Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 9 febbraio 2017, n. 6046

Il sistema dei rimedi offerti all’imputato avverso le ordinanze che decidono sull’istanza di sospensione con messa alla prova risulta cosi’ strutturato: a) ricorso per cassazione in via autonoma ed immediata contro l’ordinanza di accoglimento; b) non impugnabilita’ del provvedimento negativo fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, in quanto e’ offerta all’imputato la possibilita’ di rinnovare la richiesta; c) impugnabilita’ del provvedimento di rigetto “predibattimentale”, soltanto con la sentenza di primo grado, secondo la regola generale fissata dall’articolo 586 c.p.p..

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 9 febbraio 2017, n. 6046

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARCANO Domenico – Presidente

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere

Dott. GAI Emanuela – Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandr – rel. Consigliere

Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del Gup del Tribunale di Arezzo del 10 marzo 2015;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Alessandro M. Andronio;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dr. Baldi Fulvio, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. – Con ordinanza del 10 marzo 2015, il Gup del Tribunale di Arezzo ha rigettato la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova formulata dal difensore dell’imputato in relazione al reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2.

2. – Avverso l’ordinanza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando l’erronea interpretazione dell’articolo 168-bis c.p., comma 2 e articolo 464 quater c.p.p., commi 3 e 4, sul rilievo che il giudice avrebbe rigettato la richiesta senza considerare la ricorrenza dell’ipotesi attenuata del comma 3 del richiamato articolo 2, oggi abrogata, ma applicabile ratione temporis.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. – Il ricorso e’ inammissibile, perche’ proposto contro un provvedimento non impugnabile.

Con la sentenza n. 33216 del 31/03/2016 Cc. (dep. 29/07/2016) Rv. 267237, le sezioni unite di questa Corte hanno recentemente risolto il contrasto interpretativo sorto sul punto tra le sezioni semplici, affermando che l’ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non e’ immediatamente impugnabile, ma e’ appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell’articolo 586 c.p.p., in quanto l’articolo 464 quater c.p.p., comma 7, nel prevedere il ricorso per cassazione, deve essere interpretato nel senso che si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell’imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con la messa alla prova.

3.1. – Si e’ cosi’ superato l’orientamento che sostiene che l’ordinanza di rigetto dell’istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato emessa in dibattimento e’ autonomamente e immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione. Tale orientamento muove dal tenore letterale dell’articolo 464 quater c.p.p., comma 7, il quale pare affermare la ricorribilita’ di qualsiasi provvedimento decisorio, prescindendo se di contenuto ammissivo o reiettivo, sottraendolo alla previsione generale di cui all’articolo 586 c.p.p. (Sez. 5, n. 4586 del 20/10/2015, R., Rv. 265627; Sez. 5, n. 24011 del 23/02/2015, B., Rv. 263777; Sez. 3, n. 27071 del 24/04/2015, Frasca, Rv. 263814; Sez. 2, n. 41762 del 02/07/2015, Dimitriu, Rv. 264888; Sez. 6, n. 36687 del 30/06/2015, Fagrouch, Rv. 264046; Sez. 2, n. 20602 del 06/05/2015, Corallo, Rv. 263787). Sempre secondo tale orientamento, questa conclusione sarebbe rafforzata dalla considerazione secondo cui la sospensione del procedimento con messa alla prova presuppone lo svolgimento di un iter procedimentale “alternativo alla celebrazione del giudizio” (Sez. F, n. 35717 del 31/07/2014, Ceccaroni, Rv. 259935; Sez. F, n. 42318 del 09/09/2014, Valmaggi, Rv. 261096), sicche’ detta “alternativita’” resta salvaguardata proprio dalla autonoma impugnabilita’ dell’ordinanza di rigetto (Sez. 6, n. 6483 del 09/12/2014, Gnocco). Tra gli argomenti a sostegno di questa prima opzione ermeneutica si sottolinea anche che l’inciso contenuto all’articolo 464 quater, comma 7, ultima parte (“l’impugnazione non sospende il procedimento”) troverebbe logica giustificazione soltanto se riferito all’ipotesi di ricorso avverso il provvedimento reiettivo, perche’ nel caso di ordinanza di accoglimento, il processo sarebbe automaticamente sospeso per la messa alla prova dell’imputato.

3.2. – A questo indirizzo si contrappongono quelle pronunce – sempre delle sezioni semplici – che invece affermano che, in base al principio di tassativita’ delle impugnazioni, il provvedimento di rigetto dell’istanza di messa alla prova soggiace al disposto dell’articolo 586 c.p.p., in forza del quale le ordinanze dibattimentali sono impugnabili, quando non e’ diversamente stabilito dalla legge, soltanto con l’impugnazione della sentenza (Sez. 5, n. 5656 del 14/11/2014, Ascione, Rv. 264270; Sez. 5, n. 25566 del 03/06/2015, Marcozzi, Rv. 264061; Sez. 2, n. 40397 del 12/06/2015, Fratuscio, Rv. 264574; Sez. 5, n. 5673 del 15/12/2014, A., Rv. 262106). A sostegno di questo secondo orientamento – il quale afferma che l’espressione utilizzata dall’articolo 464 quater c.p.p., comma 7, che non opera letteralmente alcuna distinzione tra provvedimento positivo o negativo emesso dal giudice, non giustifica una deroga alla disciplina generale stabilita dall’articolo 586 c.p.p., comma 1, – si pongono le seguenti considerazioni: 1) dalla struttura complessiva dell’articolo 464 quater non si desume che il richiamo all’ordinanza, contenuto nel comma 7, debba intendersi come riferito sia al provvedimento ammissivo che a quello reiettivo, perche’ l’ordinanza reiettiva e’ contemplata solo dal successivo comma 9, che prevede la possibilita’ per l’imputato di riproporre l’istanza respinta fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, senza alcun riferimento all’impugnazione del provvedimento; 2) il fatto che l’articolo 464 quater, comma 7, menzioni l’imputato tra i soggetti legittimati a ricorrere per cassazione non e’ un argomento dirimente in quanto non puo’ certo escludersi che l’imputato possa avere interesse a contestare l’ordinanza che lo ha ammesso alla prova, 3) la previsione contenuta nell’ultima parte dello stesso articolo 464 quater, comma 7, secondo cui “l’impugnazione non sospende il procedimento” non si riferisce al procedimento di cognizione in corso, ma esclusivamente al sub-procedimento avente ad oggetto la messa alla prova; 4) sia nel corso delle indagini sia nell’udienza preliminare non vi e’ spazio per l’impugnabilita’ del provvedimento con cui il giudice rigetta la domanda di messa alla prova, perche’ in entrambi i casi e’ previsto un meccanismo di recupero della richiesta, attraverso la sua riproposizione nella fase processuale successiva, in quanto l’articolo 464 ter, comma 4 e articolo 464 quater, comma 9, consentono all’interessato, che si sia visto rigettare l’istanza nel corso delle indagini oppure nell’udienza preliminare, di rinnovarla prima dell’apertura del dibattimento; 5) l’assetto cosi’ delineato si pone in linea di continuita’ con il sistema vigente in materia di controllo sulle richieste di messa alla prova per i minorenni, in relazione al quale la giurisprudenza di legittimita’ si e’ consolidata nel senso di ritenere che l’impugnabilita’ in via diretta e autonoma e’ circoscritta al provvedimento ammissivo, mentre l’ordinanza di rigetto rimane impugnabile soltanto con la sentenza, secondo la regola generale fissata dall’articolo 586 c.p.p. (Sez. 4, n. 34169 del 13/08/2003, Tenerelli, Rv. 225953; Sez. 1, n. 10962 del 08/07/1999, Cherchi, Rv. 214373; Sez. 1, n. 2429 del 24/04/1995, Zagarella, Rv. 201298; Sez. 1, n. 4518 del 22/03/1995, Biasco, Rv. 201137; Sez. 1, n. 3107 del 30/06/1992, Franze’, Rv. 192165; Sez. 1, n. 629 del 09/03/1990, Pizzata, Rv. 184152); 6) il giudizio di legittimita’, il cui oggetto e’ limitato dall’articolo 606 c.p.p., si attaglia male a un provvedimento, come quello di rigetto della richiesta di sospensione con messa alla prova, che il giudice assume soprattutto sulla base di valutazioni che attengono al merito.

3.3. – A tali rilievi, che devono qui essere integralmente richiamati e condivisi, consegue che il sistema dei rimedi offerti all’imputato avverso le ordinanze che decidono sull’istanza di sospensione con messa alla prova risulta cosi’ strutturato: a) ricorso per cassazione in via autonoma ed immediata contro l’ordinanza di accoglimento; b) non impugnabilita’ del provvedimento negativo fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, in quanto e’ offerta all’imputato la possibilita’ di rinnovare la richiesta; c) impugnabilita’ del provvedimento di rigetto “predibattimentale”, soltanto con la sentenza di primo grado, secondo la regola generale fissata dall’articolo 586 c.p.p..

4. – Ne deriva, quanto al caso di specie, l’inammissibilita’ del ricorso.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’”, alla declaratoria dell’inammissibilita’ medesima consegue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonche’ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 500,00.

La misura di tale somma viene cosi’ determinata tenendo conto dell’esistenza di discordanti orientamenti di legittimita’ in relazione all’impugnabilita’ dell’ordinanza che rigetta l’istanza di sospensione con messa alla prova.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende

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