Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 6 ottobre 2016, n. 42083

La causa di non punibilità prevista dall’articolo 131-bis del codice penale non è applicabile nell’omesso versamento dei contributi se la condotta, come nel caso esaminato, è reiterata (due anni)

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 6 ottobre 2016, n. 42083

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANDREAZZA Gastone – Presidente
Dott. ACETO Aldo – Consigliere
Dott. GAI Emanuela – rel. Consigliere
Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere
Dott. RENOLDI Carlo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS) il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 28/09/2015 della Corte d’appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. GAI Emanuela;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MAZZOTTA Gabriele, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 28 settembre 2015, la Corte d’appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano con la quale (OMISSIS) era stato condannato in ordine al reato di cui all’articolo 81 c.p., comma 2 e Decreto Legge 12 settembre 1983, n. 463, articolo 2, convertito dalla L. 11 novembre 1983, n. 638 per l’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori per i mesi da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e previa dichiarazioni di estinzione del reato in relazione agli omessi versamenti (OMISSIS) e (OMISSIS) per prescrizione, ha rideterminato la pena inflitta, pena convertita L. n. 689 del 1981, ex articolo 53 in Euro 10.610,00, con conferma della sospensione condizionale della pena.
2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso (OMISSIS), a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
2.1. Con il primo motivo denuncia la violazione di legge processuale in relazione alla competenza per territorio. La corte milanese avrebbe erroneamente respinto l’eccezione di incompetenza del Tribunale di Milano, in favore del Tribunale di Monza in ragione della circostanza che la sede legale della societa’ e’ in (OMISSIS), comune ricompreso nella competenza del Tribunale di Monza.
2.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione della legge penale in relazione all’articolo 131-bis c.p.. La corte territoriale avrebbe erroneamente escluso l’applicazione della causa di non punibilita’ in ragione del fatto che l’omesso versamento riguardava piu’ mensilita’ nell’arco di due anni, laddove, per come indicato nel capo di imputazione, nel quale non e’ riportato l’ammontare delle singole omissioni, non si poteva apprezzare la speciale tenuita’ del fatto. Inoltre, l’assenza di indicazione, nel capo di imputazione, dell’ammontare delle omissioni ha impedito la valutazione della permanenza della rilevanza penale alla luce della L. n. 67 del 2014 di delega al Governo di trasformazione in illecito amministrativo delle omissioni non eccedenti il limite annuo di Euro 10.000.
2.3. Con il terzo motivo denuncia l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’articolo 163 c.p. per avere la Corte d’appello erroneamente mantenuto la sospensione condizionale della pena in presenza di accoglimento della richiesta di conversione L. n. 689 del 1981, ex articolo 53 della pena detentiva in corrispondente pena pecuniaria, come richiesto dall’imputato. In presenza di richiesta di conversione della pena detentiva la Corte d’appello avrebbe dovuto revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena.
2.4. Con il quarto motivo denuncia l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’articolo 157 c.p. per aver erroneamente calcolato, nel tempo necessario a prescrivere il reato, il periodo di sospensione di mesi tre per la definizione in sede amministrativa dell’illecito L. n. 638 del 1983, ex articolo 2.
3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso e’ inammissibile in quanto il difensore ricorrente, ha, in parte, riprodotto le stesse questioni gia’ devolute in appello, con riguardo alla competenza territoriale, puntualmente esaminata e disattesa dai giudici milanese con motivazione del tutto coerente, adeguata e conforme agli arresti della giurisprudenza di legittimita’ consolidata, e, in parte, ha sollevato questioni manifestamente infondate con il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso.
4.1. E’ ormai pacifico, nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni gia’ discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificita’ del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericita’, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non puo’ ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificita’ che conduce, a norma dell’articolo 591 c.p.p., comma 1, lettera c), alla inammissibilita’ della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 29108 del 15.7.2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15.2.2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9.2.2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15.5.2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3.7.2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30.9.2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22.2.2002, Palma, Rv. 221693). Ancora di recente, questa Corte ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilita’ delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericita’ delle doglianze che, cosi’ prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608).
4.2. Meramente ripropositiva di quella svolta nel giudizio di appello, che a sua volta era una mera riproposizione di questione svolta in primo grado (pag. 2) e’ l’eccezione di incompetenza territoriale, disattesa dalla corte milanese in applicazione dei principi consolidati affermati dalla giurisprudenza di legittimita’, cui questa Corte intende dare continuita’, secondo cui i reati di omesso versamento dei contributi previdenziali e delle ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori si consumano nel luogo nel quale i versamenti si sarebbero dovuti effettuare, luogo che, in applicazione dell’articolo 1182 c.c., comma 2, secondo il quale le obbligazioni aventi per oggetto una somma di denaro devono essere adempiute al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza, non si identifica nella sede dell’impresa, bensi’ nella sede dell’istituto previdenziale ove la stessa ha aperto la propria posizione assicurativa, assumendo rilievo, dunque, il luogo ove e’ stata incardinata la procedura per scelta del datore di lavoro (Sez. 3, n. 41530 del 09/07/2015, Salinetti, Rv. 265037; Sez. 3, n. 34418 del 12/07/2006 Tibaldi, Rv. 234953; Sez. 3, n. 26067 del 14/02/2007, Cipriani, Rv. 237126).
Nel caso in esame, la sentenza impugnata si e’ attenuta all’orientamento giurisprudenziale consolidato e ha respinto l’eccezione sul rilievo che le dichiarazioni contributive erano state indirizzate dalla societa’ amministrata dal ricorrente, alla sede INPS di Milano, circostanza neppure contestata dal medesimo. Ne consegue l’inammissibilita’ del motivo di ricorso.
5. Manifestamente infondato e’ il secondo motivo di ricorso. La Corte territoriale nel respingere la richiesta di applicazione della causa di non punibilita’ ex articolo 131-bis c.p., la cui applicazione era stata invocata nel corso della discussione in appello, ha posto l’accento sulla circostanza della reiterazione della condotta omissiva in un arco temporale di ben due anni di importo neppure esiguo (pag. 4), motivazione in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 43609 del 15/09/2015, Serra non massimata) secondo cui la causa di non punibilita’ prevista dall’articolo 131 bis c.p.p. introdotto con il Decreto Legislativo n. 28 del 2015, non puo’ essere applicata in considerazione della reiterazioni delle omissioni di versamento delle ritenute previdenziali, tali da escludere i caratteri della particolare tenuita’ del fatto.
Dal prospetto inadempienze in atti, notificato al ricorrente, risulta che per le residue omissioni relative all’anno 2008, l’ammontare di queste e’ superiore alla soglia di Euro 10.000 di tal che’ non trova applicazione il Decreto Legislativo 15 gennaio 2015, n. 8, articolo 3, comma 6 che ha trasformato in illecito amministrativo le omissioni contributive di importo annuale complessivo inferiore a Euro 10.000.
6. Alla stessa sorte non si sottrae il terzo motivo di ricorso. La Corte territoriale nell’accogliere la richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria L. n. 681 del 1989, ex articolo 53 non era tenuta a revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena, neppure richiesta dal ricorrente, e cio’ in quanto il beneficio di cui all’articolo 163 c.p. ben puo’ essere riconosciuto anche nel caso di condanna alla “pena pecuniaria”, sicche’ priva di fondamento e’ la dedotta violazione di legge penale.
7. Infine, deve rammentarsi che il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (Decreto Legge 12 settembre 1983, n. 463, articolo 2, conv. in L. 11 novembre 1983, n. 638), nella formulazione previgente alla modifica di cui al Decreto Legislativo n. 8 del 2016, norma piu’ favorevole, in quanto reato omissivo istantaneo, si consuma nel momento in cui scade il termine utile concesso al datore di lavoro per il versamento, attualmente fissato, dal Decreto Legislativo n. 422 del 1998, articolo 2, comma 1, lettera b), al giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi, essendo irrilevante, ai fini dell’individuazione del momento consumativo, che la data per adempiere al pagamento sia fissata nei tre mesi successivi alla contestazione della violazione, poiche’ la pendenza di tale termine determina esclusivamente la sospensione del corso della prescrizione per il tempo necessario a consentire al datore di lavoro di avvalersi della causa di non punibilita’ di cui all’articolo 2, comma 1 bis, del citato Decreto Legge (Sez. 3, n. 26732 del 05/03/2015, Rv. 264031).
Ne consegue che correttamente la corte milanese ha computato i tre mesi di tempo per l’adempimento al pagamento, quale termine di sospensione della prescrizione che e’ stata dichiarata per le omissioni fino a novembre 2007 (pag. 4).
Infine, rileva il Collegio che non puo’ essere dichiarata la prescrizione del reato maturata dopo la sentenza di appello, in presenza di ricorso inammissibile.
L’inammissibilita’ del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilita’ di dichiarare le cause di non punibilita’ di cui all’articolo 129 c.p.p., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimita’ (Sez. 2, n. 28848 dell’08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463).
7. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’articolo 616 c.p.p.. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi e’ ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

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