Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 7 luglio 2016, n. 28212

Il tema della rilevanza penale della condotta di accompagnamento della prostituta sul luogo di lavoro va risolto ricordando che il reato di favoreggiamento della prostituzione consiste in qualsiasi comportamento oggettivamente idoneo a facilitare consapevolmente lo svolgimento dell’attività della prostituta, indipendentemente dal fine di lucro personale dell’agente che può anche mancare, essendo connotato il reato dal dolo generico. Il favoreggiamento si qualifica per due elementi: la posizione di terzietà del favoreggiatore nei confronti dei soggetti necessari (prostituta e cliente) e l’attività di intermediazione tra offerta e domanda, volta a realizzare “in qualsiasi modo” le condizioni (o ad assicurarne la permanenza) per la formazione del futuro accordo, il quale deve rientrare nella prospettiva dell’autore del reato. Si è conseguentemente escluso che integri il reato in questione la condotta del cliente che, dopo la consumazione del rapporto di meretricio, riaccompagni con la propria auto la donna nel luogo di esercizio della prostituzione, ove l’aveva prelevata, in quanto tale comportamento non è posto in essere da un soggetto in posizione di terzietà e non ha autonoma rilevanza, ma è invece meramente accessorio al rapporto lecito di meretricio instauratosi tra cliente e prostituta, rapporto che, nel caso della prostituzione da strada, esige una consumazione in un luogo diverso da quello dell’incontro.
Diversamente, quando all’accompagnamento provvede il soggetto estraneo al rapporto cliente-prostituta la relativa condotta integra il delitto di favoreggiamento dell’altrui prostituzione, quando essa rafforzi psicologicamente la determinazione del meretricio, o l’accompagnatore svolga anche opera di sorveglianza e ponga l’auto a disposizione della donna per il compimento della sua attività, o quando la condotta non sia occasionale ma abituale o, ancora, quando l’accompagnamento costituisca una condotta funzionalmente orientata a migliorare le condizioni organizzative per l’esercizio in concreto della prostituzione con la presenza sul posto a garanzia di violenze e minacce.
Non integra il reato di favoreggiamento della prostituzione la condotta del conducente di un taxi, regolarmente munito della relativa licenza comunale, che si limiti ad accompagnare con l’autovettura sul luogo di lavoro persone dedite al meretricio, anche fuori dall’orario di servizio, in quanto tale attività costituisce adempimento dell’obbligazione oggetto del contratto di trasporto

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 7 luglio 2016, n. 28212

Ritenuto in fatto

1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli ricorre per l’annullamento della sentenza del 23/01/2014 di quella Corte di appello che, riformando la condanna inflitta in primo grado, ha assolto il sig. P.I. dal reato di cui agli artt. 3, n. 8), e 4, legge 20 febbraio 1958, n. 75, perché il fatto non sussiste.
1.1. Con unico motivo eccepisce l’inosservanza dell’art. 192, cod. proc. pen. e deduce che infondatamente il giudice del gravame ha escluso la sussistenza del reato, riformando, peraltro, la sentenza del Tribunale di Nola senza nemmeno dar conto della eventuale incompletezza o incoerenza del ragionamento dei primi giudici.

