In tema di liquidazione del quantum risarcibile, la misura del danno non deve essere necessariamente contenuta nei limiti di valore del bene danneggiato ma deve avere per oggetto l’intero pregiudizio subito dal soggetto danneggiato, essendo il risarcimento diretto alla completa restitutio in integrum – per equivalente o in forma specifica – del patrimonio leso
Suprema Corte di Cassazione
sezione III civile
sentenza 12 maggio 2017, n. 11797
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere
Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 11182/2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, DITTA (OMISSIS);
– intimate –
avverso la sentenza n. 1093/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 27/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/04/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
1. (OMISSIS) convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Sulmona (OMISSIS) chiedendo il risarcimento del danno. Espose in particolare parte attrice quanto segue. Il (OMISSIS) aveva acquistato due distinte ed autonome unita’ immobiliari in Sulmona, la prima al piano terra e la seconda al primo piano, e nel corso dell’esecuzione dei lavori appaltati alla ditta (OMISSIS) relativamente all’unita’ al piano terra si era verificato un parziale crollo dell’edificio che aveva interessato sia l’unita’ a piano terra che quella al primo piano, nonche’ il terrazzo sovrastante di proprieta’ di (OMISSIS) e l’immobile confinante di quest’ultimo. Era stato disposto dall’autorita’ comunale lo sgombero dell’abitazione del (OMISSIS) e nella sentenza a chiusura del processo penale, conclusosi con l’assoluzione del (OMISSIS) e la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione quanto al (OMISSIS), era stato rilevato che il (OMISSIS) avrebbe dovuto adottare tutte le cautele e misure richieste dalle regole dell’arte. A seguito del crollo l’attore aveva dovuto procedere alla ricostruzione dell’intero fabbricato, oltre alla riparazione dell’immobile del (OMISSIS) ed al rimborso delle spese da questi sostenute per la sistemazione della propria famiglia. Si costitui’ la parte convenuta chiedendo il rigetto della domanda e chiamando in giudizio l’assicuratore.
2. Il Tribunale adito accolse la domanda, condannando il convenuto al pagamento a titolo risarcitorio della somma di Euro 50.078,25 e l’assicuratore a tenere indenne il (OMISSIS). Riconobbe in particolare il Tribunale, sulla base di CTU, Euro 28.248,82 per la ricostruzione dell’immobile, Euro 5.339,00 per spese di progettazione, Euro 13.531,17 per spese accessorie e Euro 2.959,29 per spese relative alla famiglia (OMISSIS).
3. Avverso detta sentenza propose appello (OMISSIS) s.p.a.. Si costitui’ la parte appellata chiedendo il rigetto dell’appello.
4. Con sentenza di data 27 ottobre 2014 la Corte d’appello di L’Aquila accolse parzialmente l’appello, condannando il (OMISSIS) al pagamento della somma di Euro 32.743,36 oltre rivalutazione ed interessi e l’assicuratore a tenere indenne l’assicurato. Osservo’ la corte territoriale, per quanto qui rileva, previo richiamo al motivo di appello secondo cui il (OMISSIS) aveva acquistato l’immobile per la somma di Euro 32.743,36, che il risarcimento del danno non poteva eccedere il valore che il bene aveva prima di essere danneggiato o distrutto.
5. Ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) sulla base di un motivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione dell’articoli 2043 e 2051 c.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonche’ omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva il ricorrente che il danno non poteva essere rappresentato solo dal controvalore del bene distrutto, avendo il (OMISSIS) dovuto sostenere ulteriori spese e costi imprevisti per la realizzazione della nuova struttura ed avendo anche dovuto provvedere alla riparazione dell’immobile di (OMISSIS) e rimborsare le spese sostenute da quest’ultimo per la mancata disponibilita’ dell’alloggio, secondo quanto liquidato dalla CTU.
1.1 Il motivo e’ fondato. In tema di liquidazione del quantum risarcibile, la misura del danno non deve essere necessariamente contenuta nei limiti di valore del bene danneggiato ma deve avere per oggetto l’intero pregiudizio subito dal soggetto danneggiato, essendo il risarcimento diretto alla completa restitutio in integrum – per equivalente o in forma specifica – del patrimonio leso (Cass. 5 febbraio 2013, n. 2720; 2 luglio 2010, n. 15726; 16 dicembre 1988, n, 6856). Il giudice di merito, avendo contenuto la liquidazione del danno nei limiti del valore del bene danneggiato, e non avendo valutato se il pregiudizio subito eccedesse tale valore, ha violato il suddetto principio di diritto cui, in sede di rinvio, dovra’ attenersi.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e cassa la sentenza; rinvia alla Corte di appello di l’Aquila in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’
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