Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 17 novembre 2016, n. 48595

Tra i soggetti “interessati” che possono richiedere la distruzione della documentazione, cui si riferisce l’articolo 269 c.p.p., comma 2, vi rientra anche il Pubblico Ministero. Ne consegue che e’ abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, richiesto dal PM di provvedere alla distruzione della documentazione relativa alle intercettazioni ritenute inutili e relative ad un procedimento gia’ archiviato, rigetti “de plano” l’istanza ritenendo il PM non legittimato alla richiesta ed omettendo di fissare la prescritta udienza camerale (Fattispecie nella quale le operazioni di intercettazione erano state disposte in un procedimento contro ignoti)

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 17 novembre 2016, n. 48595

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI NICOLA Vito – Presidente
Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere
Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere
Dott. GAI Emanuela – Consigliere
Dott. SCARCELLA Alessio – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di LECCE;

nel proc. c/:

– IGNOTI;

avverso la ordinanza del GIP del tribunale di LECCE in data 19/11/2015;

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;

letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ANGELILLIS C., che ha chiesto accogliersi il ricorso del P.M., con annullamento del provvedimento impugnato e trasmissione degli atti all’ufficio GIP del tribunale di Lecce.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 19/11/2015, depositata in pari data, il GIP presso il tribunale di LECCE respingeva la richiesta con cui il PM presso il medesimo tribunale aveva avanzato richiesta di distruzione delle bobine e dei supporti magnetici ove sono registrate le conversazioni oggetto di intercettazione relative ad un procedimento penale gia’ archiviato.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di LECCE, deducendo l’abnormita’ del provvedimento impugnato (in sintesi il PM ricorrente – premesso che il provvedimento impugnato si inserisce in un procedimento penale iscritto a mod. 44 contro ignoti, nel corso del quale erano state disposte intercettazioni telefoniche e che tale procedimento e’ stato gia’ da tempo archiviato senza che il GIP si pronunciasse sulla distruzione delle bobine – censura l’impugnato provvedimento per aver rigettato la richiesta, da un lato, ritenendo che l’articolo 269 c.p.p. trovi applicazione solo per le sentenze e non per i decreti di archiviazione, di per se’ sempre revocabili ex articolo 414 c.p.p. e, dall’altro, non ritenendo ricorrere i presupposti di legge in quanto il PM non rientrerebbe nella nozione di “parte interessata” ex articolo 269 c.p.p., comma 2, da identificarsi solo nei soggetti le cui conversazioni sono oggetto di intercettazione; secondo il PM ricorrente, ambedue le ragioni fondanti il rigetto sarebbero censurabili, da un lato perche’ il GIP esclude dall’ambito di applicazione della norme sulla distruzione delle registrazioni intercettate tutti i procedimenti definiti con archiviazione senza peraltro indicare alcun limite temporale, cosi’ rendendo di fatti indistruttibili “sine die” i supporti su cui sono registrate le intercettazioni disposte nell’ambito del procedimento archiviato; il GIP non terrebbe invece conto che la regola della sentenza non piu’ soggetta ad impugnazione trova espressa eccezione all’articolo 269 c.p.p. che rimanda alla previsione dell’articolo 271 c.p.p., comma 3, che impone al giudice in ogni stato e grado del processo la distruzione delle intercettazioni e dei supporti che le contengono se non piu’ utili, come del resto lo stesso articolo 269 c.p.p., comma 2, attribuisce alle parti interessate la possibilita’ di chiederne la distruzione al giudice che ha disposto l’intercettazione e non a quello che procede; in altri termini, quindi, se l’intercettazione e’ inutile ai fini dell’indagine, il giudice ne deve disporre la distruzione, sicche’ anche nel caso di procedimento archiviato il GIP avrebbe dovuto valutare la rilevanza o meno delle intercettazioni e stabilire se distruggerle o meno e quali; non avrebbe alcuna importanza, peraltro, la circostanza che il decreto di archiviazione sia suscettibile di revoca, cio’ in quanto la distruzione delle intercettazioni puo’ essere disposta anche dal giudice che le ha disposte e non dal giudice che procede ex articolo 269 c.p.p., comma 2, sicche’ non sussisterebbe alcun collegamento tra la modalita’ di definizione del procedimento e la decisione sulla distruzione delle intercettazioni; dall’altro lato, deduce il PM ricorrente, illegittima sarebbe anche l’interpretazione del GIP che ha ritenuto non legittimato il PM a richiedere la distruzione ritenendo che parti interessate ai sensi dell’articolo 269 c.p.p., comma 2, siano solo quelle private e non il PM; l’errore giuridico sarebbe a maggior ragione qui rilevabile trattandosi di procedimento contro ignoti, dove non esistono parti interessate e dove, quindi, l’unica parte dotata del potere di agire e’ il PM, donde la motivazione sarebbe anche illogica oltre che giuridicamente erronea.

3. Con requisitoria scritta depositata preso la cancelleria di questa Corte in data 30/06/2016, il P.G. presso la S.C. di Cassazione ha chiesto accogliersi il ricorso; in particolare, ha osservato il P.G., che il PM sia legittimato a proporre istanza di distruzione ex articolo 269 c.p.p. e’ stato affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 463 del 1994, evidenziando non solo come il PM possa avanzare la richiesta al GIP ma anche che, in tal caso, dev’essere disposto il rito camerale partecipato ex articolo 127 c.p.p. in quanto gli indagati o i soggetti intercettati potrebbero avere interesse alla distruzione delle registrazioni ma anche alla conservazione del materiale probatorio acquisito con sacrificio della propria sfera di riservatezza, sul quale, in futuro, in caso di riapertura delle indagini, potrebbe fondarsi a loro avviso un giudizio di non colpevolezza a loro vantaggio; ne discende, secondo il PG, che il provvedimento impugnato e’ abnorme in quanto il GIP da un lato adducendo che non ricorrono i presupposti ex articolo 269 c.p.p., comma 2, e, dall’altro, rifiutando de plano la richiesta di distruzione delle intercettazioni, non ha applicato il rito camerale cosi’ sottraendosi ad ogni forma di controllo del suo provvedimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso e’ fondato.

5. L’articolo 269 c.p.p. sotto la rubrica “Conservazione della documentazione”, disciplina le “sorti” delle conversazioni oggetto di intercettazione, stabilendo che “1. I verbali e le registrazioni sono conservati integralmente presso il pubblico ministero che ha disposto l’intercettazione. 2. Salvo quanto previsto dall’articolo 271, comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non piu’ soggetta a impugnazione (articolo 648 c.p.p.). Tuttavia gli interessati, quando la documentazione non e’ necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato l’intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell’articolo 127. 3. La distruzione, nei casi in cui e’ prevista, viene eseguita sotto controllo del giudice. Dell’operazione e’ redatto verbale”.

6. Quanto ai soggetti legittimati alla richiesta, la norma processuale si riferisce agli “interessati”, tra cui rientra sicuramente il PM; quanto all’interpretazione del comma secondo dell’articolo 269 c.p.p., laddove il GIP esclude l’applicabilita’ della norma ai procedimenti “archiviati” atteso il riferimento espresso alla sola “sentenza non piu’ soggetta ad impugnazione”, non v’e’ dubbio che la distruzione possa essere richiesta anche nei procedimenti per cui e’ disposta l’archiviazione.

7. Ritiene invero il Collegio anzitutto illegittima l’interpretazione del GIP che ha escluso dal novero di tali soggetti il PM. Ed invero, come correttamente dedotto dal PM ricorrente e, in sede di requisitoria scritta dal PG presso questa Corte, sulla questione si era incidentalmente gia’ pronunciata la Corte Costituzionale (Corte cost., sentenza 30 dicembre 1994, n. 463) che ebbe a dichiarare non fondata la questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 269 c.p.p., comma 2, ultima proposizione, nella parte in cui impone l’applicazione del rito camerale disciplinato dall’articolo 127 c.p.p. alla decisione del giudice per le indagini preliminari sulla richiesta del pubblico ministero, avanzata contestualmente all’istanza di archiviazione, volta alla distruzione della documentazione attinente a intercettazioni telefoniche, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 76 Cost., dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Torino. Come si evince dalla lettura stessa della sentenza, la Corte ritenne pacificamente che tra i soggetti legittimati a presentare la istanza ex articolo 269 c.p.p. rientrasse il PM, aggiungendo inoltre l’obbligo per il GIP di fissare l’udienza camerale ex articolo 127 c.p.p..

Sul punto, la Corte costituzionale ebbe ad osservare che e’ indubbio che la decisione giudiziale – contemplata dall’articolo 269 c.p.p., comma 2, – sulla richiesta, da chiunque formulata, relativa alla distruzione del materiale documentale attinente ad intercettazioni telefoniche incide in ogni caso sopra un diritto costituzionale quello alla riservatezza delle proprie comunicazioni dichiarato piu’ volte dalla Corte Costituzionale come un diritto inviolabile ai sensi dell’articolo 2 Cost. Pertanto, poiche’ anche nel caso in cui la richiesta di distruzione del materiale documentale sia avanzata dal pubblico ministero – in relazione ad intercettazioni ritenute non necessarie ai fini del procedimento – contestualmente alla istanza di archiviazione vengono in considerazione valori e interessi non diversi da quelli coinvolti allorche’ la richiesta di distruzione della documentazione delle intercettazioni venga presentata dagli interessati, l’interpretazione della norma nel senso che anche nella prima, come nella seconda ipotesi nonostante che solo per questo lo si preveda espressamente si impone l’applicazione del rito camerale di cui all’articolo 127 c.p.p., non soltanto e’ possibile ma e’ anzi l’unica compatibile con la salvaguardia dei principi costituzionali. Non puo’ ammettersi infatti che con la decisione con cui – come ben puo’ verificarsi – mentre si archivia il procedimento, si rigetti l’istanza di distruzione delle intercettazioni telefoniche, la conservazione di un materiale probatorio, acquisito con sacrificio di un diritto personale di carattere inviolabile, venga disposta senza una valutazione, in contraddittorio tra le parti, tanto del legame di necessarieta’, rispetto al procedimento, delle intercettazioni di cui e’ stata richiesta la distruzione, quanto della incidenza della decisione stessa sulle esigenze di tutela della riservatezza degli interessati. E d’altro canto, dato che la decisione di archiviazione, a differenza della sentenza non piu’ soggetta ad impugnazione, e’, per un verso, priva di stabilita’ nei suoi effetti, e, per altro, costituisce l’atto conclusivo di un procedimento conclusivo di una fase del procedimento caratterizzato dalla segretezza delle indagini eseguite, e’ ragionevole – precisa la Corte Costituzionale – che sia preservato in capo alle parti il diritto di essere sentite, in applicazione dell’articolo 127 c.p.p., riguardo all’eventuale utilita’ di uno strumento probatorio, acquisito con sacrificio della propria sfera di riservatezza, sul quale in futuro in caso di riapertura delle indagini, potrebbe fondarsi, ad avviso delle parti medesime, un giudizio di non colpevolezza a loro vantaggio.

8. A cio’, infine, va aggiunto come la stessa giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, richiesto dal pubblico ministero della procedura camerale per la distruzione di registrazioni telefoniche ritenuti inutili, rifiuta l’adempimento, adducendo che non ricorrono i presupposti di cui all’articolo 269 c.p.p., comma 2. E’ evidente, infatti, l’anomalia di una siffatta pronuncia, mediante la quale il giudice, rifiutando la prevista procedura camerale, pretende sottrarsi ad ogni controllo (5. Sez. 2, n. 1015, C.C. 22 febbraio 1994, Conidi; Sez. 5, n. 378 del 26/01/1994 – dep. 23/02/1994, P.M. in proc. Stefani, Rv. 197277).

Analogamente, piu’ di recente, si e’ ribadito che e’ abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, richiesto dall’indagato di provvedere alla distruzione della documentazione relativa alle intercettazioni telefoniche e ambientali ritenute inutili, rigetti “de plano” l’istanza omettendo di fissare la prescritta udienza camerale (Fattispecie nella quale questa stessa Sezione ha ritenuto necessario il contraddittorio per contemperare il diritto del richiedente a tutelare la sua riservatezza con l’interesse pubblico alla conservazione degli atti del procedimento, in ragione del fatto che, essendo solo archiviato, esso e’ sempre suscettibile di riapertura: Sez. 3, n. 24832 del 13/03/2013 – dep. 06/06/2013, Vasciarelli e altro, Rv. 255456).

9. Deve, pertanto, essere accolta l’impugnazione del PM ricorrente, con conseguente annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e trasmissione degli atti al tribunale di Lecce in diversa composizione monocratica, che si atterra’ al seguente principio di diritto:

“Tra i soggetti “interessati” che possono richiedere la distruzione della documentazione, cui si riferisce l’articolo 269 c.p.p., comma 2, vi rientra anche il Pubblico Ministero. Ne consegue che e’ abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, richiesto dal PM di provvedere alla distruzione della documentazione relativa alle intercettazioni ritenute inutili e relative ad un procedimento gia’ archiviato, rigetti “de plano” l’istanza ritenendo il PM non legittimato alla richiesta ed omettendo di fissare la prescritta udienza camerale (Fattispecie nella quale le operazioni di intercettazione erano state disposte in un procedimento contro ignoti)”.

P.Q. M.

La Corte annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al tribunale di LECCE per l’ulteriore corso

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