Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 17 novembre 2016, n. 48696

Va esclusa l’ipotesi delittuosa di cui all’articolo 567 c.p., comma 2, nel caso di dichiarazioni di nascita effettuate ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, articolo 15, in ordine a cittadini italiani nati all’estero e rese all’autorita’ consolare sulla base di certificato redatto dalle autorita’ ucraine che li indichi come genitori, in conformita’ alle norme stabilite dalla legge del luogo. (Non commette il reato di falso in atto di nascita la coppia che dichiara suo il figlio nato in Ucraina con la maternità surrogata se in qual paese la pratica è lecita)

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI penale

sentenza 17 novembre 2016, n. 48696

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARCANO Domenico – Presidente
Dott. GIANESINI Maurizio – Consigliere
Dott. COSTANZO Angelo – Consigliere
Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere
Dott. BASSI Alessandr – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore generale presso la Corte d’appello di Trieste;

nei confronti di:

(OMISSIS), nato in (OMISSIS);

(OMISSIS), nata in (OMISSIS);

avverso la sentenza 15/06/2015 della Corte d’appello di Trieste;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. ROSSI Agnello, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;

udito il difensore, Avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 6 giugno 2013, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Trieste ha assolto, perche’ il fatto non costituisce reato, (OMISSIS) e (OMISSIS) dal reato di cui all’articolo 110 c.p., e articolo 567 c.p., comma 2, loro contestato, per avere, producendo false certificazioni, alterato lo stato civile dei neonati (OMISSIS) e (OMISSIS), con particolare riferimento alla indicazione della (OMISSIS) quale madre dei minori, in effetti nati a seguito di fecondazione eterologa (con ovodonazione) e gravidanza con maternita’ surrogata in Ucraina. A sostegno del provvedimento liberatorio, il Giudice ha evidenziato, per un verso, che la legislazione ucraina ammette la c.d. surrogazione di maternita’ eterologa, sicche’ al termine della procedura prevista dalla legge, il nato viene considerato figlio della coppia contraente anche se uno solo dei due componenti ne sia il genitore naturale, con la conseguenza che i certificati di nascita dei due gemelli non possono considerarsi ideologicamente falsi. Per altro verso, che risulta carente o quantomeno insufficiente e/o contraddittoria la prova dell’elemento psicologico del delitto, avendo gli imputati agito nella consapevolezza che la c.d. surrogazione di maternita’ eterologa – sebbene non consentita in Italia – in Ucraina fosse pienamente lecita e che le certificazioni loro rilasciate fossero, pertanto, del tutto regolari, rimanendo estranea all’ambito penalistico la questione controversa, di diritto internazionale privato, concernente la trascrivibilita’ o meno dei certificati di nascita stranieri concernenti la filiazione da c.d. surrogazione di maternita’ eterologa. Infine, il Gup ha rilevato come le dichiarazioni rese dalla (OMISSIS) all’Ambasciata in Ucraina in ordine alla propria gravidanza fossero verosimilmente finalizzate, non a nascondere una pratica illegittima di maternita’ surrogata, ma a non rendere note, per comprensibili motivi di tutela dei gemelli, le particolari circostanze del loro concepimento.

2. Con il provvedimento oggetto del presente ricorso, la Corte d’appello ha confermato la sentenza assolutoria di primo grado, evidenziando come sussista un idoneo principio di prova che l’atto di nascita relativo ai gemelli (OMISSIS) possa essere stato formato nel rispetto della legge del luogo ove i bambini sono nati, all’esito di una c.d. maternita’ surrogata eterologa consentita dalla lex soci, avendo gli imputati prodotto documentazione concernente la scelta della donatrice per l’ovodonazione, da cui puo’ ragionevolmente desumersi il rispetto del procedimento specifico al cui regolare espletamento la legge ucraina subordina il riconoscimento della legittimita’ della maternita’ surrogata; d’altronde, la legge ucraina impone l’indicazione del nominativo della madre c.d. “sociale” quale genitore, dal punto di vista legale, del neonato.

3. Il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Trieste ricorre avverso la decisione deducendo i seguenti motivi.

3.1. Violazione di legge, per essere i Giudici della cognizione pervenuti al giudizio liberatorio sulla base di un’erronea applicazione della normativa ucraina in materia, luogo di nascita dei gemelli (OMISSIS). Il ricorrente evidenzia che, come risulta dall’articolo 123 del codice di famiglia ucraino, in tale Paese sono consentiti: a) l’impianto nell’utero di altra donna (madre surrogata) dell’embrione concepito da una coppia sposata; b) la donazione di ovociti nell’utero della stessa donna sposata ed infertile; c) l’inseminazione artificiale con seme fornito da donatore in caso di sterilita’ del marito. Neanche in Ucraina e’ consentita la filiazione da parte dei coniugi in caso di impianto nell’utero di una madre surrogata di un embrione concepito mediante fecondazione di un ovulo di altra donatrice con il seme del genitore, come avvenuto nella specie. D’altra parte, il Decreto Ministeriale Salute ucraino del 23 dicembre 2008, articolo 7, n. 771, consente la maternita’ surrogata in cinque casi, che presuppongono, i primi quattro, gravi patologie ed, il quinto, ripetuti fallimenti delle tecnologie supplementari riproduttive, situazione nella quale la signora (OMISSIS) – che, alla nascita dei gemelli, aveva 67 anni – non puo’ rientrare. Il ricorrente rileva pertanto che l’imputata non puo’ ritenersi legalmente madre dei minori neppure secondo la legge ucraina e che i certificati di nascita ucraini trascritti nei registri dell’anagrafe di Trieste sono affetti da falsita’ ideologica, con la conseguente integrazione della fattispecie incriminatrice contemplata dall’articolo 567 c.p., comma 2.

1.2. Violazione di legge in relazione alla disciplina dei rapporti genitoriali di minori generati da cittadini italiani e nati all’estero. Il ricorrente rileva che la materia e’ disciplinata, non dalla legge del luogo di nascita, bensi’ soltanto da quella nazionale, come prescritto dal diritto internazionale privato nella L. n. 218 del 1995, articoli 33 e 35. Nella specie, si tratta di minori figli di padre italiano, ma con una relazione materna incerta, sicche’ la qualita’ di madre della (OMISSIS) avrebbe dovuto essere accertata secondo l’ordinamento italiano, in forza del quale all’imputata non puo’ essere riconosciuta la qualita’ di madre naturale. Nel caso in cui si ritenesse l’atto di nascita formato nel rispetto della legge del luogo ove i bambini sono nati – dunque secondo la lex soci -, il fatto dovrebbe comunque essere riqualificato ai sensi dell’articolo 495 c.p., commi 1 e 2, n. 1, per avere gli imputati reso false dichiarazioni, idonee ad incidere sullo stato civile dei gemelli. Infine, il ricorrente ha evidenziato che, in relazione ad entrambi i delitti di cui agli articoli 567 e 495 c.p., sussiste la giurisdizione nazionale ai sensi dell’articolo 6 c.p., atteso che l’attivita’ decettiva non si e’ esaurita nel territorio straniero, ma si e’ sviluppata e conclusa in Italia, in quanto la falsita’ ideologica dei certificati di nascita ucraini o comunque la dichiarazione tesa ad ottenere la trascrizione degli atti di nascita formati all’estero (a Kiev) hanno esplicato effetto giuridico solo pervenendo all’ufficio di stato civile del comune di Trieste, mediante l’inoltro da parte dell’inconsapevole funzionario dell’ambasciata in Ucraina.

3.3. Mancanza, manifesta illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza dell’elemento soggettivo. Il ricorrente rileva che il delitto di cui all’articolo 567 c.p., comma 2, e’ punito a titolo di dolo generico, nella specie integrato, dal momento che gli imputati, se non fossero stati consapevoli della falsita’ della dichiarazione quanto alla discendenza dalla madre dei piccoli, non si sarebbero esposti al ridicolo quando hanno affermato, presso l’ambasciata di Kiev, che i gemelli erano stati “partoriti prematuramente” dalla (OMISSIS), signora che aveva all’epoca 67 anni. D’altra parte, il capo della Cancelleria Consolare dell’Ambasciata di Kiev aveva avvisato i coniugi (OMISSIS) del fatto che gli atti di nascita dei minori sarebbero stati scrupolosamente esaminati prima della trascrizione in Italia, che la surrogazione di maternita’ e’ vietata dalla L. 19 febbraio 2004, n. 40 e che, in caso di esito sfavorevole degli accertamenti, avrebbe potuto essere avviato nei loro confronti un procedimento penale e, nonostante cio’, gli imputati avevano insistito nella richiesta di trascrizione.

1.4. Mancanza, manifesta illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione in relazione all’elemento soggettivo del reato, la’ dove, anche qualora si ritenesse scusabile l’ignoranza della normativa ucraina e conseguentemente giustificata l’iscrizione dei minori nei registri di stato civile dell’Ucraina, cio’ non potrebbe consentire di ritenere scusabile l’elusione del divieto di maternita’ surrogata previsto e penalmente sanzionato dalla L. 19 febbraio 2004, n. 40. Cio’ tanto piu’ considerato che il Capo della Cancelleria Consolare ammoni’ gli imputati circa le conseguenze dell’elusione in Italia del divieto di surrogazione di maternita’ previsto dalla suddetta legge.

4. Nella memoria depositata in cancelleria, l’Avv. (OMISSIS), difensore degli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS), evidenzia che la legislazione ucraina, in particolare l’articolo 7 del decreto del ministero della salute ucraino del 23 dicembre 2008, n. 771, consente la maternita’ surrogata in diversi casi ed, in particolare, oltre che in presenza di gravi patologie, nell’ipotesi di ripetuti fallimenti delle tecnologie supplementari riproduttive, consentendo altresi’, in via residuale, anche il ricorso ad ovodonazione, come appunto nel caso in oggetto. Il certificato di nascita ucraino e’ dunque pienamente conforme alla legge di tale paese straniero, che richiede, quale unica condizione, la provenienza di almeno il 50% del patrimonio genetico dalla coppia committente. Per altro verso, il patrono pone in luce che gli imputati non hanno mai rilasciato nessuna dichiarazione all’ambasciata italiana di Kiev, ne’ all’ufficiale di stato civile del comune di Trieste. Evidenzia, inoltre, che la richiesta di trasmissione dell’atto di nascita all’anagrafe italiana per la successiva trascrizione, effettuata all’autorita’ consolare, e’ prevista obbligatoriamente dalla legge e non ha effetto alcuno sulle posizioni giuridiche coinvolte, sicche’, da un lato, non vale a mutare lo stato civile dei minori; dall’altro lato, non costituisce falsa attestazione o dichiarazione punibile ai sensi dell’articolo 567 c.p., comma 2, o dell’articolo 495, stesso codice. La legge ucraina prevede che l’atto di nascita sia formato indicando come genitori i componenti della coppia facente ricorso alla maternita’ surrogata ed, in particolare, impone l’indicazione quale genitore della madre sociale e committente. L’atto di nascita ucraino, in quanto formato in modo conforme alla lex loci, e’ suscettibile di divenire efficace nell’ordinamento italiano con la trascrizione. Il difensore degli imputati rileva altresi’ che non v’e’ alcuna prova che presso l’ambasciata d’Italia a Kiev i coniugi fossero stati avvertiti circa le possibili conseguenze della richiesta di trascrizione in Italia dell’atto di nascita ucraino. Infine, pone in luce come il disconoscimento del rapporto fra genitori e figli nati facendo ricorso a metodi di fecondazione assistita non disciplinati dalla legge comporterebbe un’inaccettabile lesione all’identita’ del figlio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato in relazione a tutte le deduzioni mosse e va, pertanto, respinto.

2. I Giudici della cognizione hanno pronunciato il giudizio liberatorio con la formula “perche’ il fatto non costituisce reato”, segnatamente, ritenendo non compiutamente acquisita la prova certa dell’elemento soggettivo del reato di alterazione di stato contestato agli imputati.

2.1. Come si e’ gia’ dato atto nel ritenuto in fatto, i decidenti di merito hanno rilevato come, per un verso, la legislazione ucraina consenta di fare ricorso alla cd. maternita’ surrogata eterologa, cioe’ con impianto e gestazione da parte di una donna terza rispetto alla coppia (c.d. utero in affitto) di ovuli conferiti da una donatrice, anch’essa terza rispetto alla coppia, e fecondati in vitro; come, dall’altro lato, in tale caso, il nato sia considerato dalla legge figlio dei coniugi committenti, con conseguente indicazione, nel certificato (ucraino) di nascita, quale genitrice della madre c.d. sociale, seppure non biologica.

Stante tale contesto normativo, i giudicanti di merito hanno dunque stimato non compiutamente provato il dolo del delitto di cui all’articolo 567 c.p., comma 2, ritenendo che gli imputati abbiano agito nella convinzione che le certificazioni di nascita dei due gemelli loro rilasciate in Ucraina – e presentate all’Ambasciata per l’inoltro in Italia – fossero del tutto regolari e, dunque, senza consapevolezza di commettere un’alterazione di stato.

3. Ritiene il Collegio che il ragionamento svolto nelle sentenze di primo e di secondo grado non presti il fianco a censure di ordine logico o giuridico, la’ dove i Giudici del merito hanno esplicitato in modo puntuale e coerente le ragioni di fatto e di diritto in forza delle quali abbiano reputato non univocamente provato l’elemento soggettivo del reato contestato.

3.1. Il delitto di alterazione di stato richiede il dolo generico e cioe’ la coscienza e volonta’ di rendere una dichiarazione non rispondente alla realta’ con specifico riguardo allo “stato civile di un neonato”. In conformita’, i Giudici triestini hanno ritenuto che gli imputati non abbiano inteso consapevolmente rendere una dichiarazione tesa ad alterare lo stato civile dei due gemelli nati in Ucraina a seguito di maternita’ surrogata con fecondazione eterologa (o che comunque non vi sia prova certa sul punto), in quanto i minori figuravano nel certificato di nascita, in aderenza alla lex soci, quali figli della coppia, con indicazione della (OMISSIS) quale loro madre, seppure – in effetti – solo sociale e non biologica. E’ dunque ragionevole il dubbio che gli imputato abbiano, in buona fede, ritenuto di essere legittimati ad avviare le procedure di trascrizione in Italia dei certificati di nascita, sui quali essi figuravano entrambi quali “genitori” dei neonati.

4. Ferma la correttezza della ritenuta mancanza del dolo, stima il Collegio che, nel caso di specie, faccia – a ben vedere – difetto anche l’elemento oggettivo del reato in contestazione, come, seppure solo incidentalmente, argomentato anche dal primo giudice di merito.

4.1. L’articolo 567 c.p., comma 2, punisce chiunque, nella formazione di un atto di nascita, alteri lo stato civile di un neonato mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsita’. L’incriminazione e’ volta a proteggere l’interesse giuridico facente capo al minore alla verita’ dell’attestazione ufficiale della propria ascendenza (Sez. 6, n. 4633 del 08/02/1994, Pijano ed altro, Rv. 19828401).

Nell’impostazione originaria del codice penale, la norma era volta a tutelare il diritto del minore a vedersi riconosciuta una discendenza secondo natura, cioe’ fondata sul rapporto di procreazione. L’ambito di tutela ed i presupposti per l’incriminazione sono mutati con l’evolversi nel tempo del concetto di stato di filiazione, non piu’ legato ad una relazione necessariamente biologica, ma sempre piu’ considerato quale legame giuridico. Si pensi, in particolare, alle situazioni – sempre piu’ attuali nella prassi – nelle quali il neonato sia figlio di una coppia che abbia fatto ricorso alle diverse tecniche di fecondazione artificiale offerte dalla medicina moderna. Si consideri inoltre che, dopo la sentenza della Corte costituzionale del 10 giugno 2014, n. 162 – che ha dichiarato l’incostituzionalita’ della L. 19 febbraio 2004, n. 40, nella parte in cui vietava la fecondazione artificiale cd. eterologa -, nel nostro ordinamento non e’ fatto piu’ divieto di fare ricorso all’ovodonazione ai fini della inseminazione in vitro.

Nel quadro legislativo attuale, il concetto di discendenza non ha, dunque, riguardo soltanto ad un fatto genetico, ma assume una connotazione giuridico-sociale, dal momento che, oltre al legame biologico fra genitori e figlio, viene conferita dignita’ anche ad un legame di genitorialita’ in assenza di una relazione genetica, in quanto conseguente al ricorso alle tecniche di fecondazione artificiale (omologa o eterologa) secondo la disciplina fissata dalla citata L. n. 40, come modificata dal Giudice costituzionale con la sentenza n. 162 del 2014. Il nostro ordinamento riconosce dunque, in parallelo al concetto di genitorialita’ biologica, anche un concetto di genitorialita’ legale.

A tale proposito, nel dichiarare l’incostituzionalita’ del divieto di procreazione medicalmente assistita (PMA) eterologa per difetto di ragionevolezza – la Corte costituzionale ha rilevato come la Costituzione non presupponga una nozione di famiglia inscindibilmente correlata alla presenza di figli e come, nondimeno, il progetto di formazione di una famiglia caratterizzata dalla presenza di figli, “anche indipendentemente dal dato genetico”, sia favorevolmente considerata dall’ordinamento giuridico, in applicazione di principi costituzionali, come dimostra la regolamentazione dell’istituto dell’adozione. Il Giudice delle leggi ha dunque evidenziato come “il dato della provenienza genetica non costituisce un imprescindibile requisito della famiglia stessa” (v. nella motivazione della sentenza n. 162/2014).

4.2. Non v’e’ pertanto materia per ravvisare il delitto di alterazione di stato nella richiesta di registrazione dell’atto di nascita di un figlio avuto da una coppia di coniugi facendo ricorso a tali pratiche, seppure in assenza di un rapporto di discendenza strettamente genetica con il minore. Secondo la normativa nazionale, e’ infatti considerato figlio di una coppia tanto il neonato generato con almeno l’uno o l’altro dei gameti (ovociti o spermatozoi) provenienti da uno dei due componenti della coppia, quanto il neonato generato con entrambi i gameti donati da terze persone. Nell’uno e nell’altro caso, a condizione che l’embrione fecondato in vitro sia poi impiantato nell’utero della donna che partorira’ il neonato, la’ dove la vigente disciplina in materia riconosce la veste di “madre” in via esclusiva a colei che porti avanti la gravidanza e partorisca il neonato.

5. Giusta l’espressa previsione della L. 19 febbraio 2004, n. 40, articolo 12, comma 6, nel nostro ordinamento continua invece ad essere non consentita, con un divieto rafforzato da sanzione penale, la c.d. surrogazione di maternita’ (c.d. utero in affitto).

Tuttavia, non tutti gli Stati vietano il ricorso alla maternita’ surrogata. Tale pratica e’ lecita e largamente diffusa in altri Paesi europei ed extraeuropei, quali la Gran Bretagna, gli Stati Uniti, Israele, la Russia o l’India, per citarne solo alcuni. In particolare, detta procedura e’ consentita nella Repubblica dell’Ucraina, ove la maternita’ surrogata e’ ammessa anche a seguito di fecondazione artificiale eterologa (cioe’ con gli ovociti di una donatrice).

A prescindere dai delicati interrogativi di ordine etico posti dal ricorso alla procedura di fecondazione artificiale eterologa, la circostanza che tale procedimento sia vietato dalla normativa italiana ma ammesso in altri ordinamenti e’ foriera di diverse problematiche di ordine giuridico, in ambito amministrativo, civile e penale. Si pensi al tema controverso della possibilita’ o meno di iscrivere nei registi di stato civile l’atto di nascita di bambino nato all’estero facendo ricorso a tale metodologia; alla questione concernente la sussistenza o meno dei presupposti della dichiarazione dello stato di adattabilita’ del minore nel caso in cui l’atto si ritenga non registrabile; al nodo ermeneutico – che appunto qui viene in rilievo – circa la sussistenza o meno in detto caso dei presupposti del delitto di alterazione di stato ex articolo 567 c.p., comma 2, piuttosto che di quello di falsa dichiarazione ad un pubblico ufficiale circa l’identita’ o qualita’ personali ex articolo 495 c.p..

6. Prima di passare alla disamina del profilo penale, occorre rilevare che la L. 31 maggio 1995, n. 218, articolo 65, regola l’efficacia e la trascrivibilita’ in Italia degli atti stranieri in materia di filiazione e ne subordina l’iscrizione alla non contrarieta’ all’ordine pubblico, oltre che al rispetto dei diritti essenziali della difesa.

6.1. Nel definire l’ambito del citato articolo 65, con particolare riguardo al divieto di trascrizione in caso di contrasto con l’ordine pubblico, la Prima Sezione Civile di questa Corte ha avuto modo di chiarire, per un verso, che secondo l’ordinamento italiano e’ madre colei la quale partorisca il nato (articolo 269 c.c., comma 3); per altro verso, che la L. n. 40 del 2004, articolo 12, (gia’ sopra ricordato) fa espresso divieto di surrogazione di maternita’ e che tale divieto “e’ certamente di ordine pubblico, come suggerisce gia’ la previsione della sanzione penale, di regola posta appunto a presidio di beni giuridici fondamentali. Vengono qui in rilievo la dignita’ umana – costituzionalmente tutelata – della gestante e l’istituto dell’adozione, con il quale la surrogazione di maternita’ si pone oggettivamente in conflitto perche’ soltanto a tale istituto, governato da regole particolari poste a tutela di tutti gli interessati, in primo luogo dei minori, e non al mero accordo delle parti, l’ordinamento affida la realizzazione di progetti di genitorialita’ priva di legami biologici con il nato” (nella motivazione della sentenza Cass. civile, Sez. 1, n. 24001, del 11/11/2014, Rv. 633634). Va precisato che, nel caso sottoposto al vaglio della Prima Sezione Civile, si trattava di bambino nato a seguito di maternita’ surrogata eterologa in assenza di un qualunque legame biologico fra i genitori committenti ed il minore.

6.2. Sulla materia si e’ pronunciata anche la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Quinta Sezione, nelle sentenze “gemelle” rese il 26 giugno 2014 nei confronti della Francia, sui ricorsi n. 65192/11 (Mennesson c. Francia) e n. 65941/11 (Labassee c. Francia), in casi analoghi di rifiuto di procedere alla trascrizione nei registri dello stato civile (francese) degli atti di nascita di minori nati negli U.S.A. a seguito di surrogazione di maternita’. In tali arresti, il Giudice Europeo ha riconosciuto un ampio margine di apprezzamento discrezionale ai singoli Stati sul tema della maternita’ surrogata, viste le implicazioni di ordine etico della materia, e tuttavia ha ritenuto che detto margine debba essere superato nel caso in cui – come quelli sottoposti al proprio vaglio – il mancato riconoscimento giuridico riguardi un rapporto di filiazione nel quale uno dei due genitori committente sia anche genitore biologico (nella specie, il padre, trattandosi appunto di surrogazione di maternita’ eterologa). In relazione a tali casi, a giudizio della Corte di Strasburgo, e’ invero ravvisabile un contrasto con l’articolo 8 della Convenzione EDU, la’ dove il mancato riconoscimento nel diritto francese del legame di filiazione tra i ricorrenti nuoce alla vita famigliare sotto vari profili e realizza una lesione dell’identita’ delle persone e del diritto al rispetto della vita privata del minore.

7. L’inoltro dell’atto di nascita di un minore nato all’estero ai registri di stato civile nazionali e’ disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

7.1. In particolare, a norma dell’articolo 15, commi 1 e 2, del citato decreto, “Le dichiarazioni di nascita (e di morte) relative a cittadini italiani nati (o deceduti) all’estero sono rese all’autorita’ consolare. 2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 devono farsi secondo le norme stabilite dalla legge del luogo alle autorita’ locali competenti, se cio’ e’ imposto dalla legge stessa. In questi casi copia dell’atto e’ inviata senza indugio, a cura del dichiarante, all’autorita’ diplomatica o consolare”. A mente dell’articolo 17, comma 1, stesso decreto “L’autorita’ diplomatica o consolare trasmette ai fini della trascrizione copia degli atti e dei provvedimenti relativi al cittadino italiano formati all’estero all’ufficiale dello stato civile del comune in cui l’interessato ha o dichiara che intende stabilire la propria residenza, o a quello del comune di iscrizione all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o, in mancanza, a quello del comune di iscrizione o trascrizione dell’atto di nascita, ovvero, se egli e’ nato e residente all’estero, a quello del comune di nascita o di residenza della madre o del padre di lui, ovvero dell’avo materno o paterno. Gli atti di matrimonio, se gli sposi risiedono in comuni diversi, saranno inviati ad entrambi i comuni, dando ad essi comunicazione del doppio invio. Nel caso in cui non e’ possibile provvedere con i criteri sopra indicati, l’interessato, su espresso invito dell’autorita’ diplomatica o consolare, dovra’ indicare un comune a sua scelta”.

In sintesi, l’atto di nascita del cittadino italiano nato all’estero, formato dall’autorita’ competente del Paese ove appunto sia avvenuta la nascita, deve essere presentato presso l’autorita’ diplomatica o consolare italiana ai fini dell’inoltro all’ufficiale di stato civile in Italia per la successiva registrazione.

8. Svolte tali premesse di diritto privato internazionale, va rilevato che, come dato conto dai giudici della cognizione nel presente procedimento (ed incidentalmente evidenziato anche da questa Corte civile nella sentenza n. 24001 del 2014 sopra citata), la legge ucraina ammette il ricorso alla surrogazione di maternita’ a condizione che il 50% del patrimonio genetico del nascituro provenga dalla coppia committente, mentre – secondo la normativa di tale Paese – il contratto di surrogazione di maternita’ e’ nullo allorquando manchi un qualunque legame biologico del nato con la coppia.

8.1. Pertanto, a prescindere dall’aspetto amministrativo concernente la possibilita’ di riconoscere in Italia il rapporto di filiazione in caso di minore nato a seguito di c.d. maternita’ surrogata eterologa (tema rispetto al quale non si potra’ prescindere dalle indicazioni date dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nelle gia’ ricordate sentenze “gemelle” del 26 giugno 2014), il certificato di nascita di un bambino nato in Ucraina facendo ricorso a detta pratica deve ritenersi perfettamente legittimo secondo la lex loci allorquando la meta’ del suo patrimonio genetico provenga da uno dei genitori committenti.

Tanto vale per i certificati di nascita dei gemelli (OMISSIS), la’ dove – secondo la ricostruzione in fatto compendiata nelle sentenze di merito – (OMISSIS) e’ il padre biologico dei minori.

8.2. Ne’ la legittimita’ di tali atti di nascita puo’ ritenersi validamente messa in dubbio dal rilievo mosso dal Procuratore generale ricorrente la’ dove ha – del tutto assertivamente – sostenuto che, nella specie, non sarebbe riscontrabile la situazione contemplata dal quinto caso previsto dal Decreto Ministeriale della Salute ucraino 23 dicembre 2008, n. 771, articolo 7 – quello legittimante il ricorso alla maternita’ surrogata eterologa in caso di ripetuti fallimenti delle tecnologie supplementari riproduttive -, dal momento che (OMISSIS) aveva, alla nascita dei gemelli, l’eta’ di 67 anni. L’osservazione – per quanto ineccepibile dal punto di vista storico e anagrafico – di per se’ non esclude che l’imputata avesse in effetti gia’ fatto inutilmente ricorso in passato alle tecnologie supplementari riproduttive e versasse, pertanto, nella condizione di poter legittimamente accedere (in Ucraina) alla maternita’ surrogata eterologa ai sensi del citato articolo 7.

9. Tirando le fila delle considerazioni sopra svolte, giudica il Collegio che, nella specie, non ricorrano i presupposti per ritenere integrata, sotto il profilo materiale, la condotta sanzionata dall’articolo 567 c.p., comma 2.

Come si e’ gia’ rilevato, siffatta fattispecie si realizza ogni volta in cui un soggetto, al fine di formare un atto di nascita, alteri lo stato civile di un neonato mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsita’.

Orbene, nell’ipotesi sottoposta al vaglio di questo Collegio, i certificati di nascita dei gemelli (OMISSIS) stilati in Ucraina – che gli imputati hanno consegnato all’autorita’ consolare per la successiva trascrizione nei registri di stato civile ai sensi del combinato disposto del citato Decreto n. 396 del 2000, articoli 15 e 17, – non integrano una “falsa” certificazione o attestazione, la’ dove risultano, di contro, legittimi secondo la lex soci. Essi non costituiscono il frutto un’attivita’ decettiva ne’ possono ritenersi comunque ideologicamente falsi, in quanto – per quanto dato conto dai Giudici della cognizione – risultano essere stati validamente formati nel rispetto della legge del Paese di nascita dei bambini. Come si e’ ampiamente rilevato, l’Ucraina ammette la maternita’ surrogata eterologa nel caso in cui il patrimonio biologico del minore appartenga per il 50% ai genitori committenti, situazione che appunto ricorre nel caso di specie, di tal che, ai fini del rilascio dei certificati di nascita in tale Paese, i due imputati non avevano bisogno di porre in essere alcun artificio o raggiro.

Ne discende che i certificati di nascita dei gemelli (OMISSIS) – impregiudicata ogni valutazione delle competenti autorita’ amministrative circa la loro trascrivibilita’ o meno nei registri di stato civile nazionali – non possono ritenersi ideologicamente falsi. Il che esclude la materialita’ del reato oggetto di contestazione.

Per le medesime ragioni, non v’e’ spazio per la riqualificazione giuridica del fatto ai sensi dell’articolo 495 c.p., sollecitata – in via subordinata – dalla parte pubblica ricorrente.

10. Conclusivamente, va dunque ribadito il principio di recente affermato da questa Corte in casi simili a quello di specie, alla stregua del quale va esclusa l’ipotesi delittuosa di cui all’articolo 567 c.p., comma 2, nel caso di dichiarazioni di nascita effettuate ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, articolo 15, in ordine a cittadini italiani nati all’estero e rese all’autorita’ consolare sulla base di certificato redatto dalle autorita’ ucraine che li indichi come genitori, in conformita’ alle norme stabilite dalla legge del luogo (Sez. 5, n. 13525 del 10/03/2016, P.M. in proc. E. e altro, Rv. 266672; Sez. 6 n. 8060 del 11/11/2015, dep. 2016, P.M. in proc. L. e altro, Rv. 266167).

P.Q.M.

rigetta il ricorso del pubblico ministero

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