Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 20 marzo 2017, n. 7037

I crediti nei confronti di un’impresa posta in liquidazione coatta amministrativa devono essere fatti valere in sede concorsuale e non di fronte al giudice ordinario

Suprema Corte di Cassazione

sezione III civile

sentenza 20 marzo 2017, n. 7037

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9077-2013 proposto da:

(OMISSIS) SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (OMISSIS), in persona del Commissario Liquidatore Avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), CONDOMINIO (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 82/2012 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 14/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/10/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 14/2/2012 la Corte d’Appello di L’Aquila, in accoglimento del gravame interposto dalla titolare dell’impresa individuale ” (OMISSIS)” di (OMISSIS) sig. (OMISSIS) -in via principale – e dal Condominio di (OMISSIS) (gia’ “(OMISSIS)”) (OMISSIS) – in via incidentale – e in conseguente riforma della pronunzia Trib. Sulmona 18/11/2003, ha: a) condannato quest’ultimo a risarcire il danno subito dalla prima in conseguenza “della triplice rottura (in data (OMISSIS) e nel successivo mese di novembre) della colonna di scarico del fabbricato condominiale, causa dell’allagamento del locale posto al piano seminterrato nel quale deteneva la merce necessaria allo svolgimento dell’attivita’ di commercio di articoli sportivi”; b) condannato “la (OMISSIS), in persona del liquidatore, a tenere indenne l’anzidetto Condominio da quanto andra’ a corrispondere in favore della (OMISSIS)”.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la (OMISSIS) in l.c.a., in persona del liquidatore, propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, illustrato da memoria.

Gli intimati non hanno svolto attivita’ difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo la ricorrente denunzia “violazione e falsa applicazione” del Regio Decreto n. 267 del 1942, articoli 51, 52, 201 e 209 (nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 5 del 2006 e succ.), L. n. 990 del 1969, articoli 18, 19 e 25, nonche’ “dei principi e delle norme che regolano l’accertamento dei crediti nei confronti di impresa posta in liquidazione coatta amministrativa ed il risarcimento dei danni diversi da circolazione stradale automobilistica nel caso di impresa assicuratrice posta in l.c.a.”, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che la corte di merito abbia erroneamente “disatteso l’eccezione di inammissibilita’, improcedibilita’ e/o improseguibilita’ formulata dalla (OMISSIS) s.p.a in l.c.a. e lungi dal dichiarare detta improcedibilita’ e/o improseguibilita’ dell’azione, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, ha invece dichiarato l’infondatezza dell’appello incidentale sul punto, per il solo fatto dell’ammissione al passivo del credito del Condominio (OMISSIS) e per l’avvenuta sospensione del giudizio di opposizione proposto dal Condominio, in attesa della definizione del giudizio pendente davanti al tribunale di Sulmona tra il condominio assicurato e la danneggiata (OMISSIS)”.

Lamenta non essersi dalla corte di merito considerato che “nel caso di impresa di assicurazione sottoposta a procedura di liquidazione coatta amministrativa, ogni credito vantato nei confronti di quest’ultima impresa deve essere fatto valere in sede concorsuale, nei modi e nelle forme di cui alla legge fallimentare, e cioe’ con domanda di ammissione allo stato passivo e con l’eventuale successiva fase di esclusione del credito di cui sia stata richiesta l’ammissione, ed ancora con l’insinuazione tardiva di cui agli articoli 101 e segg. Legge Fallimentare”; sicche’ avrebbe dovuto dichiarare “improcedibile ed improseguibile” la domanda di garanzia, e l’eventuale credito del Condominio avrebbe dovuto essere “accertato esclusivamente in sede di formazione dello stato passivo e solo nel caso in cui il Condominio avesse voluto contestare le determinazioni assunte dal Commissario Liquidatore in sede amministrativa avrebbe potuto adire l’autorita’ giudiziaria con l’opposizione allo stato passivo di cui all’articolo 98 e segg. della legge fallimentare”, non ricorrendo nella specie l’eccezione alla suindicata disciplina posta agli articoli 51 e 52 (richiamati dagli articoli 201 e 209 L.F.) costituita dal risarcimento del danno da circolazione stradale provocato da veicoli assicurati con imprese sottoposte a l.c.a..

Il motivo e’ fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.

Come questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare, a seguito della sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa di una societa’ si determina, per un verso, la perdita della capacita’ (anche) processuale degli organi societari, e, per altro verso, la temporanea improcedibilita’, fino alla conclusione della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo davanti agli organi della procedura ai sensi degli articoli 201 e ss. L.F., della domanda azionata in sede di cognizione ordinaria, rilevabile anche d’ufficio e pur nella fase di cassazione, in difetto di una norma analoga alla L. n. 990 del 1969, articolo 25 (v. Cass., 9/3/2010 n. 5662).

Ne consegue che qualsiasi credito nei confronti di un’impresa posta in liquidazione coatta amministrativa dev’essere fatto valere in sede concorsuale, nell’ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il giudice puo’ conoscerne in sede ordinaria solo in un momento successivo, sulle opposizioni od impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, cosi’ determinandosi una situazione di improponibilita’, o, se proposta, di improseguibilita’ della domanda, che concerne sia le domande di condanna che quelle di mero accertamento del credito, sicche’ la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria diventa improcedibile in virtu’ di norme inderogabilmente poste a tutela del principio della par condicio creditorum (v. Cass., Cass., 9/3/2010, n. 5662).

A tale stregua, finche’ perduri lo stato di liquidazione coatta amministrativa dell’assicuratore e’ inammissibile qualsiasi azione di condanna al pagamento di indennizzi assicurativi, proposta dinanzi al giudice ordinario, in quanto i crediti verso il sottoposto a tale procedura concorsuale vanno in seno ad essa accertati, concorrendo i relativi creditori al riparto dell’attivo (v. Cass., 16/2/2016, n. 2995).

Orbene, nel ravvisare “la correttezza della integrazione del contraddittorio disposta dal tribunale di Sulmona… necessitata dalla messa in liquidazione… in epoca successiva alla pronuncia della sentenza n. 278/92 oggetto di annullamento con la sentenza n. 462/1999 pronunciata da questa Corte, in quanto riferita a soggetto che in detta qualita’ si era gia’ costituito nel giudizio di appello che ha portato all’annullamento della sentenza cui e’ seguita la “riassunzione” del giudizio all’esito del quale e’ stata pronunciata la sentenza oggetto dell’appello incidentale di cui si discute, al quale la partecipazione della Compagnia di Assicurazioni non poteva mancare per essere il medesimo semplice prosecuzione del precedente giudizio che non poteva non coinvolgere gli stessi soggetti gia’ parti del procedimento conclusosi con la sentenza dichiarata nulla”, con conseguente “necessita’ della disposta riassunzione nei confronti della (OMISSIS) in LCA ” nella specie tempestivamente “eseguita dalla (OMISSIS)”, e nel procedere alla valutazione del merito nel giudizio di gravame conclusosi con l’emissione dell’impugnata sentenza, il giudice d’appello ha invero disatteso il suindicato principio.

Della medesima s’impone pertanto la cassazione in relazione.

La cassazione va disposta senza rinvio, non essendo il processo in sede di gravame proseguibile nei confronti dell’odierna ricorrente.

Le ragioni della decisione costituiscono giusti motivi per disporsi la compensazione tra le parti delle spese dei giudizi di merito e di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa senza rinvio l’impugnata sentenza. Compensa tra le parti le spese dei giudizi di merito e del giudizio di cassazione

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