Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 6 ottobre 2016, n. 19986

Debbono considerarsi coperti, già prima dell’entrata in vigore della L. n. 142 del 1992, dall’assicurazione obbligatoria anche i danni sofferti dal coniuge, trasportato sulla vettura assicurata, comproprietario del veicolo in regime di comunione legale di beni con il conducente

Suprema Corte di Cassazione

sezione III civile

sentenza 6 ottobre 2016, n. 19986

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere
Dott. SCRIMA Luigi Alessandro – Consigliere
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 7604/2013 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del procuratore Dr. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 1312/2012 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 27/09/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/03/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso e condanna alle spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 27/9/2012 la Corte d’Appello di Bologna ha respinto il gravame interposto dalla sig. (OMISSIS) in relazione alla pronunzia Trib. Rimini n. 1325/04 di rigetto della domanda dalla medesima proposta nei confronti dei sigg. (OMISSIS) e (OMISSIS) nonche’ della compagnia assicuratrice (OMISSIS) s.p.a. di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza di sinistro stradale avvenuto il (OMISSIS) lungo la (OMISSIS), direzione monte mare, allorquando l’autovettura Lancia Dedra 1600 tg. (OMISSIS) – di proprieta’ del marito sig. (OMISSIS) (in sentenza a volte indicato come (OMISSIS)) e dal medesimo condotta – a bordo della quale viaggiava come trasportata, nell’affrontare una curva destrorsa usciva di strada finendo contro un’abitazione.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la (OMISSIS) propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, illustrati da memoria.
Resiste con controricorso la societa’ (OMISSIS) s.p.a., che ha presentato anche memoria.
Gli altri intimati non hanno svolto attivita’ difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo la ricorrente denunzia “violazione e falsa applicazione” dell’articolo 2054 c.c., articolo 113 c.p.c., articolo 3 Direttiva CEE n. 84/5 del 30 dicembre 1983, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonche’ “omesso esame di fatto decisivo per il giudizio”, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Si duole che la corte di merito non abbia considerato che “l’incidente avvenne quando la predetta Direttiva CEE era efficace mancando pero’ ancora la conformazione normativa che sarebbe poi stata data con la novella 1992 n. 142, la quale avrebbe poi eliminato la disparita’ di trattamento operata nei confronti del coniuge in regime di comunione legale espressamente prevedendo anche a favore di costui la possibilita’ di chiedere il risarcimento del danno.
Lamenta che, come riconosciuto anche nella giurisprudenza di legittimita’, “a partire dalla scadenza del termine entro il quale le norme di attuazione della direttiva avrebbero dovuto acquistare efficacia (31 dicembre 1988) l’assicuratore del vettore e’ tenuto a risarcire i danni alla persona patiti dal coniuge dell’assicurato trasportato sul mezzo e comproprietario del veicolo, in virtu’ della prevalenza del diritto comunitario su quello nazionale, anche se il sinistro si sia verificato anteriormente alla legge con la quale l’Italia ha dato tardiva attuazione alla suddetta direttiva) L. n. 142 del 1992).
Il motivo e’ fondato.
Come questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilita’ civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la modifica apportata dal Decreto Legge n. 857 del 1976, (conv. in L. n. 39 del 1977) alla L. n. 990 del 1969, articolo 1 comma 2, ha introdotto – in base ad un’interpretazione compatibile con le direttive comunitarie in materia e che tenga conto dell’evoluzione giurisprudenziale relativa all’articolo 2054 c.c. – la regola generale dell’estensione dell’assicurazione stessa ai danni prodotti alle persone dei trasportati, gia’ prima dell’entrata in vigore dell’ulteriore modifica introdotta dalla L. n. 142 del 1992 (v. Cass., 26/10/2009, n. 22605).
Alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (sentenza 1 dicembre 2011, Churchill Insurance/Wilkinson), giusta il principio solidaristico vulneratus ante omnia reficiendus, il proprietario trasportato ha diritto, nei confronti del suo assicuratore, al risarcimento del danno alla persona causato dalla circolazione non illegale del mezzo, essendo irrilevante ogni vicenda normativa interna e nullo ogni patto che condizioni la copertura del trasportato all’identita’ del conducente (“clausola di guida esclusiva”) (v. Cass., 30/08/2013, n. 19963, e, conformemente da ultimo Cass., 19/6/2015, n. 12687).
A tale stregua, debbono considerarsi pertanto coperti (nel menzionato periodo) dall’assicurazione obbligatoria anche i danni sofferti dal coniuge, trasportato sulla vettura assicurata, comproprietario del veicolo in regime di comunione legale di beni con il conducente (v. Cass., 26/10/2009, n. 22605).
Orbene, la corte di merito ha nell’impugnata sentenza del tutto disatteso il suindicato principio, in particolare la’ dove si e’ limitata a confermare la decisione del giudice di prime cure circa la mancata prova da parte dell’odierna in ordine all’irrilevante circostanza che il bene non fosse di esclusiva proprieta’ del marito bensi’ ricadente in comunione legale.
Della medesima, assorbiti gli altri motivi, s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna, che in diversa composizione procedera’ a nuovo esame.
Il giudice del rinvio provvedera’ anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il l motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *