Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 9 febbraio 2017, n. 6019

Il Tribunale per i minorenni non può concedere la messa alla prova se manca un preventivo progetto di intervento elaborato dai servizi sociali

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 9 febbraio 2017, n. 6019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARCANO Domenico – Presidente

Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere

Dott. ACETO Aldo – Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandr – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA;

nei confronti di:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 29/10/2015 del GUP PRESSO TRIB.MINORI di BOLOGNA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/09/2016, la relazione svolta dal Consigliere Dr. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. BALSAMO ANTONIO che ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata;

Udito il difensore (Ndr: testo originale non comprensibile).

RITENUTO IN FATTO

1. – Con ordinanza del 29 ottobre 2015, il Tribunale per i minorenni di Bologna, in funzione di giudice dell’udienza preliminare, ha disposto la sospensione del processo a carico degli imputati, in relazione a reati di cui all’articolo 609 quater c.p., u.c., con messa alla prova.

2. – Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bologna ha proposto ricorso per cassazione avverso tale provvedimento, lamentando che il Tribunale avrebbe concesso gli imputati di accedere a tale istituto in mancanza di un preventivo progetto di intervento elaborato dei servizi sociali minorili dell’amministrazione della giustizia. Non si sarebbe considerato che il giudice non ha alcuna possibilita’ di sospendere il processo penale, con messa alla prova, quando, come nel caso di specie, il progetto degli interventi per l’imputato non e’ stato formulato.

In secondo luogo, si lamenta l’esercizio da parte del giudice di una potesta’ riservata dalla legge ad organi amministrativi, stante il disposto del Decreto Legislativo n. 272 del 1989, articolo 27, che assegna esclusivamente all’amministrazione il compito di elaborare un progetto di interventi.

In terzo luogo, si lamenta l’inosservanza del diritto di partecipazione del pubblico ministero al procedimento, evidenziando che il provvedimento di sospensione del processo nei confronti di imputato minorenne, disposto senza che sia stato elaborato il progetto di intervento da parte dei servizi minorili e senza la previa audizione delle parti, comporta una nullita’ di ordine generale, in quanto attinente alla partecipazione del pubblico ministero e all’intervento dell’imputato.

3. – La difesa degli imputati ha presentato memoria, con la quale evidenzia il mutamento dello stato dei fatti, essendo avvenuta la rappacificazione tra gli imputati e le vittime, documentata con atti di transazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. – Il ricorso e’ fondato.

4.1. – Il Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, articolo 28 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), disciplina la sospensione del processo e messa alla prova, prevedendo che la stessa puo’ essere disposta dal giudice, sentite le parti, con ordinanza. Con l’ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenne ai servizi minorili dell’amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attivita’ di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il giudice puo’ impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato. Il Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 272 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), prevede, all’articolo 27, che il giudice provveda alla sospensione del processo e messa alla prova, a norma dell’articolo 28 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sulla base di un progetto di intervento elaborato dai servizi minorili dell’amministrazione della giustizia, in collaborazione con i servizi socio-assistenziali degli enti locali. Il progetto di intervento deve prevedere tra l’altro: a) le modalita’ di coinvolgimento del minorenne, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita; b) gli impegni specifici che il minorenne assume; c) le modalita’ di partecipazione al progetto degli operatori della giustizia e dell’ente locale; d) le modalita’ di attuazione eventualmente dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa.

