Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 6 aprile 2017, n. 17223

L’oggetto di tutela dell’art. 174, d.lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali) sono i beni di interesse culturale, indipendentemente dalla dichiarazione di cui all’art. 13 del medesimo Codice – non ravvisandosi in ciò alcun profilo di incostituzionalità – ed il ricorrente non può contestare tale qualificazione in sede esecutiva quando, sulla stessa, è già intervenuta una sentenza definitiva

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 6 aprile 2017, n. 17223

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIALE Aldo – Presidente

Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere

Dott. ACETO Aldo – Consigliere

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del Tribunale di Busto Arsizio del 19 dicembre 2014;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. SPINACI Sante, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. – Con ordinanza del 19 dicembre 2014, il Tribunale di Busto Arsizio, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di revoca della confisca disposta dallo stesso Tribunale, in relazione al reato di cui all’articolo 56 c.p., e Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 174, avente ad oggetto libri antichi. L’istante al quale era stata applicata la pena su sua richiesta con sentenza del 20 giugno 2013, divenuta irrevocabile il 29 ottobre 2013, aveva richiesto il dissequestro dei libri e la loro restituzione; la relativa istanza era stata respinta ed era conseguentemente stata disposta la confisca in oggetto.

2. – Avverso l’ordinanza del giudice esecuzione l’interessato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, in primo luogo, l’erronea applicazione del Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 10, commi 3 e 4, articolo 174, commi 1 e 3, sul rilievo che l’oggetto della tutela penale sarebbe sempre comunque un bene culturale. Il giudice dell’esecuzione avrebbe invece applicato la confisca ai volumi in questione, a prescindere dalla loro qualita’ di beni culturali, dando delle norme in questione di interpretazione contraria alla volonta’ del legislatore, che sarebbe diretta ad evitare l’esportazione clandestina dei soli “beni culturali” in senso stretto.

In secondo luogo, in via subordinata, la difesa eccepisce l’illegittimita’ costituzionale dell’articolo 174, comma 3, richiamato, per violazione degli articoli 3 e 42 Cost., perche’ tale disposizione, prevedendo la confisca delle cose, imporrebbe una limitazione ingiustificata della proprieta’ privata. Vi sarebbe, inoltre, una disparita’ di trattamento con altre ipotesi di libera titolarita’ e disponibilita’ di cose di interesse culturale in capo a privati cittadini. La disposizione e’ censurata, dunque, nella parte in cui estende l’applicazione della misura di sicurezza patrimoniale della confisca anche alle ipotesi in cui il corpo del reato non sia qualificabile come bene culturale, ai sensi del combinato disposto del Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 10, comma 3, e articolo 13.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. – Il ricorso e’ infondato.

3.1. – Il giudice dell’esecuzione ha correttamente evidenziato che l’oggetto della tutela penale sono i beni di interesse culturale, indipendentemente dalla dichiarazione di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 13. La finalita’ del legislatore e’, infatti, quella di impedire in ogni modo l’esportazione clandestina di beni che abbiano rilevanza culturale, tanto che l’articolo 174, comma 1, che contiene il precetto sanzionatorio, non fa riferimento a beni culturali riconosciuti tali con la dichiarazione di cui all’articolo 13, ma piu’ in generale a cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale archivistico; cosi’ da tutelare le cose che sarebbero suscettibili di dichiarazione di interesse culturale, anche se quest’ultima non sia in concreto intervenuta.

Tale ricostruzione interpretativa trova conferma nella giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Sez. 3, n. 42458, del 10/06/2015, Rv. 265046), secondo cui la confisca in questione deve essere obbligatoriamente disposta in relazione alle cose di interesse storico artistico, perche’ si tratta di una misura ablatoria di carattere amministrativo.

Deve in ogni caso rilevarsi – quanto al caso di specie – che i libri antichi oggetto di confisca sono le cose in relazione alla cui esportazione illecita vi e’ stata applicazione della pena su richiesta della parte; con la conseguenza che la stessa parte non puo’ in sede esecutiva contestare la riconducibilita’ di tali cose all’ambito di applicazione del Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 174, comma 3, perche’ tale appartenenza e’ gia’ stata, appunto, gia’ affermata con la sentenza passata in giudicato.

Ne deriva l’infondatezza del primo motivo di doglianza.

3.2. – Manifestamente infondata e la questione di legittimita’ costituzionale proposta della difesa in via subordinata. La scelta del legislatore di disporre la confisca delle cose oggetto del reato di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 174, risulta, infatti, pienamente giustificata sul piano costituzionale in ragione della finalita’ di tutela avanzata e preventiva che la disposizione incriminatrice esprime, cosicche’ non sussiste alcuna violazione del diritto di proprieta’, ne’ alcuna disparita’ di trattamento con soggetti che siano proprietari di beni culturali. L’incidenza della confisca di cui all’articolo 174, sul diritto di proprieta’ e’ stata, peraltro, gia’ valutata nel senso della piena compatibilita’ anche con la Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo con la richiamata sentenza Sez. 3, n. 42458 del 2015.

4. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

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