Neppure la bonifica comporta l’applicazione della speciale tenuità del fatto in favore dell’amministratore delegato del complesso turistico alberghiero imputato per deposito temporaneo di rifiuti non pericolosi
Suprema Corte di Cassazione
sezione III penale
sentenza 8 febbraio 2017, n. 5745
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAMACCI Luca – Presidente
Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere
Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere
Dott. GENTILI Andrea – Consigliere
Dott. MENGONI Enrico – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 09/10/2014 del TRIBUNALE di BRINDISI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/12/2016, la relazione svolta dal Consigliere Dr. CHIARA GRAZIOSI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. TOCCI STEFANO che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;
Udito il difensore avv. (OMISSIS) del Foro di Brindisi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 9 ottobre 2014 il Tribunale di Brindisi ha condannato (OMISSIS) alla pena di Euro 10.000 di ammenda per il reato di cui all’articolo 256, comma 2, con riferimento al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 192, commi 1 e 2, per deposito incontrollato di rifiuti.
2. Ha presentato ricorso il difensore, sulla base di tre motivi, cui ha successivamente aggiunto un motivo ulteriore “per legge sopravvenuta”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso e’ infondato.
3.1 I primo motivo denuncia nullita’ della sentenza, ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), per erronea applicazione della legge penale, non sussistendo gli elementi costitutivi della fattispecie contestata, e precisamente l’elemento materiale: in realta’ l’imputato avrebbe posto in essere un’attivita’ di deposito temporaneo di rifiuti non pericolosi, ai sensi del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 183, comma 1, lettera m), in quanto sarebbe documentalmente provato che presso i terreni appartenenti alla Srl di cui l’imputato era amministratore delegato erano in corso lavori di manutenzione e di costruzione di un complesso turistico alberghiero. Pertanto si sarebbe dovuto prendere atto che l’imputato non abbandonava ne’ depositava in modo incontrollato rifiuti, bensi’ effettuava un deposito temporaneo di rifiuti speciali non pericolosi. D’altronde la sua attivita’ non sarebbe stata qualificabile abbandono, perche’ poneva i rifiuti in un’area prossima al cantiere della societa’ e recintata. Il suo deposito temporaneo sarebbe stato effettuato ai sensi, appunto, del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 183, comma 1, lettera m), tenuto conto del raggruppamento dei rifiuti nel luogo di produzione, dell’osservanza dei tempi di giacenza e del mancato miscelamento con rifiuti pericolosi.
Come emerge dalla stessa sintesi, appena tracciata, del suo contenuto, la doglianza e’ direttamente fattuale, e, lungi dalla identificazione di reali errori di diritto nella sentenza impugnata, propone al giudice di legittimita’ una diversa ricostruzione dell’esito probatorio. Il primo motivo, dunque, deve ritenersi inammissibile.
3.2 Il secondo motivo denuncia, ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, e il terzo motivo denuncia violazione di legge e difetto di motivazione, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), per il mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Se e’ vero che nella motivazione della sentenza impugnata nulla si esterna a proposito di concessione delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena, e’ altrettanto vero, tuttavia, che nelle sue conclusioni la difesa dell’imputato non aveva chiesto ne’ le prime ne’ il secondo (cfr. memoria difensiva del 9 ottobre 2014, cui la difesa si era riportata): e il giudice di merito non e’ tenuto a motivare su attenuanti generiche e sospensione condizionale se non ritiene che vi siano i presupposti per applicarli nel caso concreto, qualora cio’ non sia stato neppure richiesto.
Anche questi motivi, pertanto, non vantano consistenza.
3.3.1 I tre motivi appena esaminati sono quelli proposti con il ricorso del 5 dicembre 2014. Con atto di 5 maggio 2015 la difesa del (OMISSIS) ha poi introdotto “nuovi motivi di ricorso per legge sopravvenuta”, motivi che in realta’ consistono in uno solo.
