Il giudice non può ritenere superflua l’investigazione suppletiva richiesta dalla parte offesa solo in considerazione della infondatezza della notizia di reato. Lo scopo dell’investigazione suppletiva, infatti, è proprio quello di contrastare la determinazione del Pm
Suprema Corte di Cassazione
sezione III penale
sentenza 3 aprile 2017, n. 16551
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIALE Aldo – Presidente
Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere
Dott. ACETO Aldo – rel. Consigliere
Dott. GENTILI Andrea – Consigliere
Dott. ANDRONIO Alessandro Mar – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
quale persona offesa nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nata (OMISSIS);
avverso il decreto del 29/10/2015 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Aldo Aceto;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. ORSI Luigi, che ha concluso per l’ammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il sig. (OMISSIS) ricorre per l’annullamento del provvedimento in epigrafe indicato con cui il G.i.p. di Nocera Inferiore ha dichiarato inammissibile l’opposizione da lui proposta e decretato l’archiviazione del procedimento penale iscritto a carico della sig.ra (OMISSIS) per infondatezza della notizia di reato in quanto a seguito degli accertamenti di polizia giudiziaria era emerso che le opere edili erano conformi ai relativi titoli abilitativi.
1.1. Con unico motivo eccepisce la nullita’ del decreto per violazione del contraddittorio e per vizio di motivazione contraddittoria.
Deduce, al riguardo, che – diversamente da quanto sostenuto dal G.i.p. – in sede di opposizione aveva segnalato elementi di prova nuovi, rafforzativi dell’ipotesi di reato coltivata dalla pubblica accusa. Sicche’ la decisione (l’assenza di elementi di novita’) e’ errata perche’ in contrasto con le ragioni dell’opposizione ed i fatti in essa indicati (la trasformazione del fabbricato rurale in fabbricato ad uso civile abitazione, in zona classificata dal PRG come “Zona E2 Agricola Speciale” nella quale non sono ammessi interventi di tale natura). Inoltre aggiunge – nel valutare l’ammissibilita’ dell’opposizione, il giudice deve limitarsi ai soli profili di pertinenza e specificita’ degli atti di indagine, essendo preclusa ogni anticipata valutazione di merito sulla sua fondatezza o sull’esito delle indagini.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso e’ fondato.
3. Con il provvedimento impugnato, il G.i.p. – sul rilievo della conformita’ dell’opera edilizia ai titoli autorizzativi – ha dichiarato inammissibile l’opposizione perche’ la persona offesa aveva proposto indagini prive del requisito della novita’ e comunque inutili in quanto il (OMISSIS) aveva chiesto di essere sentito, aveva depositato documentazione ininfluente, aveva sollecitato la generica acquisizione di documentazione presso l’ufficio tecnico comunale.
3.1. E’ utile richiamare, sull’argomento, l’arresto di Sez. U, n. 2 del 14/02/1996, Testa, che ha affermato i seguenti (ancora) attuali e condivisibili principi di diritto:
3.1.1. “L’opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero puo’ ritenersi idonea a legittimare l’intervento della persona offesa dal reato nel procedimento (e quindi ad instaurare il contraddittorio nel previsto rito camerale), in quanto contenga quegli elementi di concretezza e di specificita’ previsti tassativamente dall’articolo 410 c.p.p., comma 1, consistenti nell’indicazione dell’oggetto delle indagini suppletive e dei relativi elementi di prova che devono caratterizzarsi per la pertinenza (cioe’ la inerenza rispetto alla notizia di reato) e la rilevanza (cioe’ l’incidenza concreta sulle risultanze dell’attivita’ compiuta nel corso delle indagini preliminari)” (Rv. 204133);
3.1.2. “E’ impugnabile mediante ricorso per cassazione il decreto di archiviazione carente di motivazione in ordine all’inammissibilita’ dell’opposizione proposta dalla persona offesa dal reato ai sensi dell’articolo 410 c.p.p.;
l’arbitraria ovvero illegittima declaratoria di inammissibilita’ sacrifica infatti il diritto al contraddittorio della parte offesa in termini equivalenti o maggiormente lesivi rispetto all’ipotesi di mancato avviso per l’udienza camerale, sicche’ il predetto vizio del provvedimento e’ riconducibile alle ipotesi di impugnabilita’ contemplate dall’articolo 409, comma 6, ed ai casi di ricorso indicati nell’articolo 606 c.p.p., lettera c)” (Rv. 204132);
3.1.3. “L’inammissibilita’ dell’opposizione della persona offesa dal reato alla richiesta di archiviazione puo’ derivare esclusivamente dalla mancanza delle condizioni tassativamente previste dall’articolo 410 c.p.p., comma 1, le quali, in quanto costituenti un limite al diritto dell’interessato all’attivazione del contraddittorio, non sono suscettibili di discrezionali estensioni ne’ possono consistere in valutazioni anticipate di merito ovvero in prognosi di fondatezza da parte del giudice; ne consegue che eventuali ragioni di infondatezza dei temi indicati nell’atto di opposizione non possono costituire motivo legittimo di inammissibilita’, neppure ove attengano ad una valutazione prognostica dell’esito della “investigazione suppletiva” e delle relative fonti di prova indicate dalla parte offesa” (Rv. 204134);
3.1.4. “Nel valutare l’ammissibilita’ dell’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero, il giudice e’ tenuto a verificare se l’opponente abbia adempiuto l’onere, impostogli dall’articolo 410 c.p.p., comma 1, di indicare l’oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova”, con l’esclusione di ogni valutazione prognostica del merito; e, qualora ritenga non sussistenti le condizioni legittimanti l’instaurazione del contraddittorio, a motivare compiutamente circa le ragioni della ritenuta inammissibilita’, indipendentemente dall’apprezzamento o meno della fondatezza della notizia di reato, costituendo la delibazione di inammissibilita’ momento preliminare all’instaurazione del procedimento di archiviazione” (Rv. 204135).
3.2. Secondo alcune successive pronunce di questa Corte (cui il Giudice sembra aderire) il G.i.p. potrebbe valutare la capacita’ probatoria delle investigazioni suppletive, se la superfluita’ delle investigazioni e la loro inidoneita’ a determinare modificazioni sostanziali del quadro probatorio appaiano di immediata evidenza (cosi’, da ultimo, Sez. 5, n. 13400 del 12/01/2016, Rampani, Rv. 266664) e in ogni caso non gli e’ precluso verificare la non inerenza alla notizia di reato e l’irrilevanza, ossia la non incidenza concreta sulle risultanze dell’attivita’ compiuta nel corso delle indagini preliminari, dell’investigazione suppletiva e dei relativi elementi di prova (in questi termini, Sez. 5, n. 21929 del 06/05/2010, Lacosta, Rv. 247354; cfr. anche Sez. 5, n. 26809 del 17/04/2014, Gulli’, Rv. 260571 secondo cui il giudice deve valutare non solo la pertinenza o la specificita’ delle ulteriori investigazioni indicate ma anche la loro rilevanza, intesa come concreta incidenza sui risultati delle indagini preliminari. Pertanto, puo’ e deve essere valutata nel giudizio di ammissibilita’ dell’opposizione l’incidenza del tema di prova sul complessivo quadro probatorio mentre esula dall’ambito operativo del giudizio di ammissibilita’ “de plano” la valutazione dell’idoneita’ degli elementi dedotti alla dimostrazione del predetto tema di prova, non consentita in tale sede; nello stesso senso anche Sez. 6, n. 12833 del 26/02/2013, Adolfi, Rv. 256060; Sez. 5, n. 3246 del 12/12/2012, Vernesoni, Rv. 254375; Sez. 5, n. 25302 del 06/06/2012, Scicchitano, Rv. 253306).
3.3. Altra giurisprudenza, invece, ritiene che il giudice deve limitare il giudizio di ammissibilita’ dell’opposizione ai soli profili di pertinenza e di specificita’ degli atti di indagine richiesti, senza valutarne la capacita’ probatoria, non potendo anticipare valutazioni di merito in ordine alla fondatezza o all’esito delle indagini suppletive indicate, in quanto l’opposizione e’ preordinata esclusivamente a sostituire il provvedimento “de plano” con il rito camerale (Sez. 5, n. 47634 del 26/05/2014, Bartolacci, Rv. 261675; Sez. 6, n. 35787 del 10/07/2012, Settembre, Rv. 253349; Sez. 2, n. 8129 del 03/02/2012, Cellamare, Rv. 252476; Sez. 2, n. 1304 del 07/12/2010, Castellani, Rv. 249371; Sez. 4, n. 41625 del 27/10/2010, Rv. 248914).
3.4. Il contrasto, in realta’, e’ piu’ che apparente che reale.
3.5. Non v’e’ dubbio, infatti, che ai fini dell’ammissibilita’ dell’opposizione, il giudice non puo’ effettuare una valutazione prognostica dell’esito della investigazione suppletiva e delle relative fonti di prova indicate dalla parte offesa senza contestualmente frustrare la finalita’ stessa dell’opposizione, volta proprio a sollecitare una valutazione, nel contraddittorio con la persona offesa, della decisione del pubblico ministero di non esercitare l’azione penale.
3.6. E tuttavia, non puo’ essere disconosciuto al giudice il potere/dovere di filtrare, ai fini della sua ammissibilita’, l’atto introduttivo del sub-procedimento camerale, escludendo richieste investigative manifestamente superflue e/o inidonee a determinare modificazioni sostanziali del quadro probatorio e che tali appaiano con immediata evidenza. Non e’ insomma richiesto che il giudice si limiti a “constatare” dal punto di vista formale l’indicazione di investigazioni suppletive e dei relativi elementi di prova; tanto sarebbe bastato, allora, non onerare di alcunche’ la parte, libera a quel punto di proporre richieste in sede camerale. In realta’, l’onere di indicare quale sia la strada investigativa da perseguire e sulla base di quali elementi di prova, serve proprio a sfrondare il procedimento penale da richieste non serie, meramente esplorative, che sottoporrebbero la persona sottoposta a indagini a un’inutile aggravio della sua posizione processuale.
3.7. Nel caso di specie l’errore in cui cade il Giudice e’ quello di ritenere superflua l’investigazione suppletiva in considerazione della infondatezza della notizia di reato. Il punto e’ che lo scopo dell’investigazione suppletiva e’ proprio quello di contrastare la determinazione del PM sulla ipotizzata infondatezza della notizia di reato, fornendo al Giudice spunti di valutazione astrattamente idonei a modificare i dati di fatto sui quali quella determinazione si fonda. Sicche’ affermare la superfluita’ e irrilevanza del tema proposto dalla persona offesa utilizzando come metro di giudizio la fondata “prospettazione della Pubblica Accusa” costituisce un classico esempio di ragionamento circolare che sbarra le porte al contraddittorio invocato dalla persona offesa con un giudizio che sostanzialmente anticipa le valutazioni di merito sulla richiesta del PM.
3.8. Ne consegue che il decreto impugnato deve essere annullato senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Nocera Inferiore per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Nocera Inferiore per l’ulteriore corso
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