In tema di reati tributari, commessi dal legale rappresentante o da altro organo di una persona giuridica, non è consentito procedere al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti di costoro, quando sia possibile il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto del reato tributario in capo alla stessa persona giuridica o comunque a persona non estranea al reato
Suprema Corte di Cassazione
sezione III penale
sentenza 7 luglio 2016, n. 28225
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSI Elisabetta – Presidente
Dott. MANZON Enrico – Consigliere
Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere
Dott. ACETO Aldo – rel. Consigliere
Dott. GENTILI Andrea – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 18/12/2014 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Fermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CORASANITI Giuseppe, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il sig. (OMISSIS) ricorre per l’annullamento della sentenza del 18/12/2014 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Fermo che ha applicato nei suoi confronti, ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. e segg., la pena concordata di otto mesi e dodici giorni di reclusione per il reato continuato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture emesse per operazioni inesistenti di cui all’articolo 81 cpv. c.p., Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 2, commesso, dal (OMISSIS) al (OMISSIS), nella sua qualita’ di legale rappresentante della societa’ ” (OMISSIS) S.r.l.”, ed ha ordinato la confisca dei beni in sua disponibilita’ fino alla concorrenza dell’importo di Euro 274.207,00, corrispondente all’imposta evasa negli anni 2008 e 2009, al netto delle somme medio tempore restituite all’Erario in base ad un programma di restituzione rateizzata concordata con la ” (OMISSIS) S.r.l.”.
1.1.Con il primo motivo eccepisce, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b), la violazione dell’articolo 322 ter c.p., e L. 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, comma 143, e deduce, al riguardo, l’illegittimita’ del provvedimento ablatorio disposto nei suoi confronti perche’ oggetto della confisca per equivalente e’ il vantaggio patrimoniale derivato alla societa’ da lui rappresentata, non a lui personalmente.
1.2.Con il secondo eccepisce, ai sensi dell’articolo 606, lettera b), cod. proc. pen., la violazione degli articolo 322 ter c.p., e L. 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, comma 143, e lamenta, a tal fine, che la confisca di valore puo’ essere disposta in via residuale e sussidiaria solo quando non possa essere eseguita in via diretta nei confronti della societa’ beneficiaria del vantaggio derivante dal reato, passaggio procedurale, quest’ultimo, del tutto omesso dal G.i.p. che nel caso di specie ha senz’altro disposto la confisca di valore nei suoi confronti senza prima accertarsi della impossibilita’ di procedere direttamente alla confisca nei confronti della societa’.
1.3. Con il terzo motivo eccepisce, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b), la violazione dell’articolo 322 ter c.p., e L. 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, comma 143, la genericita’ e indeterminatezza dell’oggetto del provvedimento ablatorio, non altrimenti individuato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso e’ fondato.
3. Il primo ed il terzo motivo di ricorso sono palesemente infondati. E’ fondato il secondo.
3.1. L’istituto della confisca per equivalente (o di valore) del profitto del reato, di cui all’articolo 322 ter c.p., comma 2, originariamente introdotto dalla L. 29 settembre 2000, n. 300, articolo 31, per il solo delitto di cui all’articolo 321 c.p., e’ stato progressivamente esteso anche ad altri reati e, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, comma 143, anche ai delitti di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000.
3.2. Attualmente l’istituto trova una sua autonoma (e parzialmente nuova) disciplina nel Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 12 bis, introdotto dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 158, articolo 10, comma 1.
3.3.Questa Suprema Corte, sul rilievo della mancanza di pericolosita’ dei beni che sono oggetto della confisca per equivalente e della contestuale assenza di un rapporto di derivazione diretta tra il reato e i beni, ne ha sin da subito sottolineato la natura eminentemente sanzionatoria, traendone la conseguenza della sua inapplicabilita’ ai reati commessi anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 244 del 2007, non essendo ad essa estensibile la regola dettata per le misure di sicurezza dall’articolo 200 c.p. (Sez. 2, n. 21566, del 08/05/2008, Puzella, Rv. 240910; Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255037; Corte cost.le, ordinanza n. 97 del 2009).
3.4.Trattandosi di una vera e propria sanzione, essa e’ applicabile all’autore materiale del reato alla sola condizione della impossibilita’, anche se transitoria e reversibile, di reperire i beni costituenti il profitto del reato (Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258648).
3.5.11 concetto e’ stato ribadito da questa Suprema Corte anche con la sentenza n. 16698 del 18/03/2014, n.m., con cui, su ricorso dell’odierno imputato, e’ stata annullata l’ordinanza del 22/11/2013 del tribunale del riesame di Fermo che aveva respinto il gravame proposto avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. nell’ambito di questo stesso processo e finalizzato alla confisca dei beni in disponibilita’ del (OMISSIS) in misura equivalente al profitto conseguito con gli stessi reati per i quali e’ stata applicata la sentenza oggi impugnata. Anche in quella occasione si affermo’ “che non e’ consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti degli organi della persona giuridica per reati tributari da costoro commessi, quando sia possibile il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto del reato tributario compiuto dagli organi della persona giuridica stessa in capo a persona (compresa quella giuridica) non estranea al reato” e si osservo’ che non era stato eseguito “alcun accertamento preliminare in ordine all’eventuale sussistenza nel patrimonio aziendale della ” (OMISSIS) srl” di beni direttamente riconducibili al profitto del reato tributario de quo. Ne’ erano state indicate le ragioni per cui sussisteva – all’epoca della richiesta del sequestro preventivo per equivalente e della sua adozione – l’impossibilita’, anche soltanto transitoria e reversibile, dei reperimento dei beni costituenti il profitto del reato tributario de quo nell’ambito del patrimonio aziendale della predetta ” (OMISSIS) srl””.
3.6. L’odierna sentenza pecca dello stesso difetto motivazionale perche’, in violazione della lettera della legge e dei principi costantemente espressi da questa Corte di legittimita’, non spiega le ragioni per cui e’ stata senz’altro disposta la confisca per equivalente dei beni dell’imputato, senza prima dar conto dell’impossibilita’ di procedere alla confisca diretta del profitto conseguito dalla societa’.
3.7. Non e’ necessario specificare e individuare il beni da confiscare, trattandosi di operazione che, in quanto riservata alla fase esecutiva del provvedimento, non e’ richiesta nemmeno ai fini della adozione del decreto di sequestro preventivo (cfr., tra le piu’ recenti, Sez. 2, n. 36464 del 21/07/2015, Armeli, Rv. 265058; Sez. 2, n. 24785 del 12/05/2015, Monti, Rv. 264282), provvedimento, quest’ultimo, la cui mancanza – come nel caso di specie – non condiziona la validita’ della confisca (Sez. 5, n. 9738 del 02/12/2014, Giallombardo, Rv. 262893).
3.8. La non necessita’ di un preventivo decreto di sequestro si evince anche dal testo del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, nuovo articolo 12 bis, comma 2, che deve essere interpretato nel senso che l’impegno del contribuente a versare all’erario le somme dovute non e’ condizionato dall’eventuale presenza di un sequestro, sterilizzando solo gli effetti della confisca.
3.9. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla confisca con rinvio, sul punto, al Tribunale di Fermo che dovra’ attenersi ai principi richiamati al 3.5 che precede.
3.10. In sede di rinvio il Tribunale dovra’ tenere conto della sopravvenuta modifica normativa per effetto della quale, come detto, “la confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro”. (Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 12 bis, comma 2). Risulta, infatti, dal testo della sentenza impugnata che la ” (OMISSIS) srl” ha stipulato con l’amministrazione finanziaria un (non meglio precisato) accordo di rateizzazione del debito, in corso di esecuzione al momento della richiesta di applicazione della pena.
3.11. L’assunzione dell’impegno, nei soli termini riconosciuti e ammessi dalla legislazione tributaria di settore (accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, transazione fiscale, attivazione di procedure di rateizzazione, automatica o a domanda), e’ di per se’ sufficiente a impedire la confisca (diretta o per equivalente, la norma non fa distinzioni) dei beni che ne sarebbero oggetto poiche’ ritenuta comunque satisfattiva dell’interesse al recupero delle somme evase (o non versate) che dovrebbero essere ugualmente ottenute dall’esproprio dei beni del contribuente (in caso di confisca diretta), o dell’imputato, se diverso (in caso di confisca per equivalente).
P.Q.M.
Annulla con rinvio la sentenza impugnata al Tribunale di Fermo, limitatamente alla confisca.
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