Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 24 agosto 2016, n. 35459

In deroga al principio solidaristico proprio della disciplina del concorso nel reato, la condotta posta in essere dal soggetto che emette fatture per operazioni inesistenti e quella di chi si avvale di dette fatture sono autonome e non danno luogo ad un illecito plurisoggettivo. Di conseguenza, il profitto illecito conseguente alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta ai sensi dell’art. 2, D.Lgs. 74/2000 non può essere attribuito anche all’autore del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti. Va anche annullato il provvedimento del giudice qualora confermi la legittimità del sequestro preventivo senza individuare specificamente il profitto o prezzo del reato riferibile alla condotta di emissione di fatture per operazioni inesistenti

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 24 agosto 2016, n. 35459

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMORESANO Silvio – Presidente
Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere
Dott. DI STASI Antonell – rel. Consigliere
Dott. MENGONI Enrico – Consigliere
Dott. RENOLDI Carlo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 16/02/2016 del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. MAZZOTTA Gabriele, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio limitatamente al profitto illecito conseguente al reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 8, e rigetto nel resto.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto 21.12.2015 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli disponeva nei confronti di (OMISSIS), indagato per i reati di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articoli 4 e 8, perche’, in qualita’ di procuratore sportivo ed in occasione di trasferimenti di calciatori da una societa’ ad un’altra agendo fittiziamente nell’interesse della societa’ sportiva pur essendo il procuratore dei calciatori interessati a trasferimenti da una societa’ sportiva ad un’altra, emetteva fatture per operazioni inesistenti al fine di consentire alla societa’ di calcio di evadere l’IVA e al calciatore di evadere l’IRPEF traendo per se’ il vantaggio consistente nella conclusione del contratto di cessione e per aver reso una dichiarazione infedele al fisco non dichiarando quale imponibile la fattura emessa nei confronti del calciatore (OMISSIS) in occasione del suo trasferimento dal (OMISSIS) al (OMISSIS), il sequestro del profitto del reato della complessiva somma di denaro di Euro 1.164.223,56 nella sua disponibilita’ e nel caso in cui tale somma, profitto diretto del reato, non venisse rinvenuta nella sua disponibilita’ immediata il sequestro per equivalente della somma equivalente al predetto profitto del reato sui beni del valore equivalente nella disponibilita’ dell’indagato.
Con ordinanza del 16.2.2016, il Tribunale di Napoli rigettava l’istanza di riesame proposta dall’indagato e confermava il predetto decreto.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), per il tramite dei difensori di fiducia, articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articoli 8 e 9.
Argomenta che il Tribunale erroneamente accumunava la posizione del soggetto emittente con quella del soggetto utilizzatore delle fatture soggettivamente inesistenti, in quanto al giudice della cautela e’ normativamente precluso sottoporre a sequestro i beni del soggetto che, in tesi, si sarebbe reso responsabile dell’emissione di fatture solo soggettivamente inesistenti; il Tribunale, pertanto, nell’accomunare la posizione del soggetto emittente con quella del soggetto utilizzatore ha erroneamente applicato il principio solidaristico di cui all’articolo 110 c.p.; il soggetto emittente risponde del reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 8, mentre il soggetto utilizzatore risponde del diverso reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2, ed il successivo articolo 9, esclude espressamente qualsiasi ipotizzabilita’ del concorso di persone tra questi due soggetti agenti.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge per omessa motivazione in relazione al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articoli 8 e 9.
Argomenta che in caso di sequestro preventivo di cui all’articolo 321 c.p.p., comma 1, il giudice del riesame deve valutare le concrete risultanze processuali e l’effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti e non limitarsi alla astratta configurabilita’ del reato; nella specie il Tribunale, nonostante specifica doglianza della difesa, non offriva alcuna motivazione in ordine al regime di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 9, che esclude la configurabilita’ del concorso reciproco tra chi emette le fatture per operazioni inesistenti e chi se ne avvale.
Con il terzo motivo deduce violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articoli 8 e 9.
Argomenta che il Tribunale non indicava in maniera precisa e coerente l’entita’ del profitto attribuibile al (OMISSIS), elemento necessario per la disposizione di un sequestro finalizzato alla confisca.
Con il quarto motivo deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 4, e Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 7 sexies, comma 1, lettera a).
Argomenta che erroneamente il Tribunale riteneva che la prestazione resa dal (OMISSIS) in favore del calciatore (OMISSIS) si connotasse quale mediazione in quanto essa deve, invece, qualificarsi quale prestazione di natura mista in quanto contiene in se’ sia le caratteristiche dell’intermediazione pura sia le caratteristiche del mandato; pertanto, essa, pertanto, non rientra nella deroga di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 7 sexies, comma 1, lettera a).
Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con restituzione dei beni in sequestro.
Il Procuratore Generale presso questa Suprema Corte ha rassegnato ex articolo 611 c.p.p., proprie conclusioni, con le quali ha chiesto annullamento con rinvio limitatamente al profitto illecito di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 8.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va preliminarmente esaminato il quarto motivo di ricorso, che si profila inammissibile.
Il ricorrente, pur deducendo formalmente violazione di legge, propone sostanzialmente censure attinenti il merito delle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
Va ricordato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e’ ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione cosi’ radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 Sez. 5, n. 43068 del 13.10.2009, Rv. 245093; sez. 6, n. 6589 del 10.1.2013, Rv. 254893).
Il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma dell’articolo 325 c.p.p., comma 1, quindi, puo’ essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione apparente, ma non per mero vizio logico della stessa, Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129).
2. Vanno, quindi, esaminati congiuntamente i primi tre motivi di ricorso in quanto involgono tutti censure afferenti violazioni di legge con riferimento al sequestro disposto in relazione alle imputazioni provvisorie per il reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 8.
2.1. Le censure, come riferite alla individuazione del profitto illecito relativo alle condotte di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 8, sono fondate.
2.2. Le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U,n. 26654 del 27/03/2008, Rv. 239926) hanno affermato che “di fronte ad un illecito plurisoggettivo deve applicarsi il principio solidaristico che informa la disciplina del concorso nel reato e che implica l’imputazione dell’intera azione delittuosa e dell’effetto conseguente in capo a ciascun concorrente. Piu’ in particolare, perduta l’individualita’ storica del profitto illecito, la confisca di valore puo’ interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l’intera entita’ del profitto accertato (entro logicamente i limiti quantitativi dello stesso), non essendo esso ricollegato all’arricchimento di uno piuttosto che di un altro soggetto coinvolto, bensi’ alla corresponsabilita’ di tutti nella commissione dell’illecito, senza che rilevi il riparto del relativo onere tra i concorrenti, che costituisce fatto interno a questi ultimi.
Il principio solidaristico non trova, pero’, applicazione nel caso, come quello in esame, relativo alla condotta posta in essere dal soggetto che emette fatture per operazioni inesistenti (Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 8) in relazione alla condotta posta in essere di chi si avvale delle stesse fatture (Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2).
Il Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 9, stabilisce, infatti, che “In deroga all’articolo 110 c.p.: a) l’emittente di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non e’ punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall’articolo 2; b) chi si avvale di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non e’ punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall’articolo 8”.
La condotta posta in essere dal soggetto che emette le fatture per operazioni inesistenti (Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 8) e quella di chi si avvale di dette fatture (Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2) sono “autonome” e non danno luogo ad un illecito plurisoggettivo (il concorso nel reato e’ anzi espressamente escluso dal legislatore), sicche’ non puo’ trovare applicazione il principio solidaristico (con conseguente irrilevanza del riparto tra i correi del profitto conseguito) affermato dalle Sezioni Unite.
Questa Corte ha, quindi, affermato il principio di diritto, secondo cui, in materia di emissione di fatture per operazioni inesistenti, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente non puo’ essere disposto sui beni dell’emittente per il valore corrispondente al profitto conseguito dall’utilizzatore delle fatture medesime, poiche’ il regime derogatorio previsto dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 9, – escludendo la configurabilita’ del concorso reciproco tra chi emette le fatture per operazioni inesistenti e chi se ne avvale – impedisce l’applicazione in questo caso del principio solidaristico, valido nei soli casi di illecito plurisoggettivo. (Sez.3,n.42641 del 26/09/2013, Rv.257419).
2.3. Deve, poi, rilevarsi che la determinazione del profitto del reato in relazione al delitto di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 8, deve tener conto che l’emissione di fatture per operazioni inesistenti e’ funzionale all’evasione da parte di terzi e non genera un diretto vantaggio economico a favore dell’emittente in relazione al risparmio di imposta.
Questa Corte ha, infatti, affermato che per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, debba farsi riferimento non tanto al profitto quanto al prezzo del reato, venendo in considerazione per l’emittente il compenso pattuito o riscosso per eseguire il delitto, essendo prezzo del reato cio’ che e’ dato o promesso per commetterlo. Solo in mancanza di acquisizioni processuali che consentano di determinare esattamente il prezzo del reato deve ritenersi corretto il sequestro preventivo, anche per equivalente, con riferimento a qualsiasi utilita’, economicamente valutabile, immediatamente o mediatamente derivante dalla commissione del reato tributario (Sez. 3, n. 50310 del 18/09/2014, Rv. 261517).
3. Nella specie, il Collegio cautelare, nonostante le specifiche censure difensive, nel confermare la legittimita’ del sequestro, non individua il profitto o il prezzo del reato riferibile alle condotte criminose di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 8, se non con riferimento ad un generico vantaggio che sarebbe consistito nella “retribuzione per la conclusione di un affare, che a diverse condizioni non si sarebbe perfezionato”; attribuisce, inoltre, il profitto illecito conseguente alla commissione del reato di cui all’articolo 2, D.Lgs., anche all’autore del reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 8, in violazione della normativa di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 9, e richiamando erroneamente il principio di diritto espresso dalle Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008, Rv. 239926, posto a base del provvedimento genetico.
4. Tali omissioni motivazionali ed errori di diritto viziano l’ordinanza impugnata, che va annullata con rinvio al Tribunale di Napoli che procedera’ a nuovo esame sul punto, tenendo conto dei rilievi e dei principi di diritto suesposti.
P.Q.M.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *