Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 10 gennaio 2017, n. 258

In tema di responsabilità civile dei magistrati l’azione di risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie è tardiva se proposta decorsi i due anni dalla data della sentenza di cassazione

Suprema Corte di Cassazione

sezione III civile
sentenza 10 gennaio 2017, n. 258

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11070-2016 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI, in persona del Consiglio pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui e’ rappresentata e difesa per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 29/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/11/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato dello Stato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con atto di citazione notificato l’11 dicembre 2012 (OMISSIS) conveniva in giudizio la Repubblica Italiana, dinanzi al Tribunale di Roma, per ottenere il risarcimento dei danni che asseriva di avere subito per effetto della sentenza (rectius, ordinanza) della Corte di Cassazione dell’il dicembre 2009 n. 26024. Questa decisione, rigettando il ricorso del (OMISSIS) nei confronti dell’ (OMISSIS) ((OMISSIS)), aveva confermato la sentenza del giudice di merito che aveva respinto la domanda dell’attore di conversione del contratto di formazione e lavoro in contratto a tempo indeterminato; la sentenza era ritenuta dall’attore in contrasto con gli articoli 107 ss. TFUE e con la normativa derivata, in particolare con la Decisione della Commissione Europea 2000/128/CE, in quanto avrebbe consentito all'(OMISSIS) di beneficiare di aiuti di Stato – relativi alla normativa del contratto di formazione e lavoro – da reputarsi illegittimi. Nell’atto di citazione erano formulate le seguenti conclusioni (cosi’ riportate nel ricorso):

– previo accertamento della violazione del diritto comunitario da parte dello Stato Italiano per le ragioni di cui in atti, condannare lo stesso al risarcimento, a titolo di responsabilita’ extracontrattuale, in favore del signor (OMISSIS) della somma ritenuta di giustizia da determinarsi in via equitativa;

-in caso di dubbio circa l’interpretazione delle disposizioni comunitarie sopra richiamate, disporre rinvio pregiudiziale, ex articolo 267 TFUE, con formulazione del quesito indicato in atti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea,-…”.

1.1.- Si costituiva in giudizio la convenuta Presidenza del Consiglio del Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro-tempore, assistito dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, eccependo l’inammissibilita’ della domanda formulata ai sensi dell’articolo 2043 c.c. e, nel merito, chiedendone il rigetto.

1.2.- Il giudice del Tribunale di Roma riteneva di dover sottoporre al collegio la questione relativa all’applicabilita’ del rito disciplinato dalla L. n. 117 del 1988, pur essendo stata introdotta la domanda col rito ordinario, ed il Tribunale, in composizione collegiale, con Decreto n. 14380/14, depositato in data 21 luglio 2014, ritenuta applicabile la legge sulla responsabilita’ civile dei magistrati, dichiarava inammissibile la domanda perche’ proposta oltre il termine di prescrizione biennale della L. n. 117 del 1988, articolo 4 nel testo applicabile ratione temporis; condannava l’attore al pagamento delle spese di lite.

2.- Con decreto n. 6404 del 29 luglio 2015, la Corte di Appello di Roma ha rigettato il reclamo proposto dal (OMISSIS), confermando l’inammissibilita’ della domanda risarcitoria perche’ tardivamente avanzata con citazione spedita l’11/12/2012.

3.- Avverso il decreto (OMISSIS) propone ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso e memoria la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- I primi tre motivi, relativi all'”erroneita’ ed ingiustizia del decreto n. 6404/2015 della Corte di appello di Roma per violazione del diritto comunitario (ex articolo 11 Cost. e decisione n. 2000/128/CE)” – rubrica peraltro riferita cumulativamente a tutti e quattro i motivi di ricorso – vanno trattati congiuntamente perche’ attengono al giudizio di inammissibilita’ dell’azione espresso dalla Corte d’Appello ai sensi della L. n. 117 del 1988. Va invece trattato separatamente il quarto motivo, poiche’ attiene al merito della violazione del diritto comunitario che sarebbe stata commessa con l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 26024/09, dalla quale il ricorrente assume che sarebbe derivata la responsabilita’ dello Stato.

1.1.- Col primo motivo, il ricorrente – nel presupposto che la normativa interna di cui alla L. n. 117 del 1988 sia contrastante col diritto comunitario (meglio, dell’Unione)- si intrattiene “sugli effetti del contrasto delle norme interne con la disciplina comunitaria applicabile alla fattispecie”. Illustra quindi le conseguenze che, secondo la giurisprudenza comunitaria e costituzionale, si determinano in forza dell’oramai riconosciuto primato del diritto dell’Unione Europea sul diritto interno e dell’effetto diretto della disciplina comunitaria, in specie quanto alla disapplicazione della norma interna ed all’applicazione diretta di quest’ultima disciplina (cosi’ come risultante anche a seguito delle sentenze interpretative della Corte di Giustizia), ivi compresi principi generali dell’ordinamento comunitario. Svolge quindi considerazioni in merito al principio di effettivita’ della tutela giurisdizionale ed al principio di equivalenza, in forza del quale la tutela dei diritti riconosciuti dall’ordinamento comunitario deve essere almeno pari a quella dei diritti riconosciuti dall’ordinamento interno. Conclude, richiamando l’articolo 267, comma 3 TFUE in merito all’obbligo di rinvio alla Corte di Giustizia posto in capo al giudice nazionale di ultima istanza.

1.2.- Col secondo motivo il ricorrente deduce l’erroneita’ e l’ingiustizia del decreto della Corte di appello impugnato “con particolare riferimento alla statuizione sul rito”.

Nell’illustrare la censura, sostiene che la conversione del rito (quale si e’ avuta nel caso di specie, in cui il giudizio era stato introdotto con atto di citazione ritualmente notificato secondo le forme del rito ordinario e la causa e’ stata poi rimessa al Tribunale in composizione collegiale per decidere secondo la disciplina della L. n. 117 del 1988) sarebbe conforme a diritto soltanto se la legge speciale venisse “applicata nei limiti in cui cio’ e’ consentito dalla prevalente giurisprudenza comunitaria sul punto”. Al fine di evidenziare i profili di criticita’ della L. n. 117 del 1988 il ricorrente richiama le sentenze della Corte di Giustizia C-173/03 del 13 giugno 2006 e C-379/10 del 24 novembre 2011, sostenendo che la responsabilita’ non potrebbe essere limitata ai casi di dolo o colpa grave e che la prescrizione per agire in giudizio non potrebbe essere biennale, ma si sarebbe dovuto prevedere un termine piu’ lungo, “quantomeno triennale”. Conclude, affermando che nel caso di specie, in cui e’ in discussione la responsabilita’ dello Stato (e non dei singoli giudici), si sarebbe dovuto applicare il rito ordinario, ovvero il rito speciale, ma, in questo secondo caso, disapplicando le disposizioni da reputarsi in contrasto con il prevalente diritto dell’Unione europea.

1.3.- Col terzo motivo, il ricorrente deduce l’erroneita’ e l’ingiustizia del decreto della Corte di appello impugnato “con particolare riferimento alle statuizioni sul termine di prescrizione biennale dell’azione esperita”. Il ricorrente, richiamando i principi di effettivita’ e di equivalenza di cui si e’ detto sopra, ribadisce che la procedura interna per azionare il diritto al risarcimento dei danni per responsabilita’ dello Stato non deve rendere difficile o eccessivamente gravosa l’azione del singolo e comunque non deve differenziare le tutele previste per i diritti riconosciuti dall’ordinamento comunitario rispetto a quelli previsti dall’ordinamento interno: il termine biennale della L. n. 117 del 1988, articolo 4 sarebbe “oggettivamente brevissimo”, quindi in contrasto col principio di effettivita’; inoltre, e’ inferiore al termine quinquennale previsto dall’ordinamento interno per l’azione di responsabilita’ aquiliana, quindi sarebbe in contrasto col principio di equivalenza.

I motivi sono infondati, per le ragioni di cui appresso.

2.- In via pregiudiziale, va esaminata l’istanza, formulata sia col secondo che col terzo motivo di ricorso, con la quale il ricorrente sull’assunto che l'(asserita) violazione del diritto dell’Unione da parte della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26024/2009 avrebbe dovuto essere valutata facendo applicazione, non gia’ della disciplina di diritto interno concernente i presupposti della responsabilita’ dello Stato per i danni derivanti da atti e comportamenti posti in essere dai magistrati nell’esercizio delle funzioni (di cui alla L. n. 117 del 1988), ma della ben piu’ pregnante disciplina posta dal diritto dell’Unione Europea, quale risultante dalle sentenze 13 giugno 2006 (causa C-173/2003: Traghetti del Mediterraneo s.p.a.) e 24 novembre 2011 (causa C-379/2010: Commissione Europea), della Corte di Giustizia – richiede a questa Corte di Cassazione di rinviare pregiudizialmente ex articolo 267 TFUE alla Corte di Giustizia al fine di accertare:

se osta al diritto dell’Unione Europea l’applicazione integrale della L. n. 117 del 1988 ante riforma 2015 “e, segnatamente, del rito di cui a detta normativa nazionale, in merito a domanda risarcitoria per responsabilita’ dello Stato-giudice” (secondo motivo);

se osta alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea nonche’ ai principi di effettivita’ e di equivalenza della tutela giurisdizionale di cui ai Trattati UE, “l’applicazione del termine biennale di prescrizione L. n. 117 del 1988, ex articolo 4, comma 2, ad un’azione di responsabilita’ nei confronti di uno Stato-giudice, in luogo di un termine decadenziale triennale” (terzo motivo).

Il collegio ritiene che non possa sorgere dubbio in merito al fatto che il rito previsto dalla L. n. 117 del 1988 e la disposizione da ultimo richiamata (cosi’ come vigenti prima delle modifiche apportate con la L. 27 febbraio 2015, n. 18) non contrastino con il diritto europeo, dovendosi pertanto escludere la necessita’ di disporre rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art.267 TFUE.

2.1.- Va infatti evidenziato che le varie sentenze della Corte di Giustizia succedutesi nel corso del tempo, mentre hanno enucleato importanti principi in ordine ai presupposti sostanziali della responsabilita’ dello Stato per i danni derivanti dagli atti e provvedimenti posti in essere dal magistrato nell’esercizio delle funzioni, qualora sia chiamato ad applicare norme dell’ordinamento dell’Unione (principi ai quali si sono dimostrate non del tutto conformi le regole poste dal diritto interno), non hanno invece rilevato alcuna interferenza del diritto europeo sulle modalita’ e condizioni processuali attraverso le quali puo’ essere esercitata l’azione risarcitoria, che restano disciplinate dal diritto interno.

In particolare, la sentenza della Corte di Giustizia 24 novembre 2011 (causa C-379/2010: Commissione Europea) ha limitato il rilievo del contrasto con il diritto dell’Unione Europea alla L. n. 117 del 1988, articolo 2, commi 1 e 2.

Ha infatti statuito: “La Repubblica Italiana, 1) escludendo qualsiasi responsabilita’ … per i danni arrecati a seguito di una violazione del diritto dell’Unione imputabile a un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado, qualora tale violazione risulti da interpretazione di norme di diritto o da valutazione di fatti e prove e 2) limitando tale responsabilita’ ai soli casi di dolo o colpa grave (conducendo tale limitazione ad escludere la responsabilita’ in ipotesi di violazione manifesta del diritto vigente), ai sensi della L. n. 117 del 1988, articolo 2, commi 1 e 2… e’ venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del principio generale di responsabilita’ degli stati membri per violazione del diritto dell’Unione da parte di uno dei propri organi giurisdizionali di ultimo grado”.

Con questa decisione la Corte di Giustizia ha cosi’ accolto il ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione Europea nei confronti della Repubblica Italiana.

