In caso di abuso edilizio non può essere eseguita la demolizione dell’opera senza aver prima analizzato i documenti integrativi richiesti e presentati dall’indagato per ottenere la concessione in sanatoria
Suprema Corte di Cassazione
sezione III penale
sentenza 20 febbraio 2017, n. 7967
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIALE Aldo – Presidente
Dott. ROSI Elisabetta – Consigliere
Dott. LIBERATI Giovanni – rel. Consigliere
Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere
Dott. RENOLDI Carlo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 11/4/2014 della Corte d’appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
letta la requisitoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. ROMANO Giulio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 11 aprile 2016 la Corte d’appello di Palermo ha respinto la richiesta di revoca o sospensione dell’ordine di demolizione delle opere abusivamente realizzate da (OMISSIS), disposto con sentenza della medesima Corte d’appello del 2 febbraio 2001, divenuta definitiva il 26 settembre 2001, rilevando che il condannato aveva fornito la prova della presentazione dell’istanza di sanatoria di tali opere in data (OMISSIS) e anche del pagamento della oblazione e degli altri oneri connessi, ma non anche di aver ottemperato all’invito di integrare la relativa documentazione, formulato dal Comune di Bolognetta il (OMISSIS), che aveva assegnato al richiedente termine di tre mesi per provvedervi, ritenendo di conseguenza insufficiente la sola pendenza di tale istanza amministrativa.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il (OMISSIS), lamentando violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 31 e vizio di motivazione, esponendo di aver provveduto a depositare il (OMISSIS) la documentazione integrativa richiestagli dal Comune di Bolognetta, con la conseguente sussistenza dei presupposti per sospendere l’ordine di demolizione, in presenza di un provvedimento amministrativo incompatibile con lo stesso.
3. Il Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta ha concluso per il rigetto del ricorso, non essendo stato dimostrato dal ricorrente di aver provveduto ad integrare la documentazione da allegare a corredo della richiesta di sospensione dell’ordine di demolizione con quanto richiesto con il provvedimento interlocutorio del 28 dicembre 2015.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato.
2. Va ricordato, come peraltro sottolineato anche nell’ordinanza impugnata, che ai fini della revoca o sospensione dell’ordine di demolizione delle opere abusive, in presenza di un’istanza di condono o di sanatoria, il giudice dell’esecuzione investito della questione e’ tenuto a un’attenta disamina dei possibili esiti e dei tempi di definizione della procedura ed, in particolare: a) ad accertare il possibile risultato dell’istanza e se esistono cause ostative al suo accoglimento; b) nel caso di insussistenza di tali cause, a valutare i tempi di definizione del procedimento amministrativo e sospendere l’esecuzione solo nella prospettiva di un rapido esaurimento dello stesso (ex plurimis, Sez. 3, n. 9145 del 01/07/2015, Manna, Rv. 266763; Sez. 3, Ordinanza n. 47263 del 25/09/2014,Russo, Rv.261212; Sez. 3,7/12/2011,11149/2012; Sez.4,11/10/2011,n. 44035;Sez. 3, 7/7/2011,n. 36992;Sez. 3, 21/6/2011,n.29638). Nel caso di specie tale indagine deve essere nuovamente compiuta dal giudice dell’esecuzione, avendo il ricorrente provveduto, successivamente alla presentazione della richiesta di sanatoria e al pagamento dei relativi oneri, a ottemperare alla richiesta di integrazione documentale formulata dal Comune di Bolognetta in data (OMISSIS), depositando documenti integrativi in data (OMISSIS), come risulta dalla nota di trasmissione di documenti allegata al ricorso, depositata presso il Comune di Bolognetta il (OMISSIS), alla quale risultano allegati documenti integrativi della istanza (titolo di proprieta’, ricevuta di versamento, marche da bollo, autodichiarazione sulle dimensioni dell’immobile, visura catastale aggiornata, tavole illustrative, dichiarazione ai sensi della legge Regione Sicilia n. 11 del 2010), e si fa riserva di depositare quelli in fase di rilascio (documentazione catastale, aggiornamento delle intestazioni, nulla osta dell’Ispettorato delle Foreste).
Il giudice dell’esecuzione dovra’, pertanto, sulla scorta di tali nuovi documenti, depositati in ottemperanza alla richiesta del comune, e al fine dell’accoglimento della istanza di revoca o sospensione dell’ordine di demolizione impartito al ricorrente, verificare il possibile esito dell’istanza e valutare i tempi di definizione del procedimento amministrativo, sospendendo l’esecuzione solo nella prospettiva di un rapido esaurimento dello stesso.
Ne consegue la necessita’ di annullare l’ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, quale giudice dell’esecuzione, per nuovo esame sul punto.
P.Q.M.
Annulla con rinvio la ordinanza impugnata alla Corte d’appello di Palermo quale giudice dell’esecuzione
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