Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 1° aprile 2014, n. 14956
Ritenuto in fatto
1. Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di BRESCIA ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di BRESCIA, emessa in data 4/04/2013, depositata in data 12/04/2013, con cui, in parziale riforma della sentenza emessa dal tribunale di BRESCIA in data 1/12/2011, il medesimo imputato è stato condannato, riqualificata l’imputazione ai sensi degli artt. 56, 609 bis e 609 ter, comma 2, c.p. con riferimento al reato commesso ai danni di V.J. ed ai sensi degli artt. 609 bis e 609 ter, comma 1, n. 1, c.p. ai danni di Z.R., ritenuta la continuazione tra i reati ascritti e ritenute le già concesse attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, e ritenuti i fatti di minore gravità ex art. 609 bis, comma 3, c.p., alla pena di anni tre e mesi dieci di reclusione, con conferma delle pene accessorie irrogate dal primo giudice e del pagamento della provvisionale di Euro 10.000,00; l’imputato è stato condannato per aver compiuto, in più occasioni ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, atti sessuali con minori, in particolare toccando gli organi genitali di V.J., minore degli anni 10, e di Z.R., minore degli anni 14, nonché masturbandosi in loro presenza; fatti commessi in (omissis) , dall’estate (omissis) .
2. Con il ricorso, tempestivamente proposto dal PG, vengono dedotti due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
2.1. Deduce, con il primo motivo, la violazione degli artt. 56, 609 bis e ter c.p. (art. 606, lett. B), c.p.p.) e vizio di motivazione in relazione al reato commesso ai danni del minore VJ. (art. 606, lett. e) c.p.p.).
Si duole il PG ricorrente per aver la Corte d’appello riqualificato giuridicamente i fatti commessi ai danni del minore V.J. come tentativo di violenza sessuale e non, come ritenuto dal tribunale, come violenza sessuale consumata; rileva, a tal proposito, il PG ricorrente che il minore, all’epoca dei fatti, aveva 7/8 anni, e che in sede di incidente probatorio aveva dichiarato che l’imputato, infilandogli la mano sotto la maglietta, gli aveva fatto un solletico che non era normale e gli dava fastidio, tant’è che gli aveva detto di toglierla, perché altrimenti sarebbe arrivata al pisellino, dichiarazione che risulta chiaramente dalla sentenza di primo grado e non da quella d’appello; a giudizio del PG ricorrente, la riqualificazione del fatto operata dai giudici d’appello sarebbe errata, atteso che l’imputato, pur non essendo riuscito a toccare i genitali del minore, ma solo l’addome, avrebbe raggiunto una zona implicitamente ritenuta non erogena dalla Corte territoriale, affermazione errata in quanto, alla luce dell’inequivoca connotazione sessuale del gesto, la Corte avrebbe dovuto considerare che l’addome del minore non può essere considerato come zona non erogena, non solo di per sé (in quanto la pancia è la zona più vicina ai genitali), ma anche tenendo conto che, per i minori, non può essere adottato il medesimo metro di valutazione utilizzato per gli adulti in relazione a specifiche zone del corpo, a maggior ragione quando il minore, come nel caso in esame, ha percepito con chiarezza i toccamenti (il c.d. solletico) erano invasivi della propria sfera privata, restandone colpito e scosso.
2.2. Deduce, con il secondo motivo, la violazione dell’art. 609 bis, ultimo comma, c.p. (art. 606, lett. b), c.p.p.) e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dell’attenuante prevista dall’ultimo comma dell’art. 609 bis c.p. per le condotte commesse ai danni del minore Z.R..