Tale sentenza ha dato luogo, anche a seguito dell’avvio di una procedura d’infrazione da parte della Commissione europea, all’approvazione della L. 27 febbraio 2015, n. 18.

Alla stregua delle vicende giurisprudenziali e normative di cui sopra, l’accertato contrasto della L. n. 117 del 1988, articolo 2 nella sua formulazione originaria, con il diritto dell’Unione europea potra’ comportare che la norma (qualora ancora applicabile ratione temporis) debba essere disapplicata, alla stregua delle regole elaborate dalla giurisprudenza comunitaria, nel caso in cui la violazione del diritto dell’Unione da parte di un organo giurisdizionale di uno Stato membro dia luogo a responsabilita’ dello Stato medesimo nei confronti del singolo.

Tuttavia il contrasto rilevato dalla Corte di Giustizia e la prospettata eventualita’ della disapplicazione riguardano esclusivamente i presupposti sostanziali della responsabilita’ dettati dalla L. n. 117 del 1988, articolo 2, commi 1 e 2 ed esclusivamente la responsabilita’ dello Stato per provvedimenti giurisdizionali che abbiano violato il diritto dell’Unione, non anche il diritto interno (cfr., su quest’ultimo punto, Cass. n. 25216/15, in motivazione.).

Di certo, la Corte di Giustizia, contrariamente a quanto sostenuto col ricorso, non si e’ espressa ne’ sul rito applicabile al processo per responsabilita’ dello Stato per danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali ne’ sui termini di prescrizione o decadenza dalla relativa azione.

2.2.- E cio’ anche in ragione del fatto che, come si dira’, l’uno e gli altri risultano compatibili con il diritto dell’Unione europea e con la giurisprudenza comunitaria.

In quest’ultima e’ anzi tralatizia l’affermazione che “in mancanza di una disciplina comunitaria, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare il giudice competente e stabilire le modalita’ procedurali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto comunitario” (tra le altre, v. sentenze 30 settembre 2003, Kobler; 19 novembre 1991, Francovich e a.) e che, quando le condizioni sostanziali per il diritto al risarcimento (che trovano direttamente fondamento nel diritto comunitario) siano soddisfatte, “e’ nell’ambito delle norme del diritto nazionale relative alla responsabilita’ che lo Stato e’ tenuto a riparare le conseguenze del danno provocato, fermo restando che le condizioni stabilite dalle legislazioni nazionali in materia di risarcimento dei danni non possono essere meno favorevoli di quelle che riguardano reclami analoghi di natura interna e non possono essere congegnate in modo da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile ottenere il risarcimento” (sentenze 30 settembre 2003, causa C224/01, Kobler; 19 novembre 1991, Cause riunite C-6/90 e C-9/90 Francovich e a.; v. anche sentenza 5 marzo 1996, Cause riunite C-46/93 e C-48/93 Brasserie du Pecheur e Factortame).

3.- Dati questi principi, che per la loro chiarezza, rendono superfluo il rinvio alla Corte di giustizia – peraltro invocato dal ricorrente soltanto in via subordinata – occorre valutare se, nel caso di decisione giurisdizionale di ultima istanza che si assuma contraria al diritto dell’Unione (come nella specie il ricorrente assume sia accaduto), il rito applicabile sia quello ordinario ovvero quello speciale della L. n. 117 del 1988 e se, in tale seconda eventualita’, questo contrasti con i principi di effettivita’ e di equivalenza di fonte comunitaria.

3.1.- Quanto al primo quesito, questa Corte ha gia’ avuto modo di evidenziare che la scelta del legislatore del 2015, con l’approvazione della legge n. 18 di quell’anno, non e’ stata nel senso di prevedere un’autonoma apposita azione di responsabilita’ nei confronti dello Stato per violazione del diritto dell’Unione, bensi’ di ridefinire i presupposti della responsabilita’ dello Stato per i danni derivanti ai singoli da comportamenti, atti e provvedimenti posti in essere da magistrati nell’esercizio delle funzioni (cosi’ Cass. n. 25216/15 cit., in motivazione).