Adduce il ricorrente che, successivamente alla sentenza di primo grado, il 2 aprile 2015 e’ entrato in vigore l’articolo 131 bis c.p. (introdotto dal Decreto Legislativo 16 marzo 2015, n. 28), il quale sarebbe applicabile nel caso di specie perche’ il Tribunale “aveva ritenuto in sentenza il fatto di particolare tenuita’” laddove, determinando la pena secondo i canoni oggettivi e soggettivi di cui all’articolo 133 c.p., aveva segnalato “la modestia oggettiva del fatto, cosi’ interpretata in forza dell’intervenuta bonifica del sito”, e la incensuratezza dell’imputato. In questo atto, tuttavia, si insiste pure sul mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale perche’ la sentenza “risulta particolarmente contraddittoria laddove, a fronte del riconoscimento della particolare tenuita’ del fatto e dell’incensuratezza dell’imputato, non si sia giunti ad un giudizio prognostico favorevole circa il futuro comportamento dell’imputato con contestuale sospensione della pena”.
Per quel che concerne, allora, la mancata concessione della sospensione condizionale della pena si rimanda a quanto gia’ sopra osservato, non trattandosi di un nuovo motivo, bensi’ semplicemente di un’argomentazione ulteriore per sostenere il motivo gia’ proposto nel ricorso: argomentazione che, peraltro, ictu oculi nulla cambia, poiche’, da un lato, quel che rileva e’ l’omessa richiesta da parte della difesa del beneficio e, dall’altro, gli elementi indicati dal Tribunale nella sua motivazione lo sono stati esclusivamente per la determinazione della pena, per cui non e’ incorso il giudice di merito in alcuna contraddittorieta’ motivazionale.
3.3.2 Riguardo, invece, al motivo aggiunto, e’ vero che l’articolo 131 bis c.p. e’ norma sopravvenuta rispetto a quando fu pronunciata la sentenza del Tribunale.
Deve allora ricordarsi che immediatamente dopo l’entrata in vigore dell’articolo 131 bis c.p. la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha dato spazio alla sua applicazione nei giudizi pendenti, anche in grado di legittimita’, affermando che “la esclusione della punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto di cui all’articolo 131-bis c.p. ha natura sostanziale ed e’ applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 16 marzo 2015, n. 28, ivi compresi quelli pendenti in sede di legittimita’, nei quali la Suprema Corte puo’ rilevare di ufficio ex articolo 609 c.p.p., comma 2, la sussistenza delle condizioni di applicabilita’ del predetto istituto, fondandosi su quanto emerge dalle risultanze processuali e dalla motivazione della decisione impugnata e, in caso di valutazione positiva, deve annullare la sentenza con rinvio al giudice di merito”. (Cass. sez. 3, 8 aprile 2015 n. 15449; Cass. sez. 4, 17 aprile 2015 n. 22381). E successivamente (S.U. 25 febbraio 2016 n. 13681) il giudice nomofilattico ha consolidato l’orientamento interpretativo precisando che il giudizio sulla tenuita’ ex articolo 131 bis c.p. “richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarita’ della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’articolo 133 c.p., comma 1 delle modalita’ della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entita’ del danno o del pericolo”.
Nel caso in esame, tuttavia, l’esito positivo di siffatta valutazione non sussiste, in quanto proprio dalla sentenza impugnata emerge che quella “modestia oggettiva del fatto” su cui (a parte l’incensuratezza, che pero’ nulla incide sull’elemento oggettivo, di cui e’ necessaria la valutazione come rimarca l’appena richiamato intervento delle Sezioni Unite) si fonda la richiesta del ricorrente di applicazione dell’articolo 131 bis c.p. non attiene alla condotta dell’imputato, bensi’ alla successiva bonifica del sito (cosi’ infatti osserva il Tribunale: “la modestia oggettiva del fatto, cosi’ interpretata in forza dell’intervenuta bonifica del sito”). Sito che, per di piu’ – si nota oramai ad abundantiam – era alquanto esteso (34.427 metri quadri circa) e che, pur trattandosi di un’area ad uliveto, era stato pesantemente utilizzato dall’imputato nella sua condotta antisociale. Il Tribunale ha invero affermato che “i fatti materiali indicati in contestazione” sono stati “pienamente provati”: e dal capo di contestazione emerge che si trattava di una varieta’ di rifiuti “suddivisi in vari, enormi, cumuli”.
Il motivo aggiunto, pertanto, non merita accoglimento, non risultando applicabile nel caso di specie l’articolo 131 bis c.p..
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
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