Rileva il PG ricorrente come, dalla lettura della sentenza di primo grado contenente una descrizione più dettagliata delle condotte, cui quella d’appello rinvia, l’imputato ha posto in essere nei confronti del minore Z.R. delle condotte che sicuramente non consentivano la riconducibilità all’ipotesi del fatto di minore gravità, in quanto: a) il ricorrente si è fatto masturbare dal minore (che all’epoca del fatto aveva 10/11 anni) dopo avergli spiegato che doveva muovere la mano su e giù; b) si è poi masturbato in sua presenza, giungendo all’eiaculazione, cosa che il minore non conosceva; c) ha commesso i fatti a casa sua, dove riusciva a far andare i minori, abusando del rapporto di parentela con J., amico di R. e del rapporto di fiducia intercorrente tra lui ed i minori e le loro famiglie, essendo il S. persona conosciutissima nel piccolo paese ove sono accaduti i fatti, quale insegnante di catechismo e di canto dei minori.
Tenuto conto del tipo di condotte e, inoltre, dei segni e disturbi psicologici di disturbo post-traumatico da stress, riferibili agli abusi subiti ad opera dell’imputato come riferito dal perito nominato dal GIP e dal c.t. della parte civile, è da escludersi che i fatti siano sussumibili nell’ipotesi della minore gravità, avendo provocato un forte turbamento del minore, che ne ha subito percepito l’invasività nella sua sfera intima; sul punto, la motivazione della Corte d’appello sarebbe del tutto apodittica, nell’affermare che gli atti compiuti non sono stati invasivi e che i fatti di abuso sono stati solo due, non avendo la Corte spiegato le ragioni di tale non invasività, senza considerare le dichiarazioni del minore e le valutazioni del perito nominato dal GIP e del c.t. della parte civile.
3. Con separato ricorso, tempestivamente proposto dal S. personalmente, vengono dedotti due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
3.1. Deduce, con il primo motivo, la violazione dell’art. 606, lett. b), c.p.p., per erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 62 bis, 69, 609 bis, comma 3, c.p..
Si duole il ricorrente per aver errato la Corte d’appello nell’effettuare il giudizio di bilanciamento tra aggravanti ed attenuanti, in particolare per aver considerato l’attenuante di cui al comma 3 dell’art. 609 bis c.p. come fattispecie autonoma di reato; la Corte, quindi, avrebbe errato nell’effettuare il giudizio di comparazione che, attraverso le attenuanti generiche avrebbe “neutralizzato” le aggravanti e, successivamente, avrebbe applicato l’ipotesi attenuata di cui all’ultimo comma dell’art. 609 bis c.p., così violando l’art. 69 c.p., in quanto la Corte avrebbe dovuto valutare tutte le attenuanti (ivi compresa quella dell’ultimo comma dell’art. 609 bis c.p.) e le aggravanti nel loro complesso, decidendo se le prime dovevano essere considerate prevalenti, minusvalenti o equivalenti alle seconde; diversamente, la Corte d’appello avrebbe limitato il giudizio di comparazione alle sole attenuanti generiche, considerando quindi l’ipotesi dell’ultimo comma dell’art. 609 bis c.p. come una fattispecie autonoma e non un’attenuante ad effetto speciale; inoltre, una volta ritenute le aggravanti equivalenti alle sole attenuanti generiche, queste ultime, sommate all’ipotesi del comma terzo dell’art. 609 bis c.p., avrebbero dovuto essere ritenute prevalenti sulle aggravanti.
3.2. Deduce, con il secondo motivo, la violazione dell’art. 606, lett. b), c.p.p., per erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 62 bis, 63, 609 bis, comma 3, c.p..
La Corte d’appello avrebbe, altresì, errato nel giudizio di comparazione, anche per quanto riguarda gli aumenti e le diminuzioni di pena disciplinati dall’art. 63 c.p.; in altri termini, in applicazione dell’art. 63 c.p., il giudice deve applicare prima le circostanze ad effetto speciale e, successivamente, quelle comuni, laddove, diversamente, nel caso in esame, è stato fatto l’opposto.