Sebbene l’articolo 1 della novella, disponendo che “la presente legge introduce disposizioni volte a modificare le norme di cui alla L. 13 aprile 1988, n. 117, al fine di rendere effettiva la disciplina che regola la responsabilita’ civile dello Stato e dei magistrati, anche alla luce dell’appartenenza dell’Italia all’Unione europea”, enunciando lo scopo della riforma, sia rivolta alla sua futura applicazione, esso rende palese il fatto (che logicamente presuppone) che anche il testo di legge del 1988, cosi’ come vigente prima dell’entrata in vigore della legge del 2015, fosse riferito a tutte le ipotesi di azioni per risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e per responsabilita’ civile dei magistrati.

Nessuna limitazione, espressa od implicita, e’ rinvenibile nell’originario testo di legge, sicche’ va decisamente escluso che l’estensione della normativa speciale alla responsabilita’ dei magistrati per violazioni del diritto dell’Unione sia frutto della piu’ recente L. n. 18 del 2015.

D’altronde, tutta la giurisprudenza della Corte di Giustizia di cui sopra, cosi’ come la giurisprudenza comunitaria posta dal ricorrente a fondamento dei motivi, presuppone che l’unica disciplina applicabile a questa peculiare ipotesi di responsabilita’ dello Stato fosse e sia tuttora quella prevista dalla L. 13 aprile 1988, n. 117, nel testo originario, ed in quello via via modificato.

In conclusione, e’ privo di pregio l’assunto del ricorrente secondo cui prima dell’entrata in vigore della L. n. 18 del 2015, l’azione risarcitoria nei confronti dello Stato per danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie, quando riferita a violazioni del diritto dell’Unione, dovesse essere esperita secondo le forme ed i termini del rito ordinario e rinvenisse la disciplina sostanziale nell’articolo 2043 c.c..

Per contro va affermato che la L. 13 aprile 1988, n. 117, nel testo vigente prima delle modifiche apportate dalla L. 27 febbraio 2015, n. 18, si applica a tutte le ipotesi di azioni risarcitorie per danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita’ civile dei magistrati, intraprese prima dell’entrata in vigore di quest’ultima legge, senza che residuino ipotesi di applicabilita’ del rito ordinario di cognizione e di responsabilita’ dello Stato per i medesimi danni fondate sulla norma generale dell’articolo 2043 c.c..

3.2.- Deve peraltro escludersi un’incompatibilita’ col diritto dell’Unione della scelta del legislatore nazionale di assoggettare l’azione ad un rito processuale speciale, atteso che, come detto, sulle disposizioni attinente alle mere modalita’ processuali della domanda risarcitoria l’ordinamento europeo non pone alcuna interferenza, purche’ siano rispettati i principi di effettivita’ e di equivalenza. Fatto salvo quanto si dira’ a proposito del termine biennale di decadenza, ne’ l’uno ne’ l’altro sono compromessi dalle norme processuali vigenti prima della modifica normativa.

4.- Con riguardo alla causa di inammissibilita’ determinata dal decorso del termine biennale stabilito dall’articolo 4, comma 2, ultimo inciso, nel testo vigente prima delle modifiche apportate dalla L. n. 18 del 2015, si potrebbe osservare in senso contrario a quanto sin qui detto che la decadenza non incide tanto sulle modalita’ procedurali dell’azione di responsabilita’ (la cui disciplina non subisce interferenze dal diritto sovranazionale) quanto sulla sua proponibilita’, che resta preclusa dopo il biennio.

Avuto riguardo alla natura della decadenza, alla sua operativita’ officiosa e alla durata del termine, potrebbe sorgere il dubbio che le condizioni stabilite dalla normativa dello Stato italiano per riparare le conseguenze del danno provocato dalla violazione del diritto comunitario ad esso imputabile, risultino meno favorevoli di quelle che riguardano reclami analoghi di natura interna o siano comunque tali da rendere, se non praticamente impossibile, quanto meno eccessivamente difficile ottenere il risarcimento, con cio’ ponendosi in contrasto con i principi elaborati dalla richiamata giurisprudenza della Corte di Giustizia.

