In ipotesi di omessa o erronea indicazione negli elenchi dell’indirizzo di allocazione dell’utenza telefonica, il somministrante, oltre alla prestazione di natura indennitaria e con valenza di reintegrazione in forma specifica prevista dall’art. 41, comma 1, D.M. 197/1997 (fornire gratuitamente l’indicazione corretta dell’indirizzo attraverso il servizio di informazione abbonati), ben può essere tenuto al risarcimento dei danni derivanti, con nesso eziologico diretto ed immediato, dalla lesione del diritto del somministrato ad essere individuato e riconosciuto dagli altri utenti
Sentenza 3 agosto 2017, n. 19342
Data udienza 27 aprile 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 13177-2014 proposto da:
(OMISSIS), considerato domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se medesimo;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro-tempore, e per esso, il Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1072/2013 del TRIBUNALE di CROTONE, depositata il 27/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE ROSSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto;
udito l’Avvocato SERENELLA LONGO per delega.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 1072/2013 del 27 novembre 2013, il Tribunale di Crotone, confermando la decisione resa in primo grado dal Giudice di Pace della medesima citta’, ha rigettato la domanda proposta da (OMISSIS), esercente la professione di avvocato, nei confronti della (OMISSIS) S.p.A. volta ad ottenere il risarcimento dei danni sofferti in conseguenza dell’erroneo inserimento dell’indirizzo di ubicazione dello studio professionale dell’attore – titolare dell’utenza negli elenchi telefonici pubblicati in forma cartacea e su siti internet.
Il Tribunale ha, in particolare, rilevato come non “fosse dato individuare la fonte contrattuale specifica dell’obbligo asseritamente violato da (OMISSIS)”; ha ritenuto inoltre che, in relazione al contratto di utenza telefonica, l’indicazione negli elenchi pubblici dell’indirizzo di ubicazione dell’utenza abbia carattere marginale ai fini della somministrazione del servizio, cio’ evincendosi dalle condizioni generali di abbonamento, facenti esclusivo riferimento ad errori di trascrizione del numero o del nominativo del titolare dell’utenza.
Ricorre per cassazione (OMISSIS), affidandosi a due motivi; resiste, con controricorso, la (OMISSIS) S.p.A..
Il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, per “violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1218, 1223, 1226 e 2727 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, il ricorrente assume che: il rapporto contrattuale di telefonia fissa commerciale costituiva fonte dell’obbligo accessorio, di natura pubblicitaria, di esatto inserimento negli elenchi dei dati dell’utenza telefonica (tra i quali, l’indirizzo di ubicazione della stessa, coincidente con il luogo di esercizio dell’attivita’ professionale); la (OMISSIS) S.p.A., fornitore del servizio, non aveva dato prova di aver adempiuto a detta prestazione, dalla stessa anzi pacificamente violata a tal punto da aver sua sponte riconosciuto, a titolo di danno, la somma di euro 62, mai pero’ effettivamente corrisposta; l’erronea trascrizione nei pubblici elenchi dell’indirizzo dello studio professionale ha cagionato danni da sviamento della clientela e perdita di ricavi.
2. Il motivo e’ fondato e va accolto.
Il contratto di utenza telefonica, inquadrabile nello schema negoziale della somministrazione, rinviene peculiare e specifica disciplina, integrativa di quella dettata dal codice civile, nel Decreto Ministeriale 8 maggio 1997, n. 197 (intestato “regolamento di servizio concernente le norme e le condizioni di abbonamento al servizio telefonico”), individuante i diritti e gli obblighi delle parti del rapporto (denominate gestore del servizio e abbonato).
Per quanto interessa l’oggetto della presente controversia, il citato Decreto Ministeriale dispone, all’articolo 6 (rubricato “elenco telefonico della rete urbana di appartenenza”) che l’abbonato “viene gratuitamente inserito nell’elenco abbonati al servizio telefonico della rete urbana di appartenenza con le indicazioni strettamente necessarie alla sua individuazione” (comma 1), ed ha diritto “per dichiarate esigenze personali, a titolo gratuito e previa richiesta scritta, a non essere incluso nell’elenco abbonati” (comma 2) nonche’ “previa richiesta scritta, (…) di ottenere che il suo indirizzo, in tutto o in parte sia omesso” (comma 4); all’articolo 41, per l’ipotesi di omissioni o errori nell’elenco telefonico, statuisce che “in caso di errore nell’inserimento del numero telefonico o del nominativo dell’abbonato nell’elenco alfabetico degli abbonati della rete urbana di appartenenza, il gestore, salvo casi di dimostrata impossibilita’ tecnica, offrira’ per due mesi e gratuitamente un servizio vocale di segnalazione del numero corretto e corrispondera’ un indennizzo pari a due mensilita’ dell’importo del canone di abbonamento vigente al momento della liquidazione. Nel caso di errore nell’indirizzo il gestore ne fornira’ gratuitamente l’indicazione corretta attraverso il servizio di informazione abbonati”.
