Il terzo trasportato, che si avvalga, ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 141, dell’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, deve provare di avere subito un danno a seguito di quest’ultimo ma non anche le concrete modalità dell’incidente allo scopo di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti, trattandosi di accertamento irrilevante ai fini di cui all’art. 141 cit.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III CIVILE 

sentenza 13 ottobre 2016, n. 20654

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –
Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:
SENTENZA

sul ricorso 921/2014 proposto da:

M.C., quale genitore esercente la potestà sulla figlia Q.C., nonchè quest’ultima in proprio divenuta maggiorenne nelle more del giudizio, domiciliate ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’avvocato ANTONIO FELUCA giusta procura speciale in calce al ricorso; – ricorrenti –

contro

ASSICURAZIONI ITALIANA SPA, R.A.; – intimati –

avverso la sentenza n. 6874/2013 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 28/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1.- Con la decisione ora impugnata, pubblicata il 28 maggio 2013, il Tribunale di Napoli ha rigettato l’appello proposto da M.C., nella qualità di genitore esercente la potestà sulla figlia minore Q.C., nei confronti della Italiana Assicurazioni s.p.a. e di R.A., avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli del 19 luglio 2011, che aveva rigettato la domanda avanzata dalla stessa M., nella qualità, di condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni riportati dalla minore, che viaggiava come trasportata sul motoveicolo Honda di proprietà del R., in occasione di un sinistro verificatosi il (OMISSIS) alle ore 00.10.

2.- Proposto appello da parte della M., il Tribunale ha condiviso la valutazione delle prove effettuata dal primo giudice ed ha confermato il giudizio di carenza probatoria in ordine ai fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria; rigettato perciò il gravame, ha condannato l’appellante al pagamento delle spese del secondo grado.
3.- Avverso la sentenza M.C., quale genitore esercente la potestà sulla figlia Q.C., e quest’ultima, divenuta maggiorenne nelle more, propongono ricorso con un unico articolato motivo.
Gli intimati non si difendono.

Motivi della decisione

1.- Con l’unico motivo di ricorso si deduce “violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 141 – violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. – violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.”.
Le ricorrenti, dopo avere trascritto il contenuto delle deposizioni testimoniali, richiamano l’art. 141 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, sostenendo che sarebbe stato assolto l’onere probatorio richiesto da questa disposizione, poichè l’attrice avrebbe dimostrato: che la minore era trasportata a bordo dello scooter; che questo era caduto provocando la caduta della passeggera; che quest’ultima aveva riportato lesioni; che le lesioni erano state causate appunto dall’incidente (come da documentazione medica e testimonianze). Deducono che il Tribunale sarebbe incorso in errore gravando l’attrice dell’onere della prova della responsabilità del conducente del veicolo, in violazione della norma su richiamata, che escluderebbe invece un onere siffatto. Soggiungono che vi sarebbe altresì un vizio di motivazione, atteso che questa sarebbe affetta da numerose “illogicità, incongruenze e contraddizioni”, consistenti in particolare nella lacunosa considerazione delle testimonianze.
2.- Il motivo è inammissibile per la parte in cui denuncia incongruente e contraddittoria motivazione, in quanto volto ad evidenziare l’insufficienza della motivazione in punto di attendibilità e di utilità delle deposizioni testimoniali.
Il Tribunale ha valutato queste ultime ed ha concluso nel senso che non sia stato provato l’incidente, così come rappresentato dall’appellante. In sostanza, il giudice ha espresso un giudizio di inattendibilità della testimone Q.A. e di inutilità della deposizione dell’altro testimone, F.S..
Quest’ultimo giudizio è basato sul fatto che lo stesso testimone ha dichiarato di non aver assistito all’incidente.
Il giudizio di inattendibilità della prima testimone è basato sulla valutazione della lacunosità ed imprecisione della testimonianza, quanto allo stato dei luoghi ed al posizionamento del motociclo, nonchè quanto alla dinamica del sinistro.
Giova precisare che il Tribunale non ha affatto inteso sostenere che incombesse all’attrice dare la prova di questa dinamica e delle cause dell’incidente, ma si è avvalso del contenuto della testimonianza al fine di esprimere (e motivare) le proprie perplessità in merito all’attendibilità della testimone. Tanto è vero che ha aggiunto che il racconto di quest’ultima – della quale ha sottolineato il legame di parentela con le parti – non è stato riscontrato nè da documenti nè, come detto, dalle dichiarazioni dell’altro testimone.
2.1.- Il motivo di ricorso, per la parte in cui richiama l’art. 360, n. 5, nonchè gli artt. 115 e 116 c.p.c., (la cui violazione non rileva affatto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, ma, attenendo alla valutazione dei risultati ottenuti attraverso l’esperimento dei mezzi di prova, può tutt’al più ridondare quale vizio ai sensi dello stesso art. 360 c.p.c., n. 5: cfr., tra le altre, Cass. n. 2707/04, n. 14267/06) non tiene conto della sostituzione del testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, operata con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134.
A norma dell’art. 54, comma terzo, del medesimo decreto, questa disposizione si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto (pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’al agosto 2012): quindi si applica alla sentenza impugnata, che è stata pubblicata il 28 maggio 2013.
Le ricorrenti avrebbero potuto denunziare soltanto l'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, come previsto dal testo della norma applicabile ratione temporis, ovvero la mancanza assoluta di motivazione, senza che rilevi l’insufficienza di questa nè la mancata od incompleta considerazione di elementi di prova (cfr. Cass. S.U. n. 8053/14).
Poichè la motivazione non è mancante nè apparente e l’iter logico giuridico seguito dal giudice per pervenire alle conclusioni di cui sopra è manifestamente espresso in sentenza, si conclude nel senso dell’inammissibilità delle censure relative all’apprezzamento dei fatti e delle prove.
3.- Dato ciò, il motivo è infondato quanto alla dedotta violazione dell’art. 141 del decreto legislativo n. 209/2005 e dell’art. 2697 cod. civ., in riferimento alla regola di riparto dell’onere probatorio contemplata dallo stesso art. 141 cit..
Non si intende qui smentire il precedente di questa Corte n. 16181/2015 col quale si è affermato che “Il terzo trasportato, che si avvalga, ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 141, dell’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, deve provare di avere subito un danno a seguito di quest’ultimo ma non anche le concrete modalità dell’incidente allo scopo di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti, trattandosi di accertamento irrilevante ai fini di cui all’art. 141 cit.” (così anche Cass. n. 10410/16).
Piuttosto, va affermato che, in ossequio al disposto dell’art. 2697 c.c., spetta comunque al terzo trasportato, che agisca in giudizio, ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 141, per il risarcimento del danno, non solo provare quest’ultimo, ma anche fornire la prova dell’effettivo accadimento del sinistro e del nesso di causalità tra l’incidente ed i danni da risarcire.
Questa regola di riparto dell’onere probatorio è stata seguita dal giudice di merito, che ha rigettato la domanda risarcitoria perchè ha ritenuto mancante la prova, non della dinamica del sinistro al fine di individuare la responsabilità del conducente (come sostenuto col ricorso), bensì del fatto che esso si fosse verificato e che le lesioni riportate dalla minore fossero effettivamente riconducibili ad un incidente stradale nel quale era rimasta coinvolta in quanto trasportata.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese poichè gli intimati non si sono difesi.
Avuto riguardo al fatto che il ricorso è stato notificato dopo il 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2016.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *