Cassazione toga rossa

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

ordinanza 18 novembre 2015, n. 45697

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRANCO Amedeo – Presidente

Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere

Dott. ROSI Elisabetta – Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio – rel. Consigliere

Dott. MENGONI Enrico – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), n. (OMISSIS);

avverso la sentenza della CORTE DI CASSAZIONE in data 9/07/2015;

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Alessio Scarcella;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 9/07/2015, depositata in data 7/09/2015, la Quarta Sezione penale di questa Corte Suprema dichiarava inammissibile – per quanto qui di interesse – il ricorso per cassazione presentato nell’interesse di (OMISSIS) avverso la sentenza di condanna della Corte d’appello di CAGLIARI emessa in data 13/01/2014 che – decidendo in sede di rinvio disposto da questa Corte con sentenza 5/03/2013 che aveva annullato la sentenza della Corte di appello di Cagliari – sezione di Sassari – del 19.9.2011 – aveva confermato la sentenza emessa il 23.9.2010 dal G.u.p. del Tribunale di Sassari che aveva dichiarato (OMISSIS) colpevole di due reati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, commi 1 e 1 bis (detenzione, cessione, acquisto e trasporto di 250 gr. di cocaina in due occasioni: il (OMISSIS)) condannandolo alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione di euro 20.000,00 di multa.

2. Ha proposto ricorso straordinario (OMISSIS) a mezzo di difensore-procuratore speciale cassazionista, impugnando la predetta sentenza con cui deduce l’errore di fatto in cui la Quarta Sezione di questa Corte sarebbe incorsa nell’avere dichiarato inammissibile il ricorso per tardivita’; in particolare, sostiene il ricorrente quanto segue: a) in data 12/02/2012 (rectius, 2014) la Corte d’appello di Cagliari depositava la sentenza emessa il 13/01/2014; b) in data 27/03/2014 l’Ufficiale Giudiziario della Corte d’appello di Cagliari, sez. dist. Sassari, notifica al (OMISSIS) l’estratto contumaciale della sentenza; c) da tale data dev’essere calcolato il termine di gg. 45 ex articolo 585 c.p.p., comma 1, lettera c), per proporre ricorso per cassazione, termine scaduto in data 11/05/2014 (domenica) e, quindi, prorogato di diritto il giorno successivo, ossia in data 12/05/2014; e) in tale ultima data il ricorso e’ stato consegnato per la trasmissione ad un servizio di recapito postale privato, in particolare al responsabile unico di (OMISSIS), societa’ individuale regolarmente autorizzata ad operare in forza di licenza individuale (allega a tal proposito la ricevuta di ritiro del plico in data 12/05/2014 rilasciata dal predetto responsabile unico della societa’ di poste private); f) in forza di quanto sopra, il ricorso deve ritenersi tempestivo anche ai sensi dell’articolo 583 c.p.p., comma 2, richiamando a tal proposito giurisprudenza di questa Corte che considera validamente proposta l’impugnazione a mezzo raccomandata trasmessa mediante un servizio di recapito postale privato); g) conclusivamente, chiede a questa Corte di rilevare l’errore di fatto nel calcolo della tempestivita’ dell’impugnazione, disponendo l’annullamento dell’impugnata sentenza con sospensione degli effetti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso straordinario e’ inammissibile.

4. L’articolo 625 bis c.p.p. prevede l’esperibilita’ del ricorso straordinario sia per l’errore materiale che per l’errore di fatto, riconducendo sotto un unico istituto situazioni profondamente differenti per la natura del rimedio messo a disposizione, per il tipo di vizio che legittima la proposizione del ricorso, nonche’ per le conseguenze che discendono dall’eliminazione dell’errore, tanto sul piano sostanziale quanto su quello processuale, onde puo’ ben osservarsi che il legislatore ha impropriamente accomunato nella nuova figura del ricorso straordinario realta’ processuali eterogenee e che la configurazione del nuovo istituto come mezzo di impugnazione extra ordinem e’ appropriata soltanto per l’errore di fatto e non anche per l’errore materiale.

5. L’errore materiale e’ quello determinato da una svista, da un lapsus espressivo, che, senza incidere sul processo logico e volitivo della decisione giudiziale, determina un divario fra volonta’ del giudice e materiale rappresentazione grafica della stessa, fra il pensiero e la sua estrinsecazione formale. Nella categoria dell’errore materiale, di cui costituisce sottospecie l’errore di calcolo, sono compresi sia gli errori in senso stretto che le lacune od omissioni: i primi, come osservato in dottrina, sono emendabili mediante la correzione “epurativa”, i secondi attraverso la correzione “integrativa”. Investendo unicamente la difformita’ esteriore, la correzione o rettifica che si opera e’ finalizzata a realizzare la coincidenza tra la volonta’ e la forma in cui questa e’ stata espressa, senza mutare il contenuto intrinseco del provvedimento, sicche’ il rimedio ha una funzione tipicamente riparatoria, alla quale e’ estranea la sostituzione o la modificazione delle statuizioni del giudice propria dei mezzi di impugnazione, ed esso opera sulla sola documentazione grafica quale mezzo di identificazione della volonta’, come gia’ espressa nel provvedimento. Il che spiega la ragione per cui la correzione degli errori materiali non puo’ qualificarsi come vera e propria impugnazione e, consequenzialmente, giustifica i limiti rigorosi posti dall’articolo 130 c.p.p. che subordina l’ammissibilita’ della correzione alla duplice condizione che l’errore o l’omissione materiale non sia stato causa della nullita’ del provvedimento e che dall’eliminazione non derivi una modificazione essenziale del contenuto dell’atto. Tali condizioni danno pienamente conto delle ragioni per le quali il procedimento di correzione degli errori materiali, pur essendo indubbiamente dettato per le sentenze dei giudici di merito, e’ stato sempre considerato ammissibile anche rispetto alle decisioni della Corte di Cassazione ed e’ stato riconosciuto del tutto compatibile con il principio di non impugnabilita’ delle stesse. Ulteriore conferma dell’inidoneita’ ad incidere sul contenuto sostanziale del provvedimento da rettificare puo’ trarsi dal fatto che la correzione delle omissioni o degli errori materiali e’ ammessa anche per le sentenze e le ordinanze della Corte Costituzionale dall’articolo 21, comma 1, delle “norme integrative” adottate con delibera della stessa Corte in data 16.3.1956 (in G.U. 24.3.1956, n. 71, c.d. speciale).

6. Costituisce, invece, vera e propria impugnazione il ricorso straordinario per errore di fatto. Un simile errore, a differenza di quello materiale, non attiene alla manifestazione grafica del provvedimento, ma inerisce direttamente al processo formativo della volonta’ del giudice, determinandola in una certa direzione anziche’ in un’altra e, quindi, influendo sul contenuto della decisione, che, senza quell’errore, sarebbe stata diversa. L’errore di fatto, percio’, ha il carattere della decisivita’, essendo determinante nella scelta della soluzione accolta nel provvedimento adottato dalla Corte: sul piano logico, si tratta di un errore di percezione, di una svista o di un mero equivoco, e non di un errore di valutazione o di giudizio sul fatto che il giudice di legittimita’ e’ chiamato ad esaminare per definire i motivi di ricorso.

Tali caratteri distintivi contribuiscono a fare coincidere l’errore previsto dall’articolo 625 bis c.p.p. con l’errore di fatto revocatorio di cui all’articolo 391 bis c.p.c., che, attraverso il rinvio all’articolo 395 c.p.c., n. 4, ne delimita con precisione l’ambito, chiarendo che ricorre l’errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa “quando la decisione e’ fondata sulla supposizione di un fatto la cui verita’ e’ incontrastabilmente esclusa oppure quando e’ supposta l’inesistenza di un fatto la cui verita’ e’ positivamente stabilita”. Ne consegue che l’errore di fatto indicato dall’articolo 625 bis c.p.p. e’ di tipo meramente percettivo e che ad esso e’ estraneo qualsiasi profilo attinente alla valutazione agli atti del processo, nel senso che non consiste in un errore di giudizio vertente sul fatto esaminato e non correttamente interpretato dal giudice di legittimita’ (v., tra le tante: Sez. 2, n. 23417 del 23/05/2007 – dep. 14/06/2007, Previti e altri, Rv. 237161).

In questa prospettiva interpretativa si e’ mossa la giurisprudenza di questa Corte, che ha assunto quale parametro di riferimento la nozione di errore di fatto posta dall’articolo 395 c.p.c., n. 4, cui, nel corso dei lavori preparatori relativi all’approvazione del testo dell’articolo 625 bis c.p.p., era stato fatto esplicito richiamo attraverso un emendamento poi ritirato. E’ stato, infatti, chiarito che il modello dell’errore di fatto che legittima il ricorso straordinario e’ del tutto affine all’errore revocatorio di cui all’articolo 391 bis c.p.c., ed e’ riconoscibile dalla circostanza che la decisione e’ fondata sulla supposizione di un fatto la cui verita’ e’ incontrastabilmente esclusa o che e’ supposta l’inesistenza di un fatto la cui verita’ e’ positivamente stabilita, in piena rispondenza col motivo di revocazione prefigurato dall’articolo 395 c.p.c., n. 4, (Sez. 1, n. 45731 del 13/11/2001 – dep. 20/12/2001, Salerno, Rv. 220372 ; Sez. F, n. 42794 del 07/09/2001 – dep. 28/11/2001, Schiavone, Rv. 220181).

