Il principio di immutabilità del giudice vale anche, a pena di nullità assoluta e insanabile, per le decisioni assunte con ordinanza nel procedimento camerale
Suprema Corte di Cassazione
sezione III penale
sentenza 7 giugno 2017, n. 28070
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente
Dott. CERRONI Claudio – Consigliere
Dott. LIBERATI Giovanni – rel. Consigliere
Dott. MENGONI Enrico – Consigliere
Dott. RENOLDI Carlo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 26/7/2016 del Tribunale di Udine;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Giovanni Liberati;
letta la requisitoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Fimiani Pasquale, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 26 luglio 2016 il Tribunale di Udine ha respinto la richiesta di riesame presentata dall’Avvocato (OMISSIS) nei confronti del decreto di perquisizione domiciliare emesso dal Pubblico Ministero presso tale Tribunale il 20 giugno 2016, nell’ambito di indagini relative a reati tributari, e, in particolare, a quello di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10, evidenziando l’irrilevanza della diversa composizione del collegio rispetto a quello innanzi al quale nel parti erano comparse all’udienza del 11 luglio 2016, non essendo stata svolta istruttoria e avendo le parti rassegnato le proprie conclusioni nel corso della precedente udienza del 11 luglio 2016.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, affidato a cinque motivi, cosi’ enunciati nei limiti strettamente necessari ai fini della motivazione.
2.1. Con il primo motivo ha prospettato l’errata considerazione da parte del Tribunale dei presupposti legittimanti le perquisizioni e il sequestro di documenti, e l’illogicita’ della motivazione al riguardo, essendo stati erroneamente ritenuti sussistenti gli indizi del reato di occultamento delle proprie scritture contabili, che egli non aveva mai rifiutato di esibire, essendosi limitato a indicare alla polizia tributaria che le stesse erano custodite in Roma dal proprio commercialista di fiducia.
2.2. Mediante il secondo motivo ha prospettato violazione degli articoli 250 e 252 c.p.p., per l’indebita disposizione della perquisizione in relazione al reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10, in quanto tale atto aveva, in realta’, lo scopo di ricercare atti e documenti rilevanti ai fini dell’accertamento tributario e non di un reato, e quindi non avrebbe potuto essere disposto da parte del Pubblico Ministero.
2.3. Con il terzo motivo ha eccepito la violazione del principio di immutabilita’ del giudice, a causa della diversa composizione del collegio giudicante innanzi al quale le parti erano comparse all’udienza del 11 luglio 2016 e quello che aveva assunto la decisione, con la conseguente nullita’ assoluta e insanabile dell’ordinanza impugnata.
2.4. Con il quarto motivo ha eccepito la nullita’ del decreto di perquisizione domiciliare a causa della mancanza della autorizzazione alla proroga delle indagini oltre il termine massimo di durata delle stesse.
2.5. Mediante il quinto motivo ha prospettato la nullita’ del sequestro di atti e documenti a causa della mancata comunicazione al proprio difensore di fiducia della data fissata per la ripresa delle operazioni di perquisizione, all’esito delle quali era stato disposto il sequestro.
3. Il Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, evidenziando la fondatezza e la valenza assorbente della questione preliminare sollevata dal ricorrente, riguardo alla violazione del principio di immutabilita’ del giudice, in considerazione della diversa composizione del collegio dell’udienza camerale tenuta in data 11 luglio 2016 rispetto a quello del 26 luglio 2016 che aveva assunto la decisione, in violazione del principio stabilito dall’articolo 525 c.p.p., comma 2.
4. Con memoria depositata il 31 dicembre 2016 il ricorrente ha ribadito le censure gia’ sollevate con il primo e il secondo motivo di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato in relazione al terzo motivo, che ha portata assorbente.
2. Va ribadito che, come sottolineato anche dal Procuratore Generale, il principio della immutabilita’ del giudice, stabilito dall’articolo 525 c.p.p., comma 2, e’ espressione di una regola generale, valida anche per le decisioni assunte con ordinanza all’esito di procedimento camerale (Sez. 1, n. 25806 del 12/06/2007, Labroca, Rv. 237369; Sez. 4, n. 38122 del 13/05/2014, Valenti, Rv. 261405), e tale principio e’, quindi, applicabile anche ai giudizi di impugnazione cautelare (cfr. Sez. 3, n. 43803 del 29/10/2008, Marcucci, Rv. 241501), occorrendo anche in tali giudizi che alla deliberazione partecipino gli stessi giudici che hanno assistito alle precedenti fasi del giudizio, e cioe’ a quella di discussione.
3. Cio’ comporta la sussistenza della nullita’ assoluta e insanabile eccepita dal ricorrente, stante l’irrilevanza dell’assenza di istruttoria, alla luce della diversa composizione del collegio innanzi al quale le parti discussero e rassegnarono le proprie conclusioni, all’udienza del 11 luglio 2016, e quello che assunse la decisione, resa con ordinanza depositata il 26 luglio 2016.
Dall’esame degli atti, cui questa Corte ha accesso in relazione all’error in procedendo denunziato dal ricorrente, giacche’ con riguardo a tale censura la Corte di cassazione e’ giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, puo’ accedere all’esame diretto degli atti processuali (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304; Sez. 4, n. 47891 del 28/09/2004, Mauro, Rv. 230568), risulta che l’udienza del 11 luglio 2017 del giudizio di riesame si svolse innanzi al Collegio composto dal Dott. (OMISSIS), dalla Dott.ssa (OMISSIS) e dal Dott. (OMISSIS); nel corso di tale udienza il difensore dell’indagato chiese che il Collegio si astenesse, ma tale istanza venne respinta, le parti discussero e il Collegio dispose la trasmissione degli atti al Presidente della Corte d’appello di Trieste per la decisione sulla dichiarazione di ricusazione del Presidente del Collegio frattanto presentata dal difensore dell’indagato.
Con ordinanza del 25 luglio 2016 tale istanza venne dichiarata inammissibile dalla Corte d’appello di Trieste.
Il Tribunale di Udine, composto dalla Dott.ssa (OMISSIS), dalla Dott.ssa (OMISSIS) e dalla Dott.ssa (OMISSIS), dunque in composizione diversa rispetto a quella del 11 luglio 2016, innanzi al quale le parti avevano discusso e assunto le conclusioni, con l’ordinanza del 26 luglio 2016 impugnata, ha respinto la richiesta di riesame presentata dall’indagato.
Risulta evidente, dunque, la sussistenza della violazione dell’articolo 525 c.p.p., comma 2 denunziata dal ricorrente, posto che la decisione e’ stata assunta da collegio diverso rispetto a quello innanzi al quale le parti discussero, senza neppure riconvocarle ne’ fissare nuova udienza di discussione, con la conseguente violazione del principio della immutabilita’ del giudice, essendo differentemente composto quello che assunse la decisione rispetto a quello innanzi al quale le parti erano comparse, avevano discusso e preso le loro conclusioni.
4. L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata, con rinvio- per nuovo esame al Tribunale di Udine, rimanendo con cio’ assorbiti gli altri motivi di ricorso.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Udine.
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