Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 4 aprile 2017, n. 8666

Sommario

Si applica l’articolo 434 c.p.c., cosi’ come riformulato dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, comma 1, lettera c bis), convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, essendo stato il giudizio di appello introdotto con ricorso depositato il 30/10/2012 e, pertanto, in data posteriore al trentesimo giorno successivo a quello (12 settembre 2012) di entrata in vigore della L. n. 134, detta norma (come l’omologo articolo 342 c.p.c.), ha sostituito al requisito della esposizione dei “motivi specifici dell’impugnazione” il diverso requisito della motivazione dell’appello, specificando che essa “deve contenere, a pena di inammissibilita’: 1) l’indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.

Tali modifiche manifestamente accentuano la capacita’ di “selezione” del ricorso in appello con intento di potenziali esiti deflattivi.

Ne deriva che sul piano della tecnica redazionale, il termine “motivazione”, tipico del provvedimento pubblico, in luogo di “esposizione” ovvero di “argomentazione”, segnala il distacco concettuale tra le confutazioni dell’atto di appello anteriori e successive alla modifica normativa.

Infatti, a norma del novellato articolo 434 c.p.c., i requisiti di contenuto che la “motivazione” delle censure deve contenere per sottrarsi alla sanzione di inammissibilita’, consistono in tre punti essenziali: a) delimitazione dell’oggetto del giudizio di secondo grado (“indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare”) onde consentire l’immediata verifica della formazione del giudicato in relazione a quelle parti della sentenza che non hanno costituito oggetto di gravame; b) proposizione di una nuova e diversa ricostruzione del fatto rispetto a quella compiuta dal giudice di primo grado, a sua volta scindibile in due momenti logicamente distinti: una (normativamente inespressa) pars destruens della pronuncia oggetto di gravame, volta a demolire la falsa rappresentazione della realta’ sulla quale essa e’ stata fondata; l’altra pars construens, contenente un progetto alternativo di risoluzione della controversia, attraverso una diversa lettura del materiale di prova acquisito o acquisibile al giudizio, nei limiti consentiti in grado di appello, e previa indicazione della sua effettiva rilevanza ai fini del decidere; c) l’indicazione delle norme di diritto violate o falsamente applicate e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Suprema Corte di Cassazione

sezione III civile

sentenza 4 aprile 2017, n. 8666

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20291/2014 proposto da:

(OMISSIS), quale procuratore di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) rispettivamente padre madre fratelli e sorelle del defunto (OMISSIS), (OMISSIS) ora maggiorenne, domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avv. (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) SPA, nuova denominazione di (OMISSIS) SPA e conferitaria del ramo d’azienda assicurativo di (OMISSIS) SPA, rappresentata dalla mandataria (OMISSIS) SCPA, in persona dei legali rappresentanti Dott. (OMISSIS) e Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 93/2013 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 05/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/2016 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega orale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per inammissibilita’ in subordine rigetto.

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Trieste, con sentenza del 5 giugno 2013, non notificata, ha dichiarato inammissibile, per violazione dell’articolo 434 c.p.c., il primo motivo di appello – proposto con atto depositato il 30 ottobre 2012 – dei congiunti di (OMISSIS) sulla misura del concorso – 65% – attribuita a costui, per la morte conseguita al suo investimento, dal Tribunale di Trieste con sentenza pronunciata su ricorso notificato in data 28/1/2008 secondo il rito del lavoro a norma della L. n. 102 del 2006, articolo 3, comma 1.

In particolare la Corte di merito ha ritenuto che le censure erano del medesimo tenore di quelle contenute nelle note conclusive di primo grado, anteriori alla sentenza appellata e percio’ non correlate alla medesima.

La sentenza e’ stata impugnata dinanzi questa Corte dal dott. (OMISSIS) quale procuratore di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e di (OMISSIS) con ricorso notificato in data 16 luglio 2014 ad (OMISSIS) S.p.A. e a (OMISSIS), basato su un unico motivo di ricorso. Il sig. (OMISSIS) non si e’ costituito in giudizio, la (OMISSIS) S.p.A. si e’ costituita con controricorso, illustrato da memoria. All’udienza del 7 dicembre 2016 e’ comparso il solo difensore di (OMISSIS) S.p.A..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Il motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: “Sulla ritenuta inammissibilita’ del primo motivo di appello in punto di an debeatur, con il quale gli eredi del sig. (OMISSIS) censuravano la sentenza di primo grado, ritenendo ingiusta ed immotivata una attribuzione di colpa del pedone nella misura del 65%. Violazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omessa o, quantomeno, insufficiente e/o erronea motivazione, sia sotto il profilo della omessa disamina e/o incomprensione dei motivi di appello ritenuti inammissibili, della omessa disamina degli specifici addebiti rivolti al conducente l’autovettura e della omessa correlazione di detti motivi alle statuizioni che gli appellanti stessi intendevano censurare, sia sotto il profilo della mancata applicazione dei principi di comune esperienza e dei principi elaborati dalla Suprema Corte in riferimento al comportamento dei conducenti di mezzi in particolari situazioni di tempo e di luogo a salvaguardia dei pedoni. Ed ancora, censuriamo il fatto che il procedimento posto a base delle conclusioni non e’, certamente, caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico e cio’ anche per quel che concerne il punto specifico se il conducente del veicolo abbia fornito la prova liberatoria di cui all’articolo 2054 c.c., comma 1”.

I ricorrenti contestano la decisione della Corte di merito, appiattitasi sull’eccezione delle (OMISSIS) senza esaminare i motivi di appello che ricostruivano correttamente i fatti di causa evidenziando le lacune commesse dal Tribunale ai fini di una corretta applicazione dell’articolo 2054 c.c., comma 1, con preponderante attribuzione di responsabilita’ al conducente dell’auto investitrice.

A tal fine richiamano la parte dell’appello con cui avevano rammentato che in data (OMISSIS), alle ore 01,45 circa, in (OMISSIS), (OMISSIS), conducente della autovettura Fiat Tipo, tg. (OMISSIS), irregolare perche’ viaggiante con ruota posteriore di diametro inferiore alle altre, sprovvista di copertura assicurativa, nel percorrere in ora notturna un tratto rettilineo della (OMISSIS), ove peraltro, erano posti segnali di pericolo e limite di velocita’ di 50 KM/H, causa gli avvallamenti e sconnessioni del fondo stradale, urtava da tergo il Sig. (OMISSIS) che stava procedendo a piedi, nel medesimo senso di marcia, sul margine destro della carreggiata. A seguito dell’urto e a causa della velocita’ non inferiore a 70 Kh., il corpo del pedone veniva trascinato al centro della carreggiata e, a causa delle ferite riportate e dell’omesso soccorso – l’investitore si dava alla fuga – decedeva poco dopo.

Proseguono i ricorrenti affermando che, iniziato il giudizio, in primo grado venivano acquisite prove testimoniali, un’informativa della questura di Salerno concernente altro soggetto parzialmente omonimo (si’ che il riferimento alle vicende di costui, contenute nella sentenza impugnata, era inconferente), le circostanze di tempo e luogo dell’incidente (orario notturno su strada poco illuminata con avvallamenti), si’ che, come emergente anche dalla memoria autorizzata in appello e dalla comparsa conclusionale di primo grado, l’attribuzione al pedone di un concorso di colpa nella misura del 65% era erronea perche’ la condotta del conducente dell’auto era ben piu’ grave.

1.2- La censura e’ infondata.

Premesso che si applica l’articolo 434 c.p.c., cosi’ come riformulato dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, comma 1, lettera c bis), convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, essendo stato il giudizio di appello introdotto con ricorso depositato il 30/10/2012 e, pertanto, in data posteriore al trentesimo giorno successivo a quello (12 settembre 2012) di entrata in vigore della L. n. 134, detta norma (come l’omologo articolo 342 c.p.c.), ha sostituito al requisito della esposizione dei “motivi specifici dell’impugnazione” il diverso requisito della motivazione dell’appello, specificando che essa “deve contenere, a pena di inammissibilita’: 1) l’indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.

Tali modifiche manifestamente accentuano la capacita’ di “selezione” del ricorso in appello con intento di potenziali esiti deflattivi.

Ne deriva che sul piano della tecnica redazionale, il termine “motivazione”, tipico del provvedimento pubblico, in luogo di “esposizione” ovvero di “argomentazione”, segnala il distacco concettuale tra le confutazioni dell’atto di appello anteriori e successive alla modifica normativa.

Infatti, a norma del novellato articolo 434 c.p.c., i requisiti di contenuto che la “motivazione” delle censure deve contenere per sottrarsi alla sanzione di inammissibilita’, consistono in tre punti essenziali: a) delimitazione dell’oggetto del giudizio di secondo grado (“indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare”) onde consentire l’immediata verifica della formazione del giudicato in relazione a quelle parti della sentenza che non hanno costituito oggetto di gravame; b) proposizione di una nuova e diversa ricostruzione del fatto rispetto a quella compiuta dal giudice di primo grado, a sua volta scindibile in due momenti logicamente distinti: una (normativamente inespressa) pars destruens della pronuncia oggetto di gravame, volta a demolire la falsa rappresentazione della realta’ sulla quale essa e’ stata fondata; l’altra pars construens, contenente un progetto alternativo di risoluzione della controversia, attraverso una diversa lettura del materiale di prova acquisito o acquisibile al giudizio, nei limiti consentiti in grado di appello, e previa indicazione della sua effettiva rilevanza ai fini del decidere; c) l’indicazione delle norme di diritto violate o falsamente applicate e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

1.3- Come emerge dal riassunto del motivo di ricorso e come evidenziato dalla sentenza impugnata gli appellanti hanno disatteso queste prescrizioni avendo redatto l’appello richiamando i fatti posti a fondamento della domanda – auto investitrice irregolare perche’ viaggiante con ruota posteriore di diametro piu’ piccolo; su strada con segnali di pericolo e limite di velocita’ di 50 KM/H, causa gli avvallamenti e sconnessioni del fondo stradale; spostamento del corpo del pedone al centro della carreggiata – e le relative argomentazioni svolte in primo grado, ritenendo che dal raffronto di essi con le ragioni della sentenza impugnata – pedone non visibile perche’ marciante nella notte, senza indumenti rifrangenti, sul margine destro di una strada extraurbana, senza corsia di emergenza, fiancheggiata da guard rail, a doppio senso di marcia, non illuminata – ne dovesse emergere ex se l’illogicita’ o l’erroneita’ della maggior percentuale di concorso causale al comportamento del pedone.

Ne consegue che la sentenza impugnata si sottrae alle critiche che le vengono rivolte.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

La Corte da’ atto della sussistenza dei presupposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del soccombente di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l’impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in Euro 3.200,00, di cui Euro 200 per esborsi oltre accessori come per legge e contributo spese generali al 15%. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del soccombente di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l’impugnazione

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