Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 10 novembre 2016, n. 22913

Il procuratore ad negotia è abilitato, sia a stare in giudizio in nome del mandante sia a nominare un difensore atteso che lo stesso è abilitato all’esercizio di tutti i poteri e le facoltà spettanti al mandante inerenti e necessari all’esecuzione del mandato ricevuto, ivi compresa la facoltà di instaurare un giudizio e di conferire i corrispondenti poteri al proprio difensore

Suprema Corte di Cassazione

sezione III civile

sentenza 10 novembre 2016, n. 22913

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1527/2014 proposto da:

(OMISSIS) SPA, (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 17, presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;

(OMISSIS) SAS IN LIQUIDAZIONE in persona del liquidatore (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1652/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 30/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/2016 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’inammissibilita’ o rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

i. Il Tribunale di Mondovi’ ha accolto, per quanto di ragione, la domanda proposta da (OMISSIS) s.p.a. (quale mandataria con rappresentanza di (OMISSIS) s.p.a.) nei confronti della (OMISSIS) s.a.s. e della (OMISSIS) s.r.l., diretta all’accertamento dell’inefficacia, ai sensi degli articoli 2901 ss. e c.c., della cessione di taluni beni immobili intercorsa tra le societa’ convenute.

2. Sull’appello principale della (OMISSIS) s.r.l. (con successiva adesione della (OMISSIS) s.a.s.) e su quello incidentale di (OMISSIS) s.p.a. (nelle more incorporata da Unicredit (OMISSIS) s.p.a. ed infine da (OMISSIS) s.p.a.), la Corte d’appello di Torino, ritenuto che l’originaria domanda di (OMISSIS) s.p.a. fosse stata proposta da un difensore privo di procura alle liti, ha dichiarato l’inesistenza dell’atto di citazione e, in via derivata, della sentenza emessa dal giudice di primo grado.

3. Avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione la (OMISSIS) S.p.A. sulla base di quattro motivi d’impugnazione, illustrati da successiva memoria.

4. Resistono con controricorso (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.a.s., concludendo per la dichiarazione d’inammissibilita’ ovvero per il rigetto dell’impugnazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Con il primo motivo, la societa’ ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’articolo 112 c.p.c., avendo la corte d’appello rilevato il difetto di procura alle liti in capo al difensore di (OMISSIS) s.p.a. per avere detto difensore agito in giudizio in sede revocatoria sulla base di una procura ad lites rilasciata da (OMISSIS) s.p.a. (successivamente divenuta (OMISSIS) s.p.a.) nel 1995, e non gia’ sulla base di una procura della ” (OMISSIS) s.p.a.” divenuta titolare del rapporto sostanziale nel 2002 a seguito del conferimento dell’azienda bancaria di (OMISSIS) s.p.a., a sua volta investita, dalla (OMISSIS) s.p.a., del potere di agire (anche giudizialmente) per la riscossione e gestione dei crediti di quest’ultima.

Cio’ posto, la corte territoriale avrebbe cosi’ deciso oltre i limiti dell’eccezione proposta dall’appello delle controparti, avendo queste ultime eccepito l’inesistenza della procura ad litem del difensore di (OMISSIS) s.p.a. unicamente poiche’ non conferita da (OMISSIS) s.p.a. in nome e per conto della (OMISSIS) s.p.a..

5.1. Il motivo e’ infondato.

Osserva il collegio come la corte territoriale non sia incorsa in alcun vizio di ultrapetizione, rispetto all’eccezione sollevata in sede d’appello dalle societa’ originariamente convenute, attesa la sostanziale coincidenza, dell’eccezione relativa al difetto di procura ad litem del difensore di (OMISSIS) s.p.a. siccome da quest’ultima non conferita in nome per conto della (OMISSIS) s.p.a., con l’eccezione di difetto di procura ad litem poiche’ non conferita dal soggetto legittimato, nella specie identificato, dalla Corte d’appello di Torino, nella (OMISSIS) s.p.a..

Al riguardo, varra’ evidenziare come il denunciato mancato conferimento della procura ad litem da parte della societa’ mandataria in nome e per conto della societa’ mandante, equivale a sostenere la mancanza di alcuna procura ad litem poiche’ non conferita dalla parte sostanziale legittimata, trattandosi esclusivamente di una diversa formulazione tendente a eccepire il medesimo difetto processuale consistente nella mancanza di una valida trasmissione, in capo al difensore costituito in giudizio, dei corrispondenti poteri ad opera dell’unico soggetto (la (OMISSIS) s.p.a.) ritenuto a cio’ legittimato.

6. Con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli articoli 1387, 1388 e 1740 c.c., per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che il mandante non possa delegare al mandatario il conferimento della procura alle liti al proprio difensore, in tal modo rendendo inoperante l’istituto del mandato e della rappresentanza in subiecta materia.

7. Con il terzo motivo la societa’ ricorrente si duole della violazione dell’articolo 83 c.p.c., in cui sarebbe incorsa la corte d’appello, per avere quest’ultima erroneamente ritenuto che il mandatario sia tenuto a stare in giudizio avvalendosi necessariamente del ministero di un difensore nominato dal mandante, ossia da un soggetto diverso dalla parte legittimata a stare in giudizio.

8. Con il quarto e ultimo motivo, la societa’ ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli articoli 77 e 83 c.p.c., nonche’ degli articoli 1387 e 1338 c.c., per avere la corte territoriale erroneamente escluso la facolta’ della mandataria (OMISSIS) s.p.a. di avvalersi dei propri difensori gia’ muniti di procura al fine di dar corso al mandato alla stessa conferito dalla (OMISSIS) s.p.a., in tal modo incorrendo nella confusione tra il piano della rappresentanza processuale volontaria con quello della rappresentanza tecnica del difensore.

9. Il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso – congiuntamente esaminabili in ragione dell’intima connessione delle questioni dedotte – sono fondati.

Ritiene il collegio che la Corte d’appello di Torino sia effettivamente incorsa nella confusione denunciata dall’odierna societa’ ricorrente in relazione ai diversi piani, del mandato conferito in relazione all’esercizio di poteri di natura sostanziale (mandato ad negotia) (cui si riconduce la vicenda della rappresentanza processuale ex articolo 77 c.p.c.), e del mandato conferito in relazione all’esercizio di poteri di natura tecnico-processuale mediante il rilascio di procura generale (mandato ad lites), cui viceversa inerisce il tema della rappresentanza tecnica ex articolo 83 c.p.c..

Nel caso di specie, la corte territoriale ha erroneamente sottolineato l’insufficienza, ai fini dell’introduzione dell’odierno giudizio, della procura generale ad lites originariamente rilasciata all’avvocato (OMISSIS) dalla (OMISSIS) s.p.a. (di seguito (OMISSIS) s.p.a.) nel 1995; e tanto, in ragione dell’avvenuto successivo conferimento dell’azienda bancaria (cui risale il rapporto sostanziale dedotto in causa) dalla (OMISSIS) s.p.a. alla (OMISSIS) s.p.a., con la conseguente trasmissione a quest’ultima della titolarita’ del rapporto di credito sostanziale oggetto (mediato, trattandosi di azione revocatoria) dell’odierno esame giudiziale.

A detta trasmissione, secondo la corte d’appello, non avrebbe fatto seguito il necessario rilascio, da parte della (OMISSIS) s.p.a., di un nuovo mandato ad litem in capo al difensore che ha agito in giudizio a tutela di detto rapporto sostanziale, con il conseguente relativo difetto dei corrispondenti poteri di natura tecnico-processuale.

Al riguardo varra’ evidenziare come (OMISSIS) s.p.a. (ora (OMISSIS) s.p.a.), dopo aver ricevuto dalla (OMISSIS) s.p.a. la procura generale per la riscossione e la gestione (tanto giudiziale quanto stragiudiziale) dei relativi crediti, ha correttamente provveduto ad agire in giudizio in sede revocatoria (a tutela di uno dei crediti per la cui gestione ha ricevuto mandato) specificando di provvedervi in nome e per conto della (OMISSIS) s.p.a., ossia spendendo espressamente il nome della societa’ mandante (contemplatio domini).

Cio’ posto, va osservato come, dopo aver speso il nome del mandante, comprovando i corrispondenti poteri, il mandatario che agisca in giudizio sulla base di una procura sostanziale (ad negotia) ricevuta dal titolare del rapporto dedotto in causa, non e’ altresi’ soggetto all’onere di munirsi, al fine di agire validamente in giudizio con efficacia diretta nella sfera del mandante, di un difensore (direttamente o indirettamente) nominato da quest’ultimo, trattandosi, con riguardo al mandato ad litem, di una relazione d’indole strettamente tecnico-processuale necessariamente rimessa al governo discrezionale della parte legittimata a stare in giudizio (nella specie, del rappresentante processuale ex articolo 77 c.p.c.), rispetto alla quale la figura del mandante (rappresentato processuale) rimane, di principio, del tutto estranea.

Sul punto, e’ appena il caso di richiamare il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimita’ (al quale si ritiene di dover dare continuita’), ai sensi del quale il procuratore ad negotia e’ abilitato, sia a stare in giudizio in nome del mandante (quale rappresentante processuale ex articolo 77 c.p.c.), sia a nominare un difensore (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 26365 del 29/12/2010, Rv. 615348), atteso che lo stesso e’ abilitato all’esercizio di tutti i poteri e le facolta’ spettanti al mandante inerenti e necessari all’esecuzione del mandato ricevuto, ivi compresa la facolta’ di instaurare un giudizio e di conferire i corrispondenti poteri al proprio difensore (cfr. da ultimo, in relazione al conferimento, da parte del mandatario, della procura speciale per l’instaurazione del giudizio di legittimita’, Sez. 2, Sentenza n. 474 del 14/01/2016, Rv. 638640).

Sulla base di tali premesse deve dunque ritenersi che, una volta ricevuto dalla (OMISSIS) s.p.a. il mandato ad agire per la riscossione e la gestione dei relativi crediti, del tutto correttamente (OMISSIS) s.p.a. ha agito in giudizio (in nome e per conto della societa’ mandante), in sede revocatoria, mediante un proprio difensore munito di procura generale ad lites (a nulla valendo l’epoca del rilascio di quest’ultima, rispetto all’epoca della costituzione della societa’ mandante), non essendo punto onerata del dovere di avvalersi di un difensore (direttamente o indirettamente) nominato dalla societa’ mandante.

La violazione di tali principi da parte della Corte d’appello di Torino – che ha erroneamente ritenuto inesistente la procura ad litem del difensore della mandataria (OMISSIS) s.p.a. (ora (OMISSIS) s.p.a.) siccome non rilasciata (direttamente o indirettamente) dalla mandante (OMISSIS) s.p.a. – impone, in accoglimento dei motivi di ricorso in esame, la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio per il merito ad altra sezione della Corte d’appello di Torino, cui e’ altresi’ rimessa la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

Rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie i restanti motivi e cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Torino, cui rimette altresi’ la regolazione delle spese del giudizio di legittimita’

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