Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 7 febbraio 2017, n. 5624

Ordine del questore a un tifoso di presentarsi in commissariato durante le partite annullato perché l’ordinanza di convalida è stata emanato troppo presto e non sono state rispettate le 48 ore che devono trascorrere dalla notifica del decreto perché l’imputato possa esercitare il diritto di difesa.

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 7 febbraio 2017, n. 5624

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIALE Aldo – Presidente

Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere

Dott. ACETO Aldo – rel. Consigliere

Dott. GAI Emanuela – Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 26/10/2015 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Aldo Aceto;

lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Marinelli Felicetta, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Il sig. (OMISSIS) ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del 26/10/2015 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania che ha convalidato il provvedimento del 22/10/2015 del Questore di quel capoluogo che, per i cinque anni successivi, gli aveva prescritto di presentarsi presso il Commissariato di P.S. “(OMISSIS)” di Catania al decimo e al quarantesimo minuto di ogni tempo di tutti gli incontri casalinghi della squadra di calcio del “Catania” e al quindicesimo minuto del primo e del secondo tempo di ogni incontro di calcio disputato in trasferta.

1.1.Con il primo motivo, sul rilievo che l’ordinanza di convalida e’ stata adottata nelle 48 ore successive alla notifica del divieto, eccepisce, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b), la violazione del diritto di difesa.

1.2.Con il secondo eccepisce, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera e), vizio di motivazione mancante, contraddittoria e manifestamente illogica in ordine alla necessita’ di presidiare il divieto con l’imposizione della prescrizione dell’obbligo di presentazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. E’ fondato, ed assorbente, il primo motivo di ricorso.

3. Il termine entro cui il destinatario del provvedimento del Questore ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida, e’ di 48 ore decorrenti dalla sua notifica all’interessato, analogicamente a quello entro cui il P.M. puo’ richiedere al G.i.p. la relativa convalida (Sez. 3, n. 2471 del 11/12/2007, Castellano, Rv. 238537; Sez. 3, n. 86 del 19/11/2009, De Santis, Rv. 246004; Sez. 3, n. 20776 del 15/04/2010, Marcassoli, Rv. 247182; Sez. 3, n. 50456 del 11/11/2015, Murari, Rv. 267281; Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Michelotto, Rv. 266223, secondo cui la convalida del provvedimento del Questore impositivo dell’obbligo di presentazione all’autorita’ di polizia, non puo’ intervenire prima che sia decorso il termine di quarantotto ore dalla sua notifica all’interessato poiche’ l’inosservanza di tale termine, non consentendo l’effettivo esercizio del diritto di difesa, e’ causa di nullita’ generale.

3.1.Nel caso in esame il provvedimento del Questore e’ stato notificato al ricorrente alle ore 11,35 del giorno sabato 24/10/2015, il PM ne ha chiesto la convalida il successivo 25/10/2015 (domenica), il G.i.p. ha depositato l’ordinanza impugnata ad ora imprecisata del successivo lunedi’ 26/10/2015. Alle ore 12,22 di quello stesso giorno l’ordinanza di convalida e’ stata trasmessa via fax alla Questura di Catania.

3.2.Diversamente da quanto sostiene il ricorrente, il termine a difesa di 48 ore non e’ soggetto ad alcuna proroga qualora al suo interno siano inclusi uno o piu’ giorni festivi, in quanto, alla eventuale chiusura al pubblico della segreteria del pubblico ministero e della cancelleria del giudice per le indagini preliminari, l’interessato puo’ ovviare accedendo agli atti che lo riguardano presso la Questura, dove ne esiste copia (Sez. 3, n. 28240 del 07/04/2016, Mazzinghi, Rv. 267197). In ogni caso e’ onere dell’interessato allegare la prova che nonostante la immediata richiesta di accesso agli atti non gli sia stato materialmente possibile redigere una memoria difensiva, vuoi per la complessita’ dei fatti, vuoi perche’ non gli e’ stato materialmente possibile accedere agli atti in tempo utile (e sempre che la convalida si fondi su atti ulteriori e diversi da quelli acquisiti o acquisibili in Questura).

3.3.Ha maggior fondamento la censura relativa al mancato rispetto del termine dilatorio delle 48 ore.

3.4.Questa Suprema Corte (come ricordato anche dal PG nelle sue richieste) ha costantemente insegnato che l’incertezza, non risolvibile alla stregua degli atti, sulla tempestivita’ della convalida della prescrizione del questore a comparire all’ufficio di polizia, prevista dalla L. 12 dicembre 1989, n. 401, articolo 6, comma 2, e succ. modd., comporta la caducazione della stessa misura di prevenzione. Cio’ perche’, in tema di liberta’ personale e in presenza di una disciplina cosi’ rigorosa, non e’ consentito ricorrere a presunzioni di sorta riguardo alla legittimita’ e regolarita’ formale dei provvedimenti giudiziari (Sez. U, n. 4441 del 29/11/2005, Zito, Rv. 232711).

3.5.Nel caso di specie l’orario di deposito del provvedimento di convalida resta oggettivamente incerto e il suo accertamento non e’ risolvibile in modo univoco e tranquillizzante in base all’orario della sua trasmissione via fax.

3.6.Non v’e’ dunque certezza alcuna sul deposito dell’atto.

3.7.Si tratta di violazione che inficia in radice la validita’ dell’ordinanza, con conseguente annullamento senza rinvio. Alla presente decisione segue la perdita di efficacia del provvedimento del Questore limitatamente all’obbligo di presentazione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara cessata l’efficacia del provvedimento del Questore di Catania in data 22.10.2015 limitatamente all’obbligo di presentazione.

Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Catania

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