Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 13 luglio 2017, n. 34354

Inammissibile la dichiarazione di ricusazione del giudice se gli attriti sono sorti in ambito processuale

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 13 luglio 2017, n. 34354

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSI Elisabetta – Presidente

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere

Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere

Dott. DI STASI Antonella – rel. Consigliere

Dott. CIRIELLO Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS) il (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 06/06/2016 della Corte di appello dell’Aquila;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa DI STASI Antonella;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa LOY Maria Francesca, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso e l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 616 c.p.p..

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 6.6.2016, la Corte di appello dell’Aquila dichiarava inammissibili le dichiarazioni di ricusazione proposte da (OMISSIS), ai sensi del combinato disposto dell’articolo 37 c.p.p., comma 1, lettera a) e articolo 36 c.p.p., comma 1, lettera d), nei confronti della Dott.ssa (OMISSIS) nell’ambito dei procedimenti penali n. 8988 RGNR Proc. Rep. Pescara e n. 1653/09 RGNR Proc. Rep. Pescara.

Le dichiarazioni di ricusazione proposte si fondavano sulla esistenza di “grave inimicizia” tra il ricusante e la Dott.ssa (OMISSIS), per essere quest’ultima indagata in altro procedimento penale nel quale il ricusante sarebbe persona offesa nonche’ sul comportamento anomalo che sarebbe stato tenuto nel procedimento n. 1653/2009 RGNR Proc. Rep. Pescara, per l’ammissione della posizione di alcune persone offese nonostante le contrarie emergenze documentali.

La Corte territoriale riteneva che i fatti esposti non integrassero l’ipotesi di ricusazione prospettata, in quanto non dimostrata l’esistenza di rapporti personali estranei al processo tali da comprovare la dedotta grave inimicizia ne’ il carattere anomalo della condotta processuale della Dott.ssa (OMISSIS).

2. Avverso tale ordinanza ha proposto personalmente ricorso per cassazione (OMISSIS), deducendo quale motivo di ricorso la violazione degli articoli 41, 37 c.p.p. e articolo 36 c.p.p., lettera d) ed h).

Argomenta che la Corte territoriale, in violazione degli articoli 41, 37 c.p.p. e articolo 36 c.p.p., lettera d) ed h), non avrebbe assunto le necessarie informazioni per verificare il comportamento tenuto dal giudice ricusato nel corso dell’udienza del 16.5.2016 e la pendenza dei procedimenti penali, che vedevano il giudice ricusato in veste di indagato e il ricorrente in veste di persona offesa.

Chiede, pertanto, l’annullamento del provvedimento impugnato e l’accoglimento delle dichiarazioni di ricusazione proposte.

Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte ha rassegnato ex articolo 611 c.p.p. le proprie conclusioni, rimarcando la palese inammissibilita’ del motivo di ricorso per insussistenza della causa di ricusazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile perche’ basato su motivi manifestamente infondati.

Va osservato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la dichiarazione di ricusazione ha carattere rigorosamente formale per quanto attiene sia ai termini che alle modalita’ di presentazione, e dunque anche con riguardo all’allegazione della documentazione a sostegno dei motivi addotti (Sez. 6, n. 4856 del 21/10/2014, dep. 02/02/2015, Rv. 262052).

La sanzione di inammissibilita’, che l’articolo 41 c.p.p. fa discendere dal mancato rispetto dell’articolo 38 c.p.p., comma 3, si applica anche come conseguenza della mancata produzione dei documenti idonei a comprovare l’esistenza della causa di ricusazione ovvero dei presupposti legittimanti l’esercizio di tale strumento processuale (Sez. 1, n. 7890 del 28/01/2015, Rv. 262324).

Inoltre, secondo principio consolidato che va ribadito, l’inimicizia deve radicarsi, per rilevare quale causa di ricusazione, in rapporti personali estranei al processo e ancorati a circostanze oggettive, rapporti neppure astrattamente allegati dal ricorrente, mentre la condotta endoprocessuale puo’ venire in rilievo solo quando presenti aspetti talmente anomali e settari da costituire momento dimostrativo di una inimicizia maturata all’esterno essendo indice di malafede, di dolosa scorrettezza, di vero e proprio abuso della funzione da parte del giudice stesso, che finisce cosi’ per abdicare al proprio ruolo di giudice terzo e imparziale (Sez. 5, n. 11968 del 26/02/2010, Rv. 246557; Sez. 5, n. 3756 del 16/12/2004, Rv. 231399; Sez. 6, n. 30577 del 31/01/2003, Rv. 225458; Sez. 6, n. 316 del 19/01/2000, Rv. 215740); ne consegue che le decisioni prodromiche a quelle sulla colpevolezza o sull’innocenza – quali quelle in materia di ammissione o revoca delle prove, ovvero di rigetto di richieste di definizione anticipata del giudizio ex articolo 129 c.p.p., ovvero, ancora, di ammissione delle parti civili, di rigetto di richieste di rinvio o di fissazione di udienza straordinarie – esulano dal concetto di inimicizia grave, cosi’ come da quello di anticipazione indebita del proprio convincimento da parte del giudice, in quanto, attenendo tutte ad aspetti endoprocessuali e in definitiva alle modalita’ di gestione del processo da parte del giudice, costituiscono manifestazione del normale esercizio della funzione giurisdizionale, come tali soggette agli ordinari rimedi previsti dall’ordinamento (Sez. 5, n. 5602 del 21/11/2013, dep. 04/02/2014, Rv. 258867; Sez. 2, n. 37090 del 25/06/2003, Rv. 226917).

Del pari l’assunzione di iniziative da parte del giudicabile nei confronti del giudice del procedimento che lo riguarda (quali ad esempio presentazione di querela o denuncia, oppure instaurazione di cause per risarcimento danni – Sez. 6, n. 2273 del 17/12/2002, dep. 17/01/2003, Rv. 223467; Sez. 6, n. 45512 del 14/12/2010, Rv. 248958; Sez. 6, n. 38176 del 22/09/2011, Rv. 250780 – ovvero ricorsi alla corte di Strasburgo, Sez. 5, n. 5602 del 21/11/2013, dep. 04/02/2014, Rv. 258867, cit.), non vale a radicare la grave inimicizia legittimante la dichiarazione di ricusazione dovendo l’inimicizia essere reciproca mentre in tali casi, essa e’ semmai a senso unico da parte del ricusante.

3. Nella specie, l’ordinanza impugnata con congrua motivazione ha fatto buon governo dei principi di diritto suesposti, ritenendo correttamente inammissibili le istanze di ricusazioni, peraltro non corredate da documentazione a supporto, per non integrare i fatti l’ipotesi di ricusazione prevista dall’articolo 37 c.p.p., lettera a).

Ne’ e’ fondata la censura circa il mancato esercizio dei poteri istruttori da parte della Corte territoriale, ostando a una tale possibilita’ la giurisprudenza di questa Suprema Corte, che ritiene trattasi di potere il cui esercizio e’ funzionale alla decisione sul merito della ricusazione, nel caso in cui sia stata ritenuta ammissibile la relativa dichiarazione, ipotesi che non ricorre nella specie (cfr. Sez. 6, n. 2949 del 16/12/2009, dep. 22/01/2010, Rv. 245809; Sez. 5, n. 42889 del 21/10/2010, Rv. 248776).

3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’articolo 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’ (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

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