Una simile impostazione e’ stata condivisa dalle Sezioni Unite di questa Corte, che, dopo avere riconosciuto che l’articolo 625 bis c.p.p. e’ stato modellato sull’analoga disciplina contenuta nell’articolo 391 bis c.p.c., hanno stabilito che l’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimita’, oggetto del rimedio previsto dall’articolo 625 bis c.p.p., consiste – come anzidetto – in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di Cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volonta’, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto ad una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso: sulla base di tale enunciato definitorio e’ stato precisato che qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non e’ configurabile un errore di fatto, bensi’ di giudizio, e che – per quanto di interesse in questa sede, con riferimento al caso in esame – sono estranei all’ambito di applicazione dell’istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l’attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati (v., per tutte: Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002 – dep. 30/04/2002, Basile P, Rv. 221280; Sez. 1, n. 21236 del 30/03/2011 – dep. 26/05/2011, Adinolfi, Rv. 250238).

7. Tanto premesso, e’ agevole rilevare, nel caso in esame, che la Quarta Sezione di questa Corte, nella sentenza qui ricorsa, ha preso in esame la questione della tempestivita’ del ricorso.

Precisamente, cosi’ e’ motivata la questione: “6. La sentenza impugnata, emessa il 13.1.2014 con termine per il deposito di 30 giorni, fu depositata il 12.2.2014 (cioe’ in termini) sicche’, essendo stato notificato al (OMISSIS) l’estratto contumaciale in data 24.3.2014, il termine di 45 giorni, di cui all’articolo 585 c.p.p., comma 1, lettera c) veniva a scadere tassativamente il 12.5.2014. Senonche’, il ricorso presentato nell’interesse del (OMISSIS), pervenuto alla Corte di appello di Cagliari il 16.5.2014, deve ritenersi spedito (articolo 583 c.p.p., comma 2) non prima del 14.5.2014, come si evince dal francobollo a stampa apposto sulla busta della raccomandata inviata dal difensore. Ne’ quest’ultimo aveva diritto ad alcun avviso, dal momento che la sentenza e’ stata depositata in termini (articolo 548 c.p.p.) e all’udienza era presente l’avv. (OMISSIS) anche in sostituzione dell’avv. (OMISSIS), difensore di fiducia e redattore del ricorso in esame. (omissis). Orbene, a parte il solo ricorso, che reca l’apparente data di redazione dell’11.5.2015, da alcun atto risulta una spedizione (e tanto meno la ricezione del ricorso stesso) nel termine perentorio sopra indicato (12.5.2015).

Consegue, ai sensi dell’articolo 591 c.p.p., comma 1 lettera c), l’inammissibilita’ del ricorso di (OMISSIS) (omissis)”.

Emerge, pertanto, da detta motivazione che la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso venne decisa dal Collegio della Quarta Sezione – che aveva ben presente il termine di scadenza del ricorso (12.05.2014, essendo evidentemente frutto di un refuso il richiamo all’anno 2015 riportato nella motivazione) -, sulla base degli atti esistenti nel fascicolo processuale che evidentemente non consentivano di rilevare la data di spedizione o quella di ricezione del ricorso stesso nel termine perentorio, tant’e’ che solo successivamente, in sede di ricorso ex articolo 625 bis c.p.p., il difensore ha offerto a questa Corte quale prova della tempestivita’, un documento allegato al ricorso medesimo costituito da una dichiarazione dattiloscritta resa su carta intestata dello studio (OMISSIS) in cui il responsabile unico della societa’ di poste private (OMISSIS) attestava di ritirare in data 12/05/2014 (data manoscritta) presso lo studio legale (OMISSIS) una serie di raccomandate, la penultima delle quali reca quale destinatario (OMISSIS) (segue tra parentesi un’indicazione manoscritta a mala pena leggibile “Corte Cassazione Cagliari” nonche’ altra abbreviazione manoscritta presumibilmente riferibile ad “Avv.” nello spazio destinato all’indicazione del soggetto di riferimento – Rif.: “Avv.”-).

