Il ricorso in Cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per errata qualificazione del fatto deve ritenersi limitata alle ipotesi in cui si tratti di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo escludersi l’ammissibilità dell’impugnazione che richiami aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione
Suprema Corte di Cassazione
sezione III penale
sentenza 11 luglio 2016, n. 28747
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza in data 8 ottobre 2016, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Modena ha applicato, su accordo delle parti, a C.A. la pena di anni uno di reclusione in ordine ai reati di cui agli artt. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capo a), 3 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capo b), fatti accertati in Modena nel maggio 2014.
2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso A.C., a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l’annullamento deducendo, con un unico motivo, la violazione di legge processuale e pena in relazione alla mancata pronuncia di sentenza ex art. 129 cod.proc.pen. e, con riferimento al capo b), errata qualificazione giuridica del fatto contestato. Argomenta il ricorrente che l’illegittima detrazione Iva, l’applicazione di Iva agevolata e la violazione dell’obbligo di autofatturazione e la mancata registrazione di fatture in contabilità non integrerebbero il fatto di reato contestato trattandosi di condotte prive di rilevanza penale.
3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato.
Considerato in diritto
4. II ricorso è infondato.
Va precisato, in via preliminare, come il ricorrente, pur in presenza di una specifica motivazione (vedi pag. 2 della sentenza) circa gli elementi dai quali il giudice ha tratto il convincimento della penale responsabilità, non indichi alcun elemento che il giudice stesso avrebbe dovuto considerare e che invece non ha valutato per applicare la disposizione reclamata (art. 129 cod. proc. pen.), con la conseguenza che, sotto tale profilo, il motivo non rispetta il requisito della specificità inderogabilmente richiesto dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. per l’ammissibilità di qualsiasi gravame.
5. Questa Corte ha affermato che, in caso di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, P.G. in proc. Koumya, Rv. 234824).
Essendo la sentenza impugnata motivata con riferimento a tutti i suddetti requisiti e contenendo, peraltro, elementi specifici dai quali è stata desunta la prova della commissione dei fatti contestati, il vizio denunciato deve ritenersi insussistente.
6. Quanto al secondo profilo, deve ricordarsi che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, a partire dalla sentenza S.U. n. 5 del 19/01/2000, Rv 215825, in tema di patteggiamento, l’erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell’accordo delle parti recepito dal giudice, può essere denunciata in sede di legittimità in quanto la qualificazione giuridica del fatto è materia sottratta alla disponibilità delle parti e l’errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell’art. 606, lett. b) cod. proc. pen. ( Sez. 5, n. 14314 del 29/01/2010, Sinatra, Rv. 246709; Sez. 4, n. 39526 del 17/10/2006, P.G. in proc. Santoro, Rv. 235389). Ciò non di meno, avuto riguardo alla natura del rito speciale che si connota per l’accordo tra le parti su una pena in relazione ai reati contestati, in cui l’imputato rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l’accusa ed esonera l’accusa dall’onere probatorio dei fatti, la possibilità di ricorrere per cassazione avverso la sentenza, emessa ai sensi dell’art. 444 cod.proc.pen., per errata qualificazione giuridica del fatto, deve ritenersi limitata alle ipotesi in cui trattisi di un errore manifesto e tale, quindi, da far ritenere che vi sia stato un indebito accordo non sulla pena ma sul reato, dovendosi, per converso, escludere detta possibilità, anche sotto il profilo del difetto di motivazione, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (ex multis, Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brighitta, Rv. 264153; Sez. 6, n. 15009 del 27.11.2012, Bisignani, Rv. 254865; Sez. 4, n. 10692 dell’11/03/2010, Hernandez, Rv. 246394; Sez. 6, n. 45688 del 20/11/2008, Bastea, Rv. 241666). Dunque l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l’ammissibilità dell’impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione, situazione che non ricorre nel caso in esame laddove emerge la completa descrizione dei fatti e delle operazioni rilevanti fiscalmente caratterizzate da condotte diverse (illegittime detrazioni Iva, mancata registrazione in contabilità di fatture comportamento senza dubbio prodromico alla commissione dei delitti in materia di dichiarazione fiscale ecc.) a fronte della quale il ricorrente propone una lettura del materiale probatorio alternativa non consentita nel rito speciale del patteggiamento che, si ricorda, segue alla richiesta di parte.
7. Deve pertanto essere riaffermato il principio secondo cui in tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l’ammissibilità dell’impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione.
8. II ricorso va, pertanto, rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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