Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 18 ottobre 2016, n. 43952

In materia di emissione di fatture per operazioni inesistenti il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente non può essere disposto su beni dell’emittente per il valore corrispondente al profitto conseguito dall’utilizzatore delle fatture stesse

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 18 ottobre 2016, n. 43952

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMORESANO Silvio – Presidente
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere
Dott. SOCCI Angelo M – rel. Consigliere
Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere
Dott. ANDRONIO Alessandro M. – Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI;

nei confronti di:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso l’ordinanza n. 36/2015 TRIB. LIBERTA’ di SASSARI, del 09/09/2015;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO MATTEO SOCCI;

lette le conclusioni del PG Dott. Luigi Birriteri: “annullamento con rinvio”.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Sassari con ordinanza del 9 settembre 2015 annullava il decreto del Giudice delle indagini preliminari di Sassari del 18 luglio2015, che aveva disposto il sequestro preventivo, fino alla concorrenza della somma evasa, pari ad Euro 14.818,00, nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS).

2. Ricorre in Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.

2.1. Violazione di legge, Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 8, e L. n. 244 del 2007, articolo 143, comma 1.

Il Giudice per le indagini preliminari, in accoglimento dell’istanza del Pubblico ministero, disponeva il sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei beni di (OMISSIS) e (OMISSIS), poiche’ la (OMISSIS) quale amministratore unico della (OMISSIS) S.r.l. e il (OMISSIS), coniuge e amministratore di fatto, emisero fatture per operazioni inesistenti per consentire alla (OMISSIS) l’evasione delle imposte.

Il Tribunale del riesame ha disposto l’annullamento del decreto di sequestro preventivo perche’ “disposto in relazione a beni che appartengono a soggetti che, sulla base del reato contestato risultano estranei al profitto del reato”. Il Tribunale ritiene quindi che il profitto del reato non puo’ essere rinvenuto in capo all’emittente della fattura, inesistente, bensi’ esclusivamente in capo a colui che l’ha utilizzata.

La L. n. 244 del 2007, articolo 143, comma 1, ricomprende nelle ipotesi di confisca per equivalente sia l’articolo 2, e sia il Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 8. Questo sta a significare che sono sequestrabili i beni del soggetto che emette le fatture per operazioni inesistenti, come ritenuto da Cass. n. 50310 del 2014.

Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

3. La Procura generale della Cassazione ha presentato richieste scritte (Sostituto procuratore Generale Luigi Birritteri) di accoglimento del ricorso, annullamento con rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il problema posto dal ricorso del Procuratore della Repubblica di Sassari merita adeguata considerazione, perche’ interessa una materia non sempre chiara e con orientamenti giurisprudenziali a volte contrastanti.

Nel nostro caso le operazioni per fatture inesistenti hanno comportato un sequestro preventivo (finalizzato alla confisca per equivalente) a carico dei soggetti ( (OMISSIS) e (OMISSIS)) che erano indagati (Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 8) per l’emissione delle fatture per operazioni inesistenti, per la somma di Euro 14.818,00 (somma evasa, per le fatture emesse in favore della (OMISSIS)).

Il Tribunale del riesame ha annullato il decreto di sequestro preventivo ritenendo, in fatto, non provato il pagamento di un compenso per l’emissione “trattandosi di eventualita’ verosimile ma non necessaria ne’ pertanto implicitamente sostenibile”.

5. Le operazioni di emissione di fatture per operazioni inesistenti vedono coinvolti due soggetti, una ditta che emette le fatture (Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 8) e una ditta che utilizza le fatture (Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2) portandole in detrazione, inserendole nella sua contabilita’ come se fossero operazioni esistenti, con un risparmio d’imposta.

Il Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 9, prevede: “In deroga all’articolo 110 c.p.:

a) L’emittente di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non e’ punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall’articolo 2;

b) chi si avvale di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non e’ punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall’articolo 8″.

L’utilizzatore consegue un profitto pari al risparmio di imposta che deve tenersi distinto dal profitto eventuale dell’emittente, pari al prezzo (compenso) per l’emissione delle fatture, di regola molto inferiore al profitto dell’utilizzatore.

Non potendosi configurare il concorso, come sopra visto, l’emittente le fatture non puo’ subire un sequestro preventivo per il valore corrispondente al profitto conseguito dall’utilizzatore delle fatture. Nei suoi confronti il sequestro puo’ essere disposto solo ed esclusivamente per il profitto (compenso) da lui conseguito. In tal senso si e’ pronunciata questa Cassazione: “In materia di emissione di fatture per operazioni inesistenti, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente non puo’ essere disposto sui beni dell’emittente per il valore corrispondente al profitto conseguito dall’utilizzatore delle fatture medesime, poiche’ il regime derogatorio previsto dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 9, – escludendo la configurabilita’ del concorso reciproco tra chi emette le fatture per operazioni inesistenti e chi se ne avvale – impedisce l’applicazione in questo caso del principio solidaristico, valido nei soli casi di illecito plurisoggettivo”. (Sez. 3, n. 42641 del 26/09/2013 – dep. 17/10/2013, Alonge, Rv. 257419; identicamente anche Sez. 3, n. 15458 del 04/02/2016 – dep. 14/04/2016, Carlovico, Rv. 266832).

Altra pronuncia della Corte ritiene invece sequestrabile, in assenza di prove certe sul prezzo del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, qualsiasi utilita’ economicamente valutabile ed immediatamente o indirettamente derivante dalla commissione del reato (Sez. 3, n. 50310 del 18/09/2014 – dep. 02/12/2014, Scandroglio, Rv. 261517).

Invero “In tema di reati tributari, la confisca per equivalente del profitto del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, astrattamente consentita dalla L. n. 244 del 2007, articolo 1, comma 143, non puo’ essere disposta qualora dalla commissione della condotta non sia derivato un effettivo risparmio di imposta ne’ per l’emittente, ne’ per il destinatario dei documenti fittizi”. (Sez. 3, n. 48104 del 06/11/2013 – dep. 03/12/2013, P.M. in proc. Lenzi, Rv. 258052).

Da cio’ consegue che ai fini del sequestro preventivo deve, in fatto e senza automatismi, accertarsi per l’emittente delle fatture il profitto del reato, che non puo’ ritenersi pari a quello dell’utilizzatore, e neanche pari all’importo delle fatture emesse, per la sopra vista assenza di concorso reciproco (Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 9).

Non trova applicazione quindi il principio solidaristico: “E’ legittimo il sequestro preventivo, funzionale alla confisca di cui all’articolo 322 ter c.p., eseguito per l’intero importo del prezzo o profitto del reato nei confronti di un concorrente del delitto di cui al Decreto Legislativo n. 274 del 2000, articolo 2, aggravato dalla transnazionalita’, nonostante le somme illecite siano state incamerate in tutto o in parte da altri coindagati, salvo l’eventuale riparto tra i concorrenti medesimi, che costituisce fatto interno a questi ultimi, privo di alcun rilievo penale, considerato il principio solidaristico che uniforma la disciplina del concorso di persone e che, di conseguenza, implica l’imputazione dell’intera azione delittuosa in capo a ciascun concorrente, nonche’ la natura della confisca per equivalente, a cui va riconosciuto carattere eminentemente sanzionatorio”. (Sez. 5, n. 25560 del 20/05/2015 – dep. 17/06/2015, Gilardi, Rv. 265292).

6. Nel nostro caso, con il ricorso, il Procuratore della Repubblica di Sassari non rappresenta elementi volti ad individuare il profitto, dell’emittente le fatture per operazioni inesistenti; profitto ritenuto non dimostrato dal Tribunale del riesame: “Nel caso di specie infatti non si rinvengono elementi che dimostrino che l’imposta evasa sia stata corrisposta agli indagati, anche solo in parte, considerato che l’evasione interessa esclusivamente il soggetto beneficiario/utilizzatore delle false fatture che commette un reato… rispetto al quale… non e’ configurabile la responsabilita’ concorsuale da parte dell’emittente delle false fatture”.

Con il ricorso invece si richiede di ritenere, automaticamente, configurabile il profitto a carico dell’emittente dell’intero profitto conseguito dall’utilizzatore delle fatture, imposta evasa.

Il ricorso deve quindi rigettarsi affermando il seguente principio di diritto: “In materia di emissione di fatture per operazioni inesistenti, il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente non puo’ essere disposto sui beni dell’emittente per il valore corrispondente al profitto conseguito dall’utilizzatore delle fatture medesime, poiche’ il regime derogatorio previsto dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 9 – escludendo la configurabilita’ del concorso reciproco tra chi emette le fatture e chi se ne avvale – impedisce l’applicazione in questo caso del principio solidaristico, valido nei soli casi di illecito plurisoggettivo. Il sequestro preventivo, astrattamente consentito dalla L. n. 244 del 2007, articolo 143, nei confronti dell’emittente le fatture per operazioni inesistenti deve essere relativo al solo profitto (prezzo del reato) per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, da dimostrarsi in sede di sequestro relativamente a qualsiasi utilita’ economica valutabile ed immediatamente o indirettamente derivante dalla commissione del reato”.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso del P.M.

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