Il Comune non è responsabile per un sinistro stradale causato dal cattivo stato del manto stradale quando il veicolo viaggiava su una strada statale e quindi il Comune nel caso concreto si trovava in una situazione di difetto di legittimazione, questione rilevabile in ogni stato e grado del processo
Suprema Corte di Cassazione
sezione III civile
sentenza 13 dicembre 2016, n. 25488
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere
Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 17648/2012 proposto da:
COMUNE CAMPOMARINO, (OMISSIS), in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 168/2011 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 03/09/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 1997 (OMISSIS), “nella qualita’ di erede e gia’ genitrice esercente in via esclusiva la potesta’ sul figlio minore (OMISSIS)” – deceduto per le lesioni riportate nel sinistro avvenuto, per preteso difetto di manutenzione del manto stradale, nel (OMISSIS), allorche’, mentre percorreva a bordo della sua moto la (OMISSIS) e nell’imboccare lo svincolo che congiungeva detta strada con il (OMISSIS), aveva perso il controllo ed era caduto a causa di solchi sull’asfalto e di abbondante pietrisco che fuoriusciva da buche, non segnalati – convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Larino, il Comune di Campomarino per sentirlo condannare al risarcimento dei danni.
Il convenuto si costitui’ contestando la domanda della quale chiese il rigetto.
Il Tribunale adito, con sentenza del 3 aprile 2008, dichiaro’ il Comune responsabile per il sinistro occorso al (OMISSIS) in concorso con quest’ultimo in ragione del 50% e lo condanno’ al pagamento, in favore dell’attrice, delle somme specificatamente indicate in quella sentenza a titolo di risarcimento danni nonche’ alle spese di lite.
Avverso tale decisione il soccombente propose appello, cui resistette la (OMISSIS) che propose a sua volta appello incidentale.
La Corte di appello di Campobasso, con sentenza del 3 settembre 2011, dichiaro’ inammissibile in parte l’appello principale, che rigetto’ nel resto, rigetto’ l’appello incidentale e compenso’ interamente le spese di quel grado.
Avverso la sentenza della Corte di merito il Comune di Campomarino ha proposto ricorso per cassazione, illustrato da memoria, sulla base di un unico motivo, cui ha resistito con controricorso la (OMISSIS).
Con O.I. depositata il 28 giugno 2015 questa Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulle questioni di cui alla O.I. n. 2977/2015 del 13 febbraio 2015, analoghe a quelle sollevate con l’unico motivo del ricorso proposto.
Il Comune ricorrente ha depositato ulteriore memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso il Comune di Campomarino, lamentando “Violazione e falsa applicazione degli articolo 24 Cost., degli articoli 69 e 81 c.p.c. e dell’articolo 102 c.p.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3. Omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della sentenza, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5”, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto inammissibili l’eccezione di difetto di legittimazione passiva e il motivo di gravame con cui tale eccezione e’ stata proposta dal predetto ente per non essere la strada teatro del sinistro di proprieta’ del Comune ai sensi dell’articolo 126 dell’abrogato C.d.S., in quanto, secondo la Corte territoriale, trattandosi di questione attinente alla titolarita’ in concreto del rapporto controverso, avrebbe dovuto essere sollevata nel corso del giudizio di primo grado.
In particolare assume, tra l’altro, il ricorrente che “nell’individuazione del soggetto tenuto a sopportare il peso della lite promossa per l’affermazione della responsabilita’ per danni, da cosa in custodia, spiega un ruolo fondamentale il rapporto che il soggetto danneggiante ha con la “cosa” che ha prodotto il danno”, che “e’ sull’esistenza o meno, in astratto, di tale rapporto che si fonda la legittimazione”, che “per invocare l’applicabilita’ nei confronti della P.A. convenuta del paradigma normativo di cui all’articolo 2051 c.c., deve preliminarmente individuarsi l’ente che, in forza di legge, e’ tenuto ad adempiere agli obblighi di manutenzione della strada, in quanto proprietario di essa o comunque tenuto alla relativa gestione”, che “tale accertamento attiene all’appartenenza del rapporto e non alla sua esistenza” e che “l’indagine circa il sottile discrimen tra la appartenenza della posizione giuridica fatta valere (che attiene alla legittimazione) e l’esistenza di essa (che attiene al merito) in tanto si pone all’attenzione della giurisprudenza… in quanto… il difetto di legittimazione… costituisce questione rilevabile in ogni stato e grado del processo”.
Con riferimento al lamentato vizio della motivazione della sentenza impugnata il ricorrente deduce l’irrilevanza dell’argomentazione utilizzata dalla Corte di merito, nel motivare il rigetto dell’eccezione del difetto di legittimazione rispetto al thema decidendum, in quanto, per la individuazione dei soggetti legittimati ad agire o a resistere in giudizio, non e’ rilevante cio’ che l’attore o il convenuto affermino nell’atto introduttivo o nella memoria difensiva, essendo invece rilevanti i fatti che l’uno o l’altro abbiano posto a fondamento della tutela richiesta.
1.1. Si osserva che le Sezioni Unite di questa Corte, con la recente sentenza del 16 febbraio 2016, n. 2951, risolvendo il contrasto della giurisprudenza di legittimita’ sul punto, hanno affermato che la carenza di titolarita’, attiva o passiva, del rapporto controverso e’ rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa (v. Rv. 638373) e hanno pure precisato che “la titolarita’, costituendo un elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, puo’ essere negata dal convenuto con una mera difesa e cioe’ con una presa di posizione negativa, che contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non e’ soggetta a decadenza ex articolo 167 c.p.c., comma 2. E’, vero che del medesimo articolo 167, comma 1, chiede al convenuto di proporre nella comparsa di risposta tutte le difese prendendo posizione sui fatti posti dall’attore (a) fondamento della domanda, ma tale disposizione, contrariamente a quanto sancito nel comma successivo, non prevede decadenza….Pertanto, la questione che non si risolva in un’eccezione in senso stretto puo’ essere posta dal convenuto anche oltre quel termine e puo’ essere sollevata d’ufficio dal giudice. Essa puo’ anche essere oggetto di motivo di appello, perche’ l’articolo 345 c.p.c., comma 2, prevede il divieto di “nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d’ufficio” (v. in motivazione). Con la medesima sentenza e’ stato pure affermato che la titolarita’ della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio e’ un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicche’ spetta all’attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto.
1.2. Alla luce dei sopra riportati principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte risulta fondato l’unico motivo di ricorso nella parte in cui sono state prospettate violazioni e false applicazioni di norme di diritto mentre resta assorbito l’esame dei lamentati vizi motivazionali.
2. Il ricorso deve essere, pertanto, accolto; la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’, alla Corte di appello di Campobasso, in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’, alla Corte di appello di Campobasso, in diversa composizione
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