La responsabilita’ per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all’articolo 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l’amministrazione liberata dalla medesima responsabilita’ ove dimostri che l’evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili ne’ eliminabili con immediatezza, neppure con la piu’ diligente attivita’ di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialita’ offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode
Suprema Corte di Cassazione
sezione III civile
ordinanza 9 maggio 2017, n. 11225
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI AMATO Sergio – Presidente
Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16286/2014 proposto da:
(OMISSIS) SAS, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
PROVINCIA OLBIA TEMPIO;
– intimata –
nonche’ da:
PROVINCIA OLBIA TEMPIO, in persona del suo Commissario Straordinario Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 181/2014 della CORTE D’APPELLO SEZ. DIST. DI SASSARI, depositata il 28/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/02/2017 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il (OMISSIS) s.a.s. propone ricorso per cassazione articolato in due motivi avverso la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari n. 181/2014, depositata il 28.4.2014, che, accogliendo in parte l’appello, accertava il concorso di colpa al 50% in capo alla societa’ ricorrente, proprietaria del veicolo, per un incidente con danno alle cose verificatosi sulla strada provinciale per l’esistenza di una macchia d’olio sul fondo stradale, e riduceva proporzionalmente l’ammontare del risarcimento danni liquidato in suo favore all’esito del giudizio di primo grado per il risarcimento dei danni al veicolo richiesto nei confronti della Provincia di Olbia-Tempio.
La vicenda: il conducente del veicolo di proprieta’ del panificio, sulla strada provinciale, per la presenza di una macchia d’olio sulla strada perdeva il controllo del mezzo, invadeva l’opposta corsia, si scontrava prima con una e poi con una seconda vettura e infine terminava la corsa contro il guard rail.
La Provincia di Olbia – Tempio resiste con controricorso contenente anche un motivo di ricorso incidentale.
La causa e’ stata avviata alla trattazione in adunanza camerale di sezione.
Sia con il primo che con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione degli articoli 2697, 2051, 1227 c.c., per aver la sentenza rilevato d’ufficio un concorso di colpa al 50% tra le parti, collegato al fatto che la vettura tenesse una velocita’ non adeguata allo stato dei luoghi.
Contesta sia la rilevabilita’ d’ufficio del concorso di colpa, che la violazione della ripartizione degli oneri probatori nel ragionamento utilizzato dalla corte d’appello per introdurlo: la corte d’appello infatti afferma che mancasse la prova in ordine alla velocita’ tenuta dal veicolo danneggiato, che l’onere probatorio relativo all’aver tenuto una velocita’ adeguata allo stato dei luoghi gravasse sull’attore; che non potesse ritenersi raggiunta tale prova per il semplice fatto che nessuna sanzione amministrativa fosse stata comminata al conducente del veicolo danneggiato per eccesso di velocita’. Sulla base di queste premesse, afferma che dovesse essere riconosciuto un concorso di colpa al 50% tra il proprietario del veicolo e l’ente proprietario della strada, e riduceva proporzionalmente l’ammontare del risarcimento dovuto al danneggiato.
Con il secondo motivo, il ricorrente contesta anche l’insufficiente motivazione su un fatto decisivo.
Il primo motivo e’ fondato e va accolto.
In materia di responsabilita’ per custodia di una strada soggetta all’obbligo di manutenzione e controllo da parte di un ente pubblico, laddove si assuma che un incidente sia stato ingenerato non da uno scontro tra veicoli ma dalle condizioni della strada stessa, o dalla presenza sulla stessa di materiali estranei idonei a costituire fonte di pericolo per gli utilizzatori di essa (nel caso di specie, la macchia d’olio) grava sul danneggiato l’onere di provare il nesso causale tra l’alterazione o la situazione di pericolo esistente sulla strada e il sinistro; raggiunta tale prova del nesso causale, e’ onere del custode, convenuto in giudizio per il risarcimento, dimostrare l’inidoneita’ in concreto della situazione a provocare l’incidente, o la colpa del danneggiato, od altri fatti idonei ad interrompere il nesso causale tra le condizioni del bene e il danno (tra le tante, Cass. n. 26751 del 2009).
La circostanza che i carabinieri, sopraggiunti dopo l’incidente, non abbiano accertato alcuna violazione del codice della strada a carico del conducente del mezzo e in particolare che non l’abbiano sanzionato per eccesso di velocita’, non e’ circostanza apprezzabile a carico del conducente stesso, al quale non spettava dare la prova in concreto di aver mantenuto una velocita’ adeguata allo stato dei luoghi, ma caso mai a discapito della amministrazione pubblica, che avrebbe dovuto fornire la prova che il conducente del veicolo avesse autonomamente, in tutto o in parte, dato causa al verificarsi dell’incidente.
La Provincia controricorrente propone poi un motivo di ricorso incidentale, con il quale lamenta che sia stata ricondotta la fattispecie concreta sotto l’articolo 2051 c.c., anziche’ sotto l’articolo 2043 c.c..
Sostiene che la corte d’appello non abbia tenuto in conto che, secondo la giurisprudenza di legittimita’, in caso di danni verificatisi durante la percorrenza di una strada, occorra distinguere tra vizi intrinseci della cosa in custodia, dei quali risponde il custode ex articolo 2051 c.c. e vizi estrinseci, non conoscibili ne’ eliminabili con immediatezza, per i quali l’amministrazione e’ liberata dalla responsabilita’ ex articolo 2051 c.c. e risponde invece secondo le regole generali dell’articolo 2043 c.c. (secondo le quali e’ la vittima dell’insidia a dover provare l’imprevedibilita’ e l’inevitabilita’ del pericolo).
Non sussiste la denunciata violazione di legge. In realta’, la giurisprudenza della Corte non distingue tra vizi intrinseci e vizi estrinseci. Anche i vizi estrinseci della cosa in custodia sono ricondotti all’interno della responsabilita’ del custode, a meno che il loro verificarsi non fosse stato cosi’ repentino o cosi’ immediato rispetto al sinistro da integrare il caso fortuito, non potendosi pretendere dall’amministrazione un intervento di controllo continuato o comunque collocato a brevissima distanza di tempo dal verificarsi del fattore di pericolo dovuto a cause esterne: v. Cass. n. 6101 del 2013:”La responsabilita’ per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all’articolo 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l’amministrazione liberata dalla medesima responsabilita’ ove dimostri che l’evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili ne’ eliminabili con immediatezza, neppure con la piu’ diligente attivita’ di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d’olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato la rovinosa caduta di un motociclista) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialita’ offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode”.
Il ricorso incidentale va pertanto rigettato, mentre il ricorso principale va accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Cagliari in diversa composizione che si atterra’ ai principi di diritto enunciati, e provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Cagliari in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.
Motivazione semplificata
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