Trattenere a bordo di un veicolo una persona che voglia scendere, proseguendo la marcia in modo che essa non possa abbandonare il veicolo senza rischiare una lesione della propria integrità fisica, integra il reato di sequestro di persona
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE
SENTENZA 17 gennaio 2017, n.1964
Ritenuto in fatto
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro, in riforma di quella del G.I.P. del Tribunale di Crotone appellata da C.S. , lo assolveva da un’imputazione per insussistenza del fatto e lo proscioglieva da altre due per improcedibilità per difetto di querela; confermava la condanna per i delitti di sequestro di persona (capo A), violenza sessuale, previa esclusione dell’aggravante contestata, e rapina aggravata, riuniti per continuazione e rideterminava la pena in anni quattro di reclusione ed Euro 1.000 di multa, con le conseguenti pene accessorie.
Secondo le imputazioni, mentre circolava a bordo di un’autovettura su cui viaggiava K.Y.V. , una prostituta con cui aveva concordato una prestazione sessuale, C. aveva deviato il tragitto allontanandosi dal centro cittadino di (…), nonostante le richieste della donna di ritornare in città e, arrestata la marcia del veicolo in una strada di campagna, aveva afferrato la donna per i capelli e le aveva morso la guancia e la spalla, così da impedirle la fuga, costringendola a subire un rapporto sessuale completo; si era poi impossessato degli effetti personali della vittima, del telefono cellulare e di una torcia sottraendoli dalla borsa della K. .
La responsabilità per il delitto di violenza sessuale non è oggetto di ricorso.
Con riferimento al delitto di sequestro di persona, l’appellante aveva sostenuto che, poiché la persona offesa era salita sull’autovettura liberamente e non aveva intimato all’imputato di fermarsi e di farla scendere (limitandosi a chiedere di ritornare indietro), la privazione della libertà, se vi era stata, era assorbita in quella funzionale alla consumazione della violenza sessuale attraverso il mutamento del rapporto pattuito.
L’appellante aveva contestato anche la responsabilità per la rapina, sostenendo l’inattendibilità della persona offesa, in quanto mossa da risentimento nei confronti del cliente per la violazione degli accordi, e sottolineando l’esito negativo della perquisizione operata nel veicolo e nel domicilio dell’imputato; in via subordinata aveva contestato la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 628, comma 3, n. 2 c.p., atteso che essa avrebbe dovuto essere ricondotta nell’orbita della violenza sessuale.
Secondo la Corte territoriale, il racconto della donna – secondo cui, dopo il rapporto sessuale, l’uomo aveva cominciato a frugare nella sua borsa e a perquisirla alla ricerca di soldi – era coerente con la circostanza che C. non aveva previsto che la K. si sarebbe gettata dall’autovettura in movimento per liberarsi; a quel punto la sottrazione di telefono cellulare e documenti era diretta ad impedire di invocare aiuto.
Sussisteva anche il delitto dí sequestro di persona: l’accordo tra cliente e prostituta era nel senso di non allontanarsi dal luogo dove la stessa lavorava; quando l’imputato lo aveva violato, la persona offesa aveva vanamente rappresentato la propria contrarietà, chiedendogli di tornare indietro; in questo modo era stata violata la libertà di locomozione della K. , né la successiva consumazione spontanea del rapporto sessuale contraddiceva tale affermazione, atteso che la donna lo aveva giustificato con il timore nei confronti dell’uomo, che aveva mostrato di innervosirsi.
Ricorre per cassazione il difensore di C.S. , deducendo distinti motivi.
In un primo motivo si deduce vizio della motivazione con riferimento alla mancata esclusione del delitto di sequestro di persona.
Nel caso in esame, la privazione della libertà era derivata dalla circostanza che C. si era diretto verso un luogo diverso e più isolato rispetto a quello dove la donna avrebbe voluto consumare il rapporto sessuale: ma ciò conseguiva alla volontà dell’imputato di non commettere il reato di atti osceni nel centro cittadino, senza che la deviazione avesse comportato l’allungamento del tempo necessario per la consumazione della violenza sessuale, atteso che la persona offesa era consapevole e consenziente rispetto al rapporto.
Secondo il ricorrente, per la consumazione del reato di sequestro di persona non era sufficiente l’invito rivolto dalla vittima all’imputato a tornare indietro rispetto alla direzione intrapresa, essendo necessaria una manifestazione esplicita di dissenso che rendesse C. consapevole di trasportare la donna in stato di costrizione.
In definitiva, lo stato di costrizione della vittima era coinciso con la durata del rapporto sessuale, cosicché il delitto di sequestro di persona doveva ritenersi assorbito da quello di violenza sessuale.
In un secondo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione con riferimento alla condanna per il delitto di rapina.
La narrazione della persona offesa circa la sottrazione degli oggetti era contraddittoria e priva di riscontri, tenuto conto che la perquisizione a carico di C. aveva avuto esito negativo.
In un terzo motivo si deduce vizio della motivazione con riferimento alla mancata esclusione dell’aggravante di cui all’art. 628, comma 3, n. 2 c.p..