8. Tanto premesso, osserva il Collegio che il motivo di ricorso non ha pregio. Deve, anzitutto, premettersi come non puo’ esservi alcun dubbio in ordine alla legittimita’ del ricorso ad un servizio di recapito gestito da una societa’ privata. Ed infatti, come gia’ affermato da alcune decisioni di questa stessa Sezione cui questo Collegio intende dare continuita’ (Sez. 3, n. 20380 del 06/11/2014 – dep. 18/05/2015, Panichi e altro, Rv. 263643; Sez. 3, n. 2886 del 28/11/2013 – dep. 22/01/2014, Padovano, Rv. 258397), in tema di modalita’ di presentazione dell’atto di impugnazione, l’effetto anticipatorio di cui all’articolo 583 c.p.p., comma 2, secondo il quale “l’impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata”, puo’ legittimamente prodursi per gli atti di impugnazione spediti con raccomandata fornita dai servizi di recapito privato regolarmente autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico, anche se limitatamente alle spedizioni successive al 30 aprile 2011, epoca di entrata in vigore del Decreto Legislativo 22 luglio 1999, n. 261, articolo 4, posto che solo sulla base di questa disposizione e’ stata sottratta al gestore del servizio universale identificato in (OMISSIS) s.p.a. la riserva dei servizi di invio e recapito delle raccomandate “attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie”. Diversa, pero’, e’ la questione che e’ stata esaminata dalla Sezione Quarta di questa Corte che, come detto, non ha dichiarato inammissibile il ricorso perche’ trasmesso a mezzo di un servizio postale privato, quanto, piuttosto, per la mancanza negli atti processuali oggetto di valutazione da parte di quel Collegio, della prova della tempestivita’ dell’impugnazione, emergendo chiaramente dalla motivazione dell’impugnata sentenza quanto segue: a) il ricorso presentato nell’interesse del (OMISSIS), pervenuto alla Corte di appello di Cagliari il 16.5.2014, deve ritenersi spedito (articolo 583 c.p.p., comma 2) non prima del 14.5.2014, come si evince dal francobollo a stampa apposto sulla busta della raccomandata inviata dal difensore; b) a parte il solo ricorso, che reca l’apparente data di redazione dell’11.5.2015, da alcun atto risulta una spedizione (e tanto meno la ricezione del ricorso stesso) nel termine perentorio sopra indicato (12.5.2015). Si e’ gia’ detto che e’ mero frutto di un refuso l’indicazione dell’anno 2015. E’ quindi evidente che non si e’ trattato di un errore percettivo o di fatto ne’ di una svista, ma di una meditata valutazione compiuta dal Collegio giudicante che, sulla base degli atti allora esistenti nel fascicolo processuale (che evidentemente non contemplavano anche l’attestazione allegata al ricorso straordinario dal difensore), e’ pervenuto ad un giudizio valutativo di non tempestivita’ del ricorso, non essendovi prova della presentazione tempestiva dell’atto di impugnazione, ma anzi la prova certa della sua tardivita’.

A tal fine e’ sufficiente ricordare che la tempestivita’ della presentazione dell’atto di impugnazione non dev’essere valutata al momento del ritiro della busta contenente l’impugnazione da parte dell’agente postale ma al momento in cui l’impugnazione stessa viene presentata, momento che si identifica nella data di “spedizione” del piego raccomandato, data che la Sezione Quarta di questa Corte ha indicato chiaramente nel 14/05/2014, risultante dal francobollo a stampa apposto sulla busta della raccomandata inviata dal difensore.

Ne deriva, quindi, che, nel caso in esame, data di presentazione dell’atto di impugnazione e’ quella risultante dal francobollo a stampa apposto sulla busta della raccomandata inviata dal servizio postale (nella specie, privato), come del resto espressamente previsto dall’articolo 583 c.p.p., comma 2, che testualmente recita: “l’impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma”; e’, quindi, solo alla data di spedizione della raccomandata (nella specie, 14/05/2014) che deve aversi riguardo e non a quella (diversa ed antecedente), di ritiro della stessa presso lo studio del legale da parte dell’agente postale privato, restando, quindi, a carico dell’impugnante il rischio che l’atto di impugnazione, ritirato a domicilio dall’agente postale privato in tempo utile ma “spedito” dal servizio di recapito privato dopo la scadenza del termine di impugnazione, sia dichiarata inammissibile per tardivita’.

Deve, pertanto, essere affermato il seguente principio di diritto: “In tema di modalita’ di presentazione dell’atto di impugnazione, ove l’impugnazione sia presentata a mezzo di servizio postale privato, la stessa – in base al disposto dell’articolo 583 c.p.p., comma 2, applicabile alle impugnazioni presentate avvalendosi sia di (OMISSIS) S.p.A. che dei servizi di recapito postale privato titolari della licenza individuale rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico -, si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata contenente l’atto di impugnazione; ne consegue che, ai fini della valutazione della tempestivita’ dell’impugnazione, e’ solo alla data di spedizione della raccomandata che deve aversi riguardo e non a quella (diversa ed antecedente), di materiale ritiro “a domicilio” della stessa da parte dell’agente postale privato, restando pertanto a carico dell’impugnante il rischio che l’atto di impugnazione, ritirato a domicilio dall’agente postale privato in tempo utile ma “spedito” dal servizio di recapito privato dopo la scadenza del termine di impugnazione, sia dichiarata inammissibile per tardivita’”.

9. Il ricorso dev’essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non emergendo ragioni di esonero, al pagamento a favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma che si stima equo fissare, in euro 1000,00 (mille/00).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

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