Secondo quanto ripetutamente affermato da questa Corte, il provvedimento di sospensione del processo nei confronti di imputato minorenne, disposto senza che sia stato elaborato il progetto di intervento da parte dei servizi minorili e senza la preventiva audizione delle parti comporta una nullita’ di ordine generale in quanto attinente alla partecipazione del pubblico ministero ed all’intervento dell’imputato (ex plurimis, Sez. 2, Sentenza n. 46366 del 08/11/2012 Ud., dep. 30/11/2012, Rv. 255067; Sez. 3, Sentenza n. 29165 del 27/06/2012, n.m.; Sez. 5, Sentenza n. 7576 del 15/01/2004 Cc., dep. 23/02/2004, Rv. 227940; Sez. 6, Sentenza n. 5778 del 20/01/2003 Cc., dep. 06/02/2003, Rv. 223552). Si e’ inoltre precisato che, in tema di sospensione del processo e messa alla prova dell’imputato minorenne, e’ illegittimo il provvedimento con cui il giudice, senza la consultazione delle parti e del servizio minorile competente, imponga prescrizioni ulteriori rispetto a quelle stabilite nel progetto di intervento (Sez. 5, Sentenza n. 7429 del 27/09/2013 Cc., dep. 17/02/2014, Rv. 259993). In sostanza, dunque, che il procedimento formativo, pur pienamente sottoposto alla giurisdizione, resta ancorato al progetto, di competenza dei servizi.

Cio’ non implica che il giudice non possa suggerire modifiche, indicare peculiarita’ da salvaguardare, evenienze da stigmatizzare o davanti ad una risposta negativa o perplessa, sollecitare approfondimenti e verifiche. Quel che certamente non appare consentito, nel rispetto della natura dell’istituto, che privilegia la formazione non eterologa del progetto, e’ la predisposizione da parte del giudice del progetto o l’imposizione d’un progetto purche’ sia, in assenza d’univoca indicazione in tal senso da parte dei servizi (Sez. 4, Sentenza n. 32178 del 20/06/2014 Cc., dep. 21/07/2014, Rv. 260317; in senso analogo, Sez. 6, Sentenza n. 22126 del 17/03/2009 Cc., dep. 27/05/2009, Rv. 244142). In altri termini, il giudice non puo’, nell’attesa della predisposizione del progetto da parte dei servizi competenti disporre la sospensione del processo con messa alla prova, formulando indicazioni sul contenuto che tale progetto dovra’ avere. Un tale modus operandi implica, infatti, una duplice violazione del combinato disposto del Decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, articoli 28 e Decreto Legislativo n. 272 del 1989, articolo 27. Infatti: a) la predisposizione del progetto e’ riservata alla competenza dei servizi minorili dell’amministrazione della giustizia, in collaborazione con i servizi socio-assistenziali degli enti locali ed e’ percio’ preclusa all’autonoma iniziativa del giudice; b) l’audizione delle parti sul progetto deve essere preventiva rispetto alla decisione sulla messa alla prova, per garantire il pieno contraddittorio sullo stesso; con la conseguenza che le parti non possono essere costrette ad accettare ex post un progetto gia’ autonomamente elaborato e messo in esecuzione.

4.2. – Tali principi trovano applicazione nel caso di specie, in cui, dall’ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova, risulta che il relativo progetto non e’ stato ancora elaborato dai servizi competenti e che, nell’attesa della sua elaborazione, il giudice ha prescritto un percorso di sostegno psicologico e attivita’ di volontariato e mediazione penale, con affidamento degli imputati al servizio minorile dell’amministrazione sulla giustizia per le attivita’ previste della legge. Cosi’ disponendo, il giudice e’ incorso nella duplice violazione di cui sopra, perche’ la presenza delle parti all’udienza non ha comunque garantito l’interlocuzione delle stesse su un progetto legittimamente disposto dei servizi competenti, ma solo sul progetto illegittimamente delineato dal giudice. Ne’ l’illegittimita’ dell’ordinanza puo’ essere ritenuta sanata dalla comunicazione, proveniente dal servizio competente, che attesta che l’andamento della misura – secondo il progetto indicato dal giudice – sta procedendo regolarmente per i due imputati, non essendovi prova in atti della successiva elaborazione di un autonomo progetto da parte del servizio minorile. E non puo’ assumere alcuna rilevanza in questa sede neanche la circostanza dell’intervenuta transazione tra gli imputati e le persone offese. Si tratta, in ogni caso, di un complesso di elementi che potra’ avere rilevanza seppure su un piano meramente fattuale – in sede di elaborazione del progetto e di conseguente decisione sulla sospensione del processo con messa alla prova.

5. – Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale per i minorenni di Bologna.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale per i minorenni di Bologna.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge

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