimento – Omessa trascrizione delle conclusioni delle parti nella sentenza – Nullità della sentenza non vi è stata pronuncia sulle domande ed eccezioni proposte
Contratto di concessione di vendita – Risoluzione per inadempimento – Omessa trascrizione delle conclusioni delle parti nella sentenza – Nullità della sentenza non vi è stata pronuncia sulle domande ed eccezioni proposte
REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 28723-2010 proposto da:
(OMISSIS) SAS (OMISSIS) in persona del socio accomandatario e legale rappresentante Sig. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura speciale in calce;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA (OMISSIS) in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura a margine;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1598/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 15/04/2010, R.G.N. 8121/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/2014 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI Giuseppe che ha concluso per l’accoglimento.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 28723-2010 proposto da:
(OMISSIS) SAS (OMISSIS) in persona del socio accomandatario e legale rappresentante Sig. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura speciale in calce;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA (OMISSIS) in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura a margine;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1598/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 15/04/2010, R.G.N. 8121/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/2014 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI Giuseppe che ha concluso per l’accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La (OMISSIS) s.a.s. propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che, in riforma della sentenza di primo grado pronunciata in tre giudizi riuniti, ha dichiarato risolto il contratto con la (OMISSIS) S.p.A. 30/9/85 per inadempimento di essa ricorrente.La (OMISSIS) resiste con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo la ricorrente, sotto il profilo della nullita’ della sentenza, deduce che in sentenza non sono riportate le conclusioni delle parti, aggiungendo che non sono state esaminate le proprie conclusioni, di merito ed istruttorie, circa il precedente inadempimento della (OMISSIS).
1.1.- Il mezzo e’ infondato, in quanto la (OMISSIS) ricollega la nullita’ non al mancato esame di proprie conclusioni (e cioe’ all’articolo 112 cod. proc. civ.) ma alla violazione dell’articolo 132 cod. proc. civ., laddove, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’omessa trascrizione delle conclusioni delle parti nella sentenza importa nullita’ della sentenza soltanto quando le suddette conclusioni non siano state esaminate, di guisa che sia mancata in concreto una decisione sulle domande ed eccezioni ritualmente proposte, mentre quando dalla motivazione risulta che le conclusioni sono state effettivamente esaminate, il vizio si risolve in una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della validita’ della sentenza (Cass. SSUU n. 20469 del 2005).
2.- Con il secondo motivo la ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto alla conformita’ dell’art 5, b 1), del contratto di concessione di vendita con l’articolo 5.3 del Regolamento CE 123/85.
Con il terzo motivo, sotto il profilo della violazione di legge, la ricorrente deduce il contrasto tra l’articolo 5 del contratto di concessione di vendita e l’articolo 5 del Regolamento CE 123/85.
Con il quarto motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione, la ricorrente deduce che non vi sarebbe valutazione dei precedenti inadempimenti della (OMISSIS) da essa dedotti.
Con il quinto motivo, sotto il profilo della violazione di legge, la ricorrente deduce che nel luglio 1994 (epoca degli inadempimenti contestati da (OMISSIS)), per effetto dei precedenti inadempimenti di questa, il contratto doveva intendersi risolto ed essa non era piu’ tenuta ad adempiere le proprie obbligazioni nei confronti della (OMISSIS).
2.1.- Il quarto e quinto motivo, di carattere assorbente, sono fondati. Questa Corte ha affermato, nella sentenza n. 18728 del 2003, che, nei contratti a prestazioni corrispettive, al fine di stabilire da quale parte stia l’inadempimento colpevole, e’ necessaria la valutazione unitaria e comparativa delle dedotte reciproche inadempienze, per apprezzarne, con riguardo al loro rapporto di successione causale e di proporzionalita’, la rispettiva incidenza sull’equilibrio sinallagmatico del contratto e per stabilire quale di esse sia stata preponderante ed idonea a legittimare il rifiuto della controparte ad eseguire la propria obbligazione. Tale esame comparativo e’ del tutto mancato nel caso di specie.
3.- Restano assorbiti i restanti motivi.
4.- Il quarto e quinto motivo del ricorso vanno dunque accolti, rigettato il primo ed assorbiti gli altri.
La sentenza impugnata va percio’ cassata, con rinvio, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.
1.1.- Il mezzo e’ infondato, in quanto la (OMISSIS) ricollega la nullita’ non al mancato esame di proprie conclusioni (e cioe’ all’articolo 112 cod. proc. civ.) ma alla violazione dell’articolo 132 cod. proc. civ., laddove, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’omessa trascrizione delle conclusioni delle parti nella sentenza importa nullita’ della sentenza soltanto quando le suddette conclusioni non siano state esaminate, di guisa che sia mancata in concreto una decisione sulle domande ed eccezioni ritualmente proposte, mentre quando dalla motivazione risulta che le conclusioni sono state effettivamente esaminate, il vizio si risolve in una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della validita’ della sentenza (Cass. SSUU n. 20469 del 2005).
2.- Con il secondo motivo la ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto alla conformita’ dell’art 5, b 1), del contratto di concessione di vendita con l’articolo 5.3 del Regolamento CE 123/85.
Con il terzo motivo, sotto il profilo della violazione di legge, la ricorrente deduce il contrasto tra l’articolo 5 del contratto di concessione di vendita e l’articolo 5 del Regolamento CE 123/85.
Con il quarto motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione, la ricorrente deduce che non vi sarebbe valutazione dei precedenti inadempimenti della (OMISSIS) da essa dedotti.
Con il quinto motivo, sotto il profilo della violazione di legge, la ricorrente deduce che nel luglio 1994 (epoca degli inadempimenti contestati da (OMISSIS)), per effetto dei precedenti inadempimenti di questa, il contratto doveva intendersi risolto ed essa non era piu’ tenuta ad adempiere le proprie obbligazioni nei confronti della (OMISSIS).
2.1.- Il quarto e quinto motivo, di carattere assorbente, sono fondati. Questa Corte ha affermato, nella sentenza n. 18728 del 2003, che, nei contratti a prestazioni corrispettive, al fine di stabilire da quale parte stia l’inadempimento colpevole, e’ necessaria la valutazione unitaria e comparativa delle dedotte reciproche inadempienze, per apprezzarne, con riguardo al loro rapporto di successione causale e di proporzionalita’, la rispettiva incidenza sull’equilibrio sinallagmatico del contratto e per stabilire quale di esse sia stata preponderante ed idonea a legittimare il rifiuto della controparte ad eseguire la propria obbligazione. Tale esame comparativo e’ del tutto mancato nel caso di specie.
3.- Restano assorbiti i restanti motivi.
4.- Il quarto e quinto motivo del ricorso vanno dunque accolti, rigettato il primo ed assorbiti gli altri.
La sentenza impugnata va percio’ cassata, con rinvio, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il quarto e quinto motivo di ricorso, rigettato il primo ed assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione.
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