In particolare, viene in rilievo il gia’ richiamato limite alla competenza dei legislatori nazionali che la Corte di Giustizia ha individuato nella previsione che “le condizioni formali e sostanziali per ottenere il risarcimento del danno non possono essere meno favorevoli di quelle che riguardano reclami analoghi di natura interna e non possono essere congegnate in modo da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile ottenere il risarcimento” (Corte di Giustizia, C-6/90 e C-9/90, 19 novembre 1991). Pero’, quanto alla fissazione di termini per la proposizione dei ricorsi, la giurisprudenza comunitaria reputa sufficiente che si tratti di termini “ragionevoli”, escludendo che la sola apposizione di termini, in se’ considerata, possa costituire un ostacolo all’esercizio dei diritti, sempre che siano rispettati i detti principi di equivalenza e di effettivita’ (cfr., oltre alle sentenze su citate, anche Corte di Giustizia, C-445/06, 24 marzo 2009).

Alla stregua della giurisprudenza appena richiamata, il dubbio riguardante la compatibilita’ col diritto dell’Unione della L. n. 117 del 1988, articolo 4, comma 2, e’ agevolmente superabile sol che si consideri che il termine biennale, in se’ considerato, non e’ affatto “oggettivamente brevissimo”, come sostiene il ricorrente. Piuttosto collocandosi per di piu’ la sua decorrenza dopo l’esperimento di tutti i mezzi ordinari di impugnazione – assicura un periodo di tempo piu’ che ragionevole e sufficiente per valutare la sussistenza dei presupposti della responsabilita’ nel caso concreto e per approntare adeguatamente l’azione e la difesa in giudizio.

Si deve peraltro tenere conto della circostanza che l’ordinamento interno configura ulteriori ipotesi di azione risarcitoria sottoposta ad un breve termine di decadenza e che, proprio con riguardo a tali ipotesi (si allude, in particolare, alla domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi, proponibile al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di centoventi giorni dal giorno in cui il fatto si e’ verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo: Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, articolo 30), e’ stata autorevolmente elaborata la tesi secondo cui l’introduzione di un termine di decadenza per l’azione risarcitoria costituisce espressione del principio di ragionevole durata del processo (in tal senso Cons. Stato, Sez. 5, 5 ottobre 2011, n. 5445).

Ne’ puo’ reputarsi violato il principio di equivalenza di matrice comunitaria, atteso che la norma che pone il limite temporale si applica indifferentemente alle azioni risarcitorie per danni provocati da decisioni giudiziarie in contrasto sia con l’ordinamento interno che con l’ordinamento dell’Unione.

Quanto infine al termine di prescrizione quinquennale per l’esercizio del diritto al risarcimento del danno – su cui si appunta la censura del ricorrente – e’ sufficiente osservare – anche a voler prescindere dalla differenza tra gli istituti della decadenza dall’azione (quale e’ quella in esame) e della prescrizione del diritto – che diverse e rilevanti sono le ipotesi di prescrizione breve previste dall’ordinamento interno.

Restano cosi’ superati i dubbi di non conformita’ della L. n. 117 del 1988, articolo 4, comma 2, ultimo periodo, alle regole di diritto europeo risultanti dalle citate sentenze della Corte di Giustizia: la previsione del termine decadenziale, lungi dal costituire una discriminatoria eccezione in pregiudizio della possibilita’ di ottenere la riparazione di conseguenze dannose derivanti dalla violazione del diritto dell’Unione costituisce piuttosto espressione di un limite generale all’esercizio, senza vincoli di tempo, delle azioni giudiziarie, nel rispetto altresi’ dell’articolo 111 Cost. e dell’articolo 6 Convenzione Europea dei Diritti Umani.