Considerato in diritto

2. Il ricorso è fondato.
3. L’imputato risponde del reato favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di cui agli artt. 3, n. 8), e 4, legge 20 febbraio 1958, n. 75, perché, accompagnando in auto abitualmente e dietro compenso (30 euro per volta) due donne sul luogo del loro meretricio, ne favoriva la prostituzione.
Riformando la condanna inflitta in primo grado, la Corte di appello ha escluso la sussistenza del reato sul rilievo che l’imputato, a ciò determinato dal suo stato di disoccupazione e per far fronte alle esigenze della famiglia, aveva svolto le funzioni di tassista, seppur abusivo, di due prostitute disimpegnando così un’attività neutra dal punto di vista penale, non dissimile da quella che sarebbe stata svolta da un qualsiasi tassista regolarmente autorizzato.
3.1. Il fatto non è in contestazione, così come non lo è la consapevolezza, da parte dell’imputato, dell’attività svolta dalle due donne sistematicamente accompagnate sul luogo ove svolgevano il meretricio.
L’assoluzione non si fonda su una lettura più ampia ed organica dello stesso materiale probatorio, ma su un diverso apprezzamento della rilevanza penale della condotta come già ricostruita in primo grado, operazione ermeneutica sempre possibile da parte del giudice dell’impugnazione. Sicché è infondato il ricorso in parte qua. Ciò nondimeno appare chiaro che il PG ha censurato non solo e non tanto il malgoverno delle prove (censura del tutto priva di fondamento), quanto della norma penale sostanziale.
3.2. Il tema della rilevanza penale della condotta di accompagnamento della prostituta sul luogo di lavoro va risolto ricordando che il reato di favoreggiamento della prostituzione consiste in qualsiasi comportamento oggettivamente idoneo a facilitare consapevolmente lo svolgimento dell’attività della prostituta, indipendentemente dal fine di lucro personale dell’agente che può anche mancare, essendo connotato il reato dal dolo generico (Sez. 3, n. 10177 del 11/07/1985, Rv. 170931; Sez. 3, n. 3588 del 13/03/1996, Rv. 204951; Sez. 3, n. 36595 del 22/05/2012, Rv. 253390).
3.3.11 favoreggiamento si qualifica per due elementi: la posizione di terzietà del favoreggiatore nei confronti dei soggetti necessari (prostituta e cliente) e l’attività di intermediazione tra offerta e domanda, volta a realizzare “in qualsiasi modo” le condizioni (o ad assicurarne la permanenza) per la formazione del futuro accordo, il quale deve rientrare nella prospettiva dell’autore del reato (Sez. 3, n. 44918 del 14/10/2004, Rv. 230422).
3.4. Si è conseguentemente escluso che integri il reato in questione la condotta del cliente che, dopo la consumazione del rapporto di meretricio, riaccompagni con la propria auto la donna nel luogo di esercizio della prostituzione, ove l’aveva prelevata, in quanto tale comportamento non è posto in essere da un soggetto in posizione di terzietà e non ha autonoma rilevanza, ma è invece meramente accessorio al rapporto lecito di meretricio instauratosi tra cliente e prostituta, rapporto che, nel caso della prostituzione da strada, esige una consumazione in un luogo diverso da quello dell’incontro (Sez. 3, n. 44918 del 2004, cit.; Sez. 3, n. 1716 del 09/11/2004, Rv. 230661; Sez. 3, n. 36392 del 18/05/2011, Rv. 251232; Sez. 3, n. 16536 del 14/02/2001, Rv. 218870).
3.5. Diversamente, quando all’accompagnamento provvede il soggetto estraneo al rapporto cliente-prostituta, si è affermato che la relativa condotta integra il delitto di favoreggiamento dell’altrui prostituzione, quando essa rafforzi psicologicamente la determinazione del meretricio (Sez. 3, n. 7675 del 30/09/1983, Rv. 160323), o l’accompagnatore svolga anche opera di sorveglianza e ponga l’auto a disposizione della donna per il compimento della sua attività (Sez. 3, n. 2676 del 23/01/1985, Rv. 168417; Sez. 3, n. 2704 del 28/01/1983, Rv. 158108), o quando la condotta non sia occasionale ma abituale (Sez. 3, n. 7675 del 1983, cit.; Sez. 3, n. 37299 del 16/07/2013, Rv. 256696) o, ancora, quando l’accompagnamento costituisca una condotta funzionalmente orientata a migliorare le condizioni organizzative per l’esercizio in concreto della prostituzione con la presenza sul posto a garanzia di violenze e minacce (Sez. 3, n. 12633 del 29/09/1999, Rv. 214802).
3.6. Si è anche affermato, i giudici distrettuali lo ricordano anche se non citano la sentenza di questa Corte, che non integra il reato di favoreggiamento della prostituzione la condotta del conducente di un taxi, regolarmente munito della relativa licenza comunale, che si limiti ad accompagnare con l’autovettura sul luogo di lavoro persone dedite al meretricio, anche fuori dall’orario di servizio, in quanto tale attività costituisce adempimento dell’obbligazione oggetto del contratto di trasporto (nel caso di specie, il conducente teneva acceso durante il trasporto sia il tassametro che il logo del taxi, facendo pagare le ordinarie tariffe per la corsa) (Sez. 3, n. 35178 del 14/06/2007, Cavina, Rv. 237551). Ma il principio è stato affermato in un caso decisamente diverso da quello in esame, ed è del tutto coerente con quanto stabilito da questa Suprema Corte in tema di locazione di immobili destinati dal conduttore in modo autonomo e indipendente all’esercizio della prostituzione, senza alcun ausilio da parte del conduttore. Ciò sul rilievo che la mera stipula del contratto di per sé non integra la fattispecie criminosa, in quanto l’atto negoziale, in assenza di altre prestazioni accessorie, come ad esempio l’esecuzione di inserzioni pubblicitarie, la fornitura di profilattici o la ricezione dei clienti, riguarda la persona e le sue esigenze abitative, e non costituisce diretto ausilio all’attività di prostituzione (in questo senso cfr. Sez. 3, n. 7338 del 04/02/2014, Rv. 259747, che ha escluso il reato di favoreggiamento della prostituzione nella condotta di colui che concede in sublocazione ad una prostituta, con la quale ha instaurato un rapporto sentimentale e di convivenza, dietro corrispettivo della metà del canone e delle spese, un immobile nella propria disponibilità, nel quale la donna esercita il meretricio in via del tutto autonoma e per suo conto; Sez. 3, n. 33160 del 19/02/2013, Rv. 255893; Sez. 3, n. 28754 del 20/03/2013, Rv. 255593; Sez. 3, n. 6400 del 03/05/1991, Rv. 188540; Sez. 3, n. 4996 del 05/03/1984, Rv. 164513)
3.7. Il caso in esame, come detto, si caratterizza per l’accordo intercorso tra l’imputato e le prostitute stipulato per garantire a queste ultime in modo stabile e continuativo condizioni migliori per l’esercizio della prostituzione e, dunque, in definitiva per rendere più agevole l’attività stessa nella piena consapevolezza dello scopo della prestazione, assicurata dietro corrispettivo. Si tratta di prestazioni onerose rese al di fuori di un’attività lecita precedentemente esercitata dall’accompagnatore, che trovano la loro causa concreta esclusivamente nell’accordo intercorso con le prostitute e che ha ad oggetto proprio le loro migliori condizioni lavorative, nella comune consapevolezza dell’oggettiva agevolazione all’attività da esse svolta. Non si tratta, dunque, di un aiuto dato alle prostitute in quanto persone, ma alla loro attività.
3.8. Ne consegue che il ricorso del PG deve essere accolto e, per l’effetto, la sentenza annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

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