In virtu’ delle trascritte disposizioni (aventi carattere vincolante Decreto Ministeriale n. 197 del 1997, articolo 2, comma 1, -, con effetto di eterointegrazione delle – eventualmente diverse o mancanti – previsioni contrattuali), il rapporto di somministrazione del servizio di telefonia fissa e’ connotato, quale ulteriore contenuto necessario, da un obbligo accessorio a carico del somministrante (o gestore del servizio): la divulgazione, attraverso elenchi telefonici cartacei e siti internet, delle indicazioni necessarie alla identificazione dei somministrati (o fruitori del servizio), tra le quali, senza dubbio, anche l’indirizzo di ubicazione dell’utenza (in tal senso deponendo, inequivocabilmente, il tenore dei riportati del Decreto Ministeriale n. 197 del 1997, articolo 6, comma 4, e articolo 41, comma 1, u.p.).
A detto obbligo corrisponde un diritto dei somministrati di duplice contenuto, assicurato con la messa a disposizione di ciascuno di essi dell’elenco telefonico ( Decreto Ministeriale n. 197 del 1997, articolo 2, comma 5): da un lato, di riconoscere ed individuare gli altri fruitori del servizio, onde poterli contattare; dall’altro, di essere riconosciuto ed individuato dagli altri utenti onde poter essere contattato, diritto, quest’ultimo, disponibile soltanto dal suo titolare, attraverso l’esercizio della facolta’ di anonimato dell’utenza, totale (con l’istanza di esclusione dall’elenco: Decreto Ministeriale n. 197 del 1997, articolo 2, comma 2) oppure parziale (con la richiesta di non menzione del solo indirizzo: Decreto Ministeriale n. 197 del 1997, articolo 2, comma 4).
In caso di inadempimento o inesatto adempimento della descritta obbligazione contrattuale, cioe’ a dire – con peculiare riferimento alla vicenda controversa – in ipotesi di omessa o erronea indicazione negli elenchi dell’indirizzo di allocazione dell’utenza telefonica, il somministrante, oltre alla prestazione di natura indennitaria e con valenza di reintegrazione in forma specifica prevista dal Decreto Ministeriale n. 197 del 1997, articolo 41, comma 1, (fornire gratuitamente l’indicazione corretta dell’indirizzo attraverso il servizio di informazione abbonati), ben puo’ essere tenuto al risarcimento dei danni derivanti, con nesso eziologico diretto ed immediato, dalla lesione del diritto del somministrato ad essere individuato e riconosciuto dagli altri utenti (diritto avente, in tutta evidenza, maggiore pregnanza allorquando l’utenza telefonica afferisca ad un’attivita’ professionale o commerciale).
Ha pertanto errato la sentenza impugnata nel disconoscere l’esistenza a carico della (OMISSIS) S.p.A. dell’obbligo di indicare negli elenchi telefonici l’indirizzo dell’utenza nella titolarita’ del ricorrente: ne va dunque disposta la cassazione, con rinvio al Tribunale di Crotone, in persona di diverso magistrato, occorrendo ulteriori accertamenti (segnatamente, sull’effettiva sussistenza e sulla derivazione causale dei pregiudizi lamentati, dimostrabili anche attraverso presunzioni) ai fini della decisione della controversia.
Al giudice di rinvio e’ affidata anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio di cassazione.
L’accoglimento del primo motivo di ricorso esime la Corte dal vaglio sulla seconda doglianza esposta nell’atto introduttivo, concernente la domanda risarcitoria per responsabilita’ processuale aggravata proposta dal ricorrente ma non esaminata nei gradi di merito, in quanto assorbita dal rigetto della domanda principale.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Crotone, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
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