Considerato in diritto
3. Il ricorso del P.G. dev’essere integralmente accolto perché fondato.
4. Quanto al primo motivo, ha errato infatti la Corte territoriale nel riqualificare giuridicamente il fatto commesso nei confronti della p.o. V.J., atteso che l’imputato, pur non essendo riuscito a toccare i genitali del minore, ma solo l’addome, ha posto in essere una condotta con inequivoca connotazione sessuale, come confermato dalle dichiarazioni del minore, il quale ha percepito con chiarezza i toccamenti (il c.d. solletico) come invasivi della propria sfera privata, tant’è che aveva detto all’imputato di togliere la mano, perché altrimenti sarebbe arrivata al pisellino, restandone colpito e scosso.
Del resto, come già affermato da questa Corte, il reato di violenza è integrato anche in presenza di una condotta che, pur caratterizzata da un fugace contatto corporeo con la vittima, sia finalizzata a soddisfare l’impulso sessuale del reo (Sez. 3, n. 45950 del 26/10/2011 – dep. 12/12/2011, M., Rv. 251339; nella specie, il reo aveva toccato il ginocchio della vittima minorenne iniziando a praticare su di sé atti di autoerotismo). Nel caso di specie, il minore ha percepito l’invasività del “solletico” all’addome, non rilevando la circostanza che il reo abbia tolto la mano che stava inequivocabilmente dirigendosi verso il “pisellino”, condotta che connotava sessualmente in maniera inequivoca il gesto posto in essere dal ricorrente all’indirizzo del minore.
Non può, poi, trovare applicazione al caso in esame quella giurisprudenza che ritiene sussistere il reato di violenza sessuale tentata e non consumata allorquando l’atto posto in essere dal soggetto agente, indirizzato verso una zona erogena della persona offesa, raggiunga invece una zona non erogena per la pronta reazione della vittima o per altri fattori indipendenti dalla volontà dell’agente (Sez. 3, n. 27469 del 05/06/2008 – dep. 07/07/2008, Di Venti, Rv. 240338). Deve, invero, convenirsi con le argomentazioni del P.G., che bene ha evidenziato come l’addome di un minore non può essere considerato come zona non erogena, non solo di per sé (in quanto la pancia è la zona più vicina ai genitali), ma anche tenendo conto che, per i minori, non può essere adottato il medesimo metro di valutazione utilizzato per gli adulti in relazione a specifiche zone del corpo (principio affermato dalla già citata Sez. 3, n. 45950 del 26/10/2011 – dep. 12/12/2011, M., Rv. 251339).
Ne discende, pertanto, che correttamente il fatto era stato qualificato giudicato come consumato dal primo giudice, con conseguente erroneità dell’opposta qualificazione giuridica operata dalla Corte territoriale, che impone l’annullamento dell’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Brescia per nuovo giudizio.
5. Parimenti fondato si appalesa il secondo motivo di ricorso del P.G..
Ed invero, ha errato infatti la Corte territoriale nel ritenere sussumibili le condotte poste in essere dal reo nei confronti dell’altro minore Z.R. nel paradigma normativo contemplato dall’ipotesi attenuata dell’art. 609 bis, comma terzo, cod. pen. Sul punto può convenirsi con l’impugnazione del P.G. tenuto conto della tipologia di condotte poste in essere dal reo che: a) si è fatto masturbare dal minore (che all’epoca del fatto aveva 10/11 anni) dopo avergli spiegato che doveva muovere la mano su e giù; b) si è poi masturbato in sua presenza, giungendo all’eiaculazione, cosa che il minore non conosceva; c) ha commesso i fatti a casa sua, dove riusciva a far andare i minori, abusando del rapporto di parentela con J., amico di R. e del rapporto di fiducia intercorrente tra lui ed i minori e le loro famiglie, essendo il S. persona conosciutissima nel piccolo paese ove sono accaduti i fatti, quale insegnante di catechismo e di canto dei minori. Ma soprattutto – e questo costituisce indubbio vizio motivazionale dell’impugnata sentenza – la Corte territoriale non ha minimamente tenuto conto dei segni e disturbi psicologici qualificati come disturbo post-traumatico da stress, riferibili agli abusi subiti ad opera dell’imputato come riferito dal perito nominato dal GIP e dal c.t. della parte civile, ciò che avrebbe impedito la sussumibilità dei fatti nell’ipotesi della minore gravità, avendo il comportamento dell’imputato provocato un forte turbamento del minore, che ne ha subito percepito l’invasività nella sua sfera intima.
Ed invero, non può certo ritenersi, alla luce dell’art. 133, comma primo, n. 2, cod. pen., che i fati posti in essere dal ricorrente nei confronti del minore Z.R. non abbiano provocato danno alla vittima, che ha riportato esiti tipici di un disturbo post traumatico da stress; inoltre, i fatti, complessivamente considerati, non possono non essere considerati come connotati da gravità, alla luce del parametro oggettivo di riferimento dettato dall’art. 133, comma primo, n. 1, cod. pen. Deve, sul punto, essere ricordato che la circostanza attenuante prevista dall’art. 609 bis, comma terzo, cod. pen. per i casi di minore gravità è applicabile quando, avuto riguardo ai mezzi, alle modalità esecutive ed alle circostanze dell’azione, si possa ritenere che la libertà sessuale della vittima – che è l’interesse tutelato dalla fattispecie – sia stata compressa in maniera lieve. Pertanto il fatto deve essere valutato globalmente ed assumono rilievo le modalità della condotta criminosa, quali il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e psichiche della stessa, le caratteristiche psicologiche valutate in relazione all’età, l’entità della lesione alla libertà sessuale ed il danno arrecato alla vittima, anche sotto il profilo psichico (v., tra le tante: Sez. 3, n. 40174 del 27/09/2006 – dep. 06/12/2006, Gesmino e altro, Rv. 235576). La semplice considerazione per la quale il minore ha subito una compromissione della sua sfera psichica, come accertato a seguito delle indagini tecniche svolte, conduce dunque ad escludere la sussumibilità del fatto nell’ipotesi della minore gravità.
Anche sotto tale profilo, dunque, l’impugnata sentenza merita annullamento, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Brescia per nuovo giudizio.
6. Il ricorso del S. dev’essere, diversamente, rigettato perché infondato.
7. In relazione ad ambedue i motivi di ricorso, non coglie nel segno la censura difensiva che mira a rilevare un error iuris ed un error in iudicando nella motivazione con cui la Corte d’appello avrebbe, da un lato, proceduto ad effettuare il giudizio di bilanciamento tra aggravanti ed attenuanti (in particolare per aver considerato l’attenuante di cui al comma 3 dell’art. 609 bis c.p. come fattispecie autonoma di reato) e, dall’altro, errato nel giudizio di comparazione, anche per quanto riguarda gli aumenti e le diminuzioni di pena disciplinati dall’art. 63 c.p..
A tal proposito, per evidenziarne l’infondatezza, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la diminuente prevista dall’art. 609 bis, ultimo comma, cod. pen. per i casi di minore gravità non è soggetta al giudizio di comparazione di cui all’art. 69 cod. pen., stante l’obbligatorietà della sua applicazione allorché ne ricorrano le condizioni (v., in termini: Sez. 3, n. 34902 del 07/06/2007 – dep. 17/09/2007, Izzicupo e altro, Rv. 237200; Sez. 3, n. 3833 del 24/11/2010 – dep. 02/02/2011, B., Rv. 249404).
L’infondatezza del primo motivo di ricorso del S. , determina, di conseguenza, per ragioni di ordine logico, l’infondatezza del secondo motivo, dovendosi, peraltro, tener conto che l’annullamento dell’impugnata sentenza in accoglimento del ricorso del P.G., comporta una complessiva rideterminazione della pena inflitta al ricorrente all’esito del nuovo giudizio.
8. Il ricorso del S. dev’essere, dunque, rigettato. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché delle spese sostenute dalla parte civile Z.R. nel grado, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla qualificazione del fatto commesso ai danni del minore V.J. come tentativo ed al riconoscimento dell’attenuante della minore gravità ai danni del minore Z.R. , con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Brescia. Rigetta il ricorso di S. che condanna al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate in Euro 2.100,00 oltre accessori di legge.
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