La Corte aveva correlato la circostanza con il pregresso sequestro di persona posto in essere dall’imputato: ma la stessa persona offesa aveva raccontato di essere uscita dall’autovettura per paura, dimostrando che la costrizione cui era sottoposta non era assoluta.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il ricorrente censura la condanna per il delitto di sequestro di persona sotto due profili: perché la privazione della libertà di locomozione della vittima si era concretizzata esclusivamente nel momento della violenza sessuale e, quindi, il delitto contestato avrebbe dovuto essere assorbito in quello più grave; e, in secondo luogo, perché la mancanza di una manifestazione esplicita di dissenso da parte della persona offesa rispetto alla direzione intrapresa dall’autovettura dell’imputato non avrebbe reso lo stesso consapevole di trasportare una donna in stato di costrizione fisica.
I due argomenti sono collegati: l’accoglimento del secondo, infatti, riduce il tempo in cui la K. è stata privata della libertà di locomozione alla fase del rapporto sessuale e, quindi, rende plausibile il primo.
Ma la sentenza motiva adeguatamente in ordine alla manifestazione di volontà da parte della vittima nei confronti di C. , quando egli si era avviato verso la periferia della città: la donna, infatti, aveva detto di essere contraria ad allontanarsi dal suo luogo di lavoro e aveva chiesto di ritornare a (…), ma l’imputato aveva proseguito la marcia verso un luogo isolato.
La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che trattenere a bordo di un veicolo una persona che voglia scendere, proseguendo la marcia in modo che essa non possa abbandonare il veicolo senza rischiare una lesione della propria integrità fisica, integra il reato di sequestro di persona (Sez. 5, n. 1479 del 04/12/1991 – dep. 12/02/1992, Radaelli, Rv. 18909301; Sez. 5, n. 12244 del 15/10/1980 – dep. 21/11/1980, Frau, Rv. 14672701); ciò in quanto il delitto è integrato da qualsiasi condotta che privi la vittima della libertà fisica e di locomozione, sia pure non in modo assoluto, per un tempo apprezzabile, a nulla rilevando la circostanza che il sequestrato non faccia alcun tentativo per riacquistare la propria libertà di movimento, non recuperabile con immediatezza, agevolmente e senza rischi (Sez. 3, n. 15443 del 26/11/2014 – dep. 15/04/2015, M e altro, Rv. 26334001); quindi anche quando la condotta dell’imputato lasci residuare una possibilità di fuga, attuabile però soltanto con iniziative imprudenti, comportamenti elusivi della vigilanza e, comunque, con mezzi artificiosi la cui adozione sia scoraggiata dal timore di ulteriori pericoli e danni alla persona (Sez. 4, n. 7962 del 06/12/2013 – dep. 19/02/2014, L, Rv. 25927801).
In sostanza, la circostanza che la persona offesa fosse salita spontaneamente sull’autovettura è irrilevante: la restrizione della sua libertà era iniziata quando ella, avvedutasi della direzione presa dall’automezzo condotto dall’imputato, contrariamente agli accordi, aveva chiesto di tornare indietro senza esito, perché C. aveva continuato a procedere nella direzione da lui decisa senza fermare il veicolo e, così, rendendo pericoloso per la persona offesa l’operazione (successivamente compiuta riportando escoriazioni) di scendere mentre esso era in moto.
Esattamente, pertanto, la Corte ha negato l’assorbimento del reato di sequestro in quello di violenza sessuale: il sequestro di persona si è protratto per un periodo di tempo ben superiore a quello della violenza sessuale.
Il secondo motivo – concernente il delitto di rapina – è inammissibile.
In realtà, il ricorrente propone considerazioni in fatto concernenti l’attendibilità della persona offesa nel suo racconto relativo alla sottrazione degli oggetti descritti nel capo di imputazione, messa in dubbio sia dal rancore che avrebbe mosso la K. nei confronti del cliente, sia dall’esito negativo della perquisizione operata nei confronti di C. .
Si tratta di una sollecitazione a questa Corte a sovrapporre la propria valutazione di merito a quella espressa dalla Corte territoriale, senza che sia affatto dimostrata la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata: in effetti, il ricorrente contesta soltanto il passaggio in cui si ritiene verosimile la perquisizione della donna anche nelle ‘parti intime’, senza tenere conto che ad essere stata sottratta – mediante l’allontanamento con l’autovettura e abbandono della donna in un luogo isolato – era la borsa della K. contenente anche il telefono cellulare.
Anche il terzo motivo di ricorso è infondato.
Il ricorrente richiama la pronuncia di questa Corte secondo cui, quando la privazione della capacità di agire non abbia una durata limitata al tempo strettamente necessario alla consumazione del delitto di rapina, ma ne preceda o ne segua l’attuazione, in ogni caso protraendosi oltre il suddetto limite temporale, è preclusa, in ragione del principio di specialità, la possibilità della applicazione dell’aggravante prevista dall’art. 628 comma terzo n. 2 c.p., che rimane assorbita dal concorrente reato di sequestro di persona (Sez. 2, n. 3604 del 08/01/2014 – dep. 24/01/2014, Palanza e altro, Rv. 25854901).
In realtà, la ricostruzione dei fatti da parte della Corte territoriale è nel senso di una successione cronologica del delitto di sequestro di persona (compiuto nella fase in cui C. si era allontanato dal centro di (…) contro la volontà della K.), della violenza sessuale e della rapina: il pregresso reato di sequestro di persona aveva fatto sì che la rapina si consumasse in una condizione in cui la vittima si trovava nell’incapacità di agire, ma la limitazione della libertà di locomozione si era già esaurita in precedenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
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