Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 7 febbraio 2017, n. 3136

In tema di risarcimento del danno in un caso che aveva visto coinvolto un paziente rimasto paralizzato ad entrambi gli arti inferiori per essere stato sottoposto a due interventi di erniectomia, anche per il bene salute, il nesso di causalità può esistere non solo in relazione al rapporto tra fatto ed evento dannoso, ma anche tra fatto ed accelerazione dell’evento

Suprema Corte di Cassazione

sezione III civile

sentenza 7 febbraio 2017, n. 3136

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8287-2014 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI – VILLA SOFIA CERVELLO, in persona del suo commissario straordinario dott. (OMISSIS), considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 189/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 10/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/2016 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO ALBERTO che ha concluso per l’accoglimento del 2° motivo di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS), (OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di genitore esercente la potesta’ sulla minore (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Palermo l’Azienda Ospedaliera “Villa Sofia-CTO” chiedendo il risarcimento del danno per essere stato il primo sottoposto a due interventi di erniectomia ed essere successivamente rimasto paralizzato ad entrambi gli arti inferiori. Si costitui’ la parte convenuta chiedendo il rigetto della domanda.

2. Il Tribunale adito, previa CTU, accolse la domanda, condannando la convenuta al pagamento della somma di Euro 578.080,63, oltre interessi, in favore del solo (OMISSIS), disattendendo le ulteriori domande attoree. Osservo’ il giudice di prime cure che la scelta di operare esclusivamente una laminectomia posteriore aveva comportato un pericolo concreto di insulto ischemico e meccanico del midollo.

3. Avverso detta sentenza propose appello l’Azienda Ospedaliera. Si costitui’ la parte appellata chiedendo il rigetto dell’appello.

4. Con sentenza di data 10 febbraio 2014 la Corte d’appello di Palermo, previa nuova CTU, accolse l’appello, rigettando la domanda proposta dal (OMISSIS). Osservo’ il giudice di appello, premesso che i consulenti tecnici avevano rilevato che il (OMISSIS) era stato informato ed aveva prestato il proprio consenso, che alla paralisi degli arti inferiori il (OMISSIS) appariva ineluttabilmente destinato, in mancanza d’intervento chirurgico, stante l’inarrestabile processo degenerativo del suo parenchima nervoso e che doveva escludersi una condotta colposa nell’operato dei medici. Aggiunse che l’intervento di sola decompressione posteriore, effettuato secondo i principi di perizia, prudenza e diligenza, costituiva uno degli interventi meno pericolosi e che difettavano in materia precisi protocolli che indicassero condivisibili schemi di comportamento diagnostico e terapeutico predefiniti, essendo diagnosi e terapia affidate in larga parte alla sperimentazione ed alle teorie, il piu’ delle volte contrastanti, praticate.

5. Hanno proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) sulla base di due motivi. Resiste con controricorso la parte intimata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli articoli 116 e 196 c.p.c., articoli 2043 e 2051 c.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che non sono stati rispettati gli articoli 116 e 196 c.p.c. in quanto non e’ stata fornita una adeguata motivazione. Aggiunge che errato e’ escludere il danno perche’ l’evento si sarebbe comunque verificato in tempi piu’ lontani in quanto anche anticipare l’evento costituisce un danno e che un intervento correttamente eseguito avrebbe eliminato la possibilita’ che il danno si verificasse.

2. Con il secondo motivo si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Lamenta la parte ricorrente che nulla era stato detto in ordine al consenso informato. Aggiunge che il giudice di appello aveva omesso di esaminare i rilievi sollevati dagli appellati (il (OMISSIS) era affetto da stenosi del canale vertebrale e non lombare; l’intervento praticato era in disuso) e che non era stata disposto il rinnovo della CTU senza motivare.

3. I motivi, da valutare unitariamente stante il vincolo di connessione, sono fondati. Nel primo motivo si ascrive alla decisione impugnata l’errore di diritto di non aver considerato che anticipare un evento, che si sarebbe comunque nel tempo verificato, costituisce comunque illecito. Trattasi di censura fondata. Come affermato da questa Corte rispetto all’evento morte, con considerazioni che valgono non solo per il bene-vita ma anche per il bene-salute, il nesso di causalita’ puo’ esistere non solo in relazione al rapporto tra fatto ed evento dannoso, ma anche tra fatto ed accelerazione dell’evento; sicche’ per escludere il nesso di causalita’, in relazione alla lesione del bene “vita”, e’ necessario non solo che il fatto non abbia generato l’evento letale, ma anche che non l’abbia minimamente accelerato, costituendo pregiudizio anche la privazione del fattore “tempo” (Cass. 27 novembre 2012, n. 20996;10 maggio 2000, n. 5962).

3.1. La ratio decidendi della sentenza impugnata e’ tuttavia integrata dall’ulteriore rilievo della valutazione in termini di correttezza dell’operato dei sanitari. Tale ratio e’ incisa dal secondo motivo nella parte in cui si denuncia l’omesso esame del fatto che il (OMISSIS) era affetto da stenosi del canale vertebrale e non lombare. Rispetto a tale circostanza di fatto rappresentata dalla parte ricorrente manca la valutazione del giudice di merito. Trattasi di fatto decisivo in quanto suscettibile di condurre ad un esito diverso della valutazione della diligenza professionale nella specie adoperata.

3.2. E’ omesso anche l’esame della circostanza di fatto rispondente al denunciato carattere fuorviante del consenso scritto, con riferimento ai diversi aspetti richiamati nel motivo (rischi operatori, scopi dell’intervento, approccio chirurgico). Sul punto il giudice di merito si limita ad esporre che i consulenti tecnici avevano rilevato che il (OMISSIS) era stato informato ed aveva prestato il proprio consenso. Trattasi di considerazione in fatto in ordine a quello che e’ stato lo svolgimento del processo ma non costituisce valutazione della circostanza nell’ambito della motivazione della decisione. Il fatto storico relativo al consenso informato, per come rappresentato nel motivo di censura, resta quindi non esaminato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, rinviando ad sezione della Corte d’appello di Palermo, che provvedera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione

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