4.1.- In punto di fatto, la circostanza che il termine di decadenza previsto dalla L. n. 117 del 1988, articolo 4, comma 2, secondo periodo, fosse in concreto decorso risulta dagli atti e non e’ neppure oggetto di controversia tra le parti, in quanto l’ordinanza della Corte di Cassazione che si assume adottata in contrasto con la normativa dell’Unione e’ stata pubblicata l’11 dicembre 2009 e la domanda e’ stata introdotta con atto di citazione notificato il 2012.

La L. n. 117 del 1988, articolo 4, comma 2, (sul punto non modificato dalla legge sopravvenuta del 2015) e’ chiaro nel prevedere che il termine decorre “dal momento in cui l’azione e’ esperibile” e questo momento e’ individuato nell’esperimento di tutti i mezzi ordinari di impugnazione “e comunque quando non siano piu’ possibili la modifica o la revoca del provvedimento”.

L’azione risarcitoria ben avrebbe potuto essere tempestivamente esercitata nel biennio decorrente dall’11 dicembre 2009, non riscontrandosi alcun ostacolo normativo o di fatto al relativo tempestivo esercizio da parte del (OMISSIS).

4.2.- Detto quanto sopra, non rileva che, in sede di adeguamento del diritto interno, con la L. 27 febbraio 2015, n. 18, di modifica della L. n. 117 del 1988, il legislatore nazionale abbia novellato anche la disposizione contenuta nell’articolo 4, comma 2, secondo periodo, aumentando il termine di decadenza da due a tre anni.

Le ragioni di inapplicabilita’ della normativa sopravvenuta ai giudizi introdotti prima del 19 marzo 2015 (quale e’ il presente) sono quelle gia’ ritenute da questa Corte a proposito della L. n. 117 del 1988, articolo 5 con la sentenza n. 25216/15 alla cui motivazione si fa qui integrale rinvio e la cui massima (“in tema di responsabilita’ civile dei magistrati, la sopravvenuta abrogazione della disposizione di cui alla L. 13 aprile 1988, n. 117, articolo 5 per effetto della L. 27 febbraio 2015, n. 18, articolo 3, comma 2, non esplica efficacia retroattiva, onde l’ammissibilita’ della domanda di risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie deve essere delibata alla stregua delle disposizioni processuali vigenti al momento della sua proposizione. Il giudizio di ammissibilita’ previsto dall’articolo 5 cit. pertanto prosegue secondo le norme poste da questa disposizione qualora la domanda sia stata avanzata con ricorso depositato prima del 19 marzo 2015, data di entrata in vigore della L. n. 18 del 2015.”) comporta che vada qui ribadita anche la pregressa affermazione di questa Corte secondo cui “In tema di responsabilita’ civile dei magistrati, ai sensi della L. 13 aprile 1988, n. 117, articolo 4, comma 2, (nella versione applicabile a tutte le fattispecie anteriori al 19 marzo 2015 e, cioe’, all’entrata in vigore della L. 27 febbraio 2015, n. 18), l’azione di risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e’ tardiva se proposta decorsi i due anni dalla data della sentenza di cassazione” (cfr., in termini, Cass. ord. n. 9916/15).

Poiche’ la Corte d’appello di Roma si e’ attenuta a questo principio di diritto, i primi tre motivi di ricorso vanno rigettati.

5.- Col quarto motivo il ricorrente deduce in merito al “contrasto della sentenza n. 26024/09 resa dalla Corte di Cassazione con la Decisione n. 2000/128/CE”.

La censura e’ inammissibile per carenza di interesse, atteso il rigetto dei motivi concernenti l’inammissibilita’ dell’azione risarcitoria per mancato rispetto del termine biennale di decadenza, che impedisce qualsivoglia valutazione sul merito della responsabilita’ dello Stato per l’asserita violazione del diritto comunitario.

In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Trattandosi di causa esente, non si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’, in favore dello Stato Italiano – Presidenza del Consiglio dei Ministri, che liquida nell’importo complessivo di Euro 8.000,00, oltre spese prenotate a debito

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