Corte di Cassazione, sezione III civile, ordinanza 25 maggio 2017, n. 13153

Al giornalismo d’inchiesta va riconosciuta ampia tutela tale da comportare una meno rigorosa, o comunque diversa applicazione della condizione di attendibilità della fonte della notizia, ma il principio presuppone che la notizia sia ricercata e raccolta direttamente e autonomamente dal giornalista e non sia il frutto di una ricezione “passiva” di informazioni di terza mano

Suprema Corte di Cassazione

sezione III civile

ordinanza 25 maggio 2017, n. 13153

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14231/-2015 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS) SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS);

nonche’ da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS) SRL, (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 4199/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 25/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/03/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA.

RILEVATO IN FATTO

Che:

– con la sentenza qui impugnata, pubblicata il 25 novembre 2014, la Corte d’Appello di Milano ha accolto solo parzialmente l’appello principale proposto da (OMISSIS) srl, (OMISSIS) e (OMISSIS) nei confronti di Daniele Ferre’ avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 240/12. Con questa era stata accolta la domanda risarcitoria avanzata dal (OMISSIS) contro i predetti convenuti, poi appellanti (oltre che contro (OMISSIS), soggetto intervistato, e condannato dal primo giudice per le dichiarazioni ritenute diffamatorie; e contro tali (OMISSIS) e (OMISSIS), altri soggetti autori di dichiarazioni, rispetto ai quali la domanda del (OMISSIS) era stata invece rigettata dal Tribunale, con decisione non appellata). Il (OMISSIS) era stato condannato in quanto autore di una serie di articoli ritenuti diffamatori, pubblicati a partire dal (OMISSIS) sul quotidiano “(OMISSIS)”, di cui era direttore responsabile il (OMISSIS) ed editrice la societa’ sopra indicata, condannati percio’ nelle rispettive qualita’;

– la Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la natura diffamatoria degli articoli pubblicati nei soli giorni del 13, 14 e 15 gennaio 2010, liquidando i danni non patrimoniali patiti dal (OMISSIS), anziche’ in Euro 25.000,00, fissati dal Tribunale, in complessivi Euro 15.000,00, gia’ rivalutati alla data della prima sentenza, oltre interessi; ha condannato Gianluigi (OMISSIS) a corrispondere a (OMISSIS), anziche’ la somma di Euro 1.000,00, la somma di Euro 700,00, ai sensi dell’articolo 12 della legge stampa; ha rigettato l’appello incidentale di Daniele (OMISSIS); ha confermato l’ordine di pubblicazione ai sensi dell’articolo 120 cod. proc. civ. ed ha compensato per intero le spese del grado;

– avverso la sentenza propongono ricorso principale l’ (OMISSIS) Srl, il dott. Maurizio (OMISSIS) ed il dott. (OMISSIS) con quattro motivi;

– il signor (OMISSIS) si difende con controricorso e propone ricorso incidentale con due motivi;

– (OMISSIS) non svolge attivita’ difensiva;

– fissata la trattazione dei ricorsi in camera di consiglio ai sensi dall’articolo 375 c.p.c., comma 2, il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte; ne’ le parti hanno depositato memorie.

CONSIDERATO CHE:

– va premesso che gli articoli che l’originario attore, dirigente della (OMISSIS) s.c., ha assunto essere diffamatori nei suoi confronti si riferiscono ad una campagna di stampa nei confronti della societa’, avviata dal quotidiano “(OMISSIS)” il 13 gennaio e conclusa il 31 gennaio 2010, con diversi articoli firmati in prevalenza dal giornalista (OMISSIS); con questi scritti, era stato denunciato il posizionamento di telecamere nascoste e di sistemi di registrazione nei luoghi di lavoro (OMISSIS), per “spiare la condotta dei dipendenti”, sostenendosi il coinvolgimento dei dirigenti della societa’ sia in questa attivita’ illecita di controllo sia in altri illeciti relativi a pagamenti in nero e formazione di fatture per operazioni inesistenti;

– in riferimento a detta campagna di stampa, gli articoli tuttora rilevanti perche’ oggetto del ricorso principale ed incidentale sono i seguenti:

– a) (OMISSIS), con titolo e sottotitolo a tutto campo in prima pagina “La (OMISSIS) ti spia – Un “grande fratello” nei supermercati della Lombardia ascoltava le telefonate, filmava dipendenti, sindacalisti e…”, ed, in seconda e terza pagina, “Telecamere nascoste, intercettazioni audio e ambientali per ascoltare i dipendenti. Dossier sui lavoratori, il ruolo di un dirigente Pd: un “super occhio” nei supermercati”: vi si affermava che la (OMISSIS) aveva commissionato ad una societa’, indicata nella (OMISSIS), registrazioni ed intercettazioni; si citava (OMISSIS), come partecipante ad un incontro avvenuto presso la sede della (OMISSIS) di (OMISSIS), nel corso del quale era stato consegnato un cd rom contenente le conversazioni intercettate/captate; lo si individuava come “gia’ vice sindaco di Busto Arsizio in quota Pds poi arrestato per concussione durante Mani pulite, uno dei dirigenti di rilievo del colosso della distribuzione in regione”;

– b) 14 gennaio 2010 con titolo “Cosi’ vengono spiati dipendenti e clienti”: era riportato il contenuto di un intervista a tale ” (OMISSIS)” (risultato poi essere il detto (OMISSIS)), che riferiva i contenuti dell’incontro di cui era stato detto nell’articolo del giorno prima (nel quale incontro, secondo l’intervistato, sarebbe stata, tra l’altro, raccomandata riservatezza sul tema delle intercettazioni); in un testo a margine dell’intervista, di cui era autore il (OMISSIS), era riepilogato il contenuto del primo articolo e, quanto al (OMISSIS), era aggiunto che “(…) nel 2004 usci’ assolto dalle accuse, veltroniano, oggi e’ direttore sviluppo e affari istituzionali di (OMISSIS), nella direzione di (OMISSIS) e partecipa all’assemblea regionale del Pd”;

– c) 15 gennaio 2010 con titolo “La (OMISSIS) spia e (OMISSIS) lo sapeva”: veniva pubblicata un’ennesima puntata che riportava un’altra vicenda che aveva coinvolto i soci (gli originari convenuti (OMISSIS) e (OMISSIS)) di una societa’, gia’ incaricata della sicurezza aziendale, i quali, tra l’altro, avevano riferito (relativamente ad un incontro avvenuto tra gli stessi e (OMISSIS) un anno prima – del quale l’articolo riferiva i particolari) sia di illegittime intercettazioni audio e video che di pagamenti in nero effettuati ai dirigenti (OMISSIS) per l’affidamento dei servizi di sicurezza; al termine dell’articolo il giornalista menzionava ancora una volta il (OMISSIS), ricordandone la presenza all’incontro in (OMISSIS), oggetto dell’articolo del (OMISSIS);

– d) (OMISSIS): articoli in cui si pubblicavano stralci delle intercettazioni e si tornava a parlare di coinvolgimenti di dirigenti (OMISSIS) nelle attivita’ illecite sopra descritte;

– il giudice ha ritenuto che il fatto lesivo della reputazione del (OMISSIS) consistesse nell’averlo indicato come presente all’incontro presso la sede (OMISSIS) di (OMISSIS) e “quindi, nell’averlo indicato come consapevole, se non anche fattivamente partecipe (come si legge nel secondo articolo) ai gravissimi fatti oggetto degli articoli di cui si discute (..1”, quindi non come spettatore ne’ con un ruolo marginale (pur essendo marginale il fatto dell’incontro di (OMISSIS), rispetto ai “complessi eventi narrati”: cfr. pag. 8 della sentenza);

– dato cio’, vanno trattati congiuntamente il primo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale, con i quali, deducendo violazione e falsa applicazione dell’articolo 21 Cost., articoli 51 e 595 e 57 c.p. (il principale) e del solo articolo 595 c.p. (l’incidentale), si sostiene, dai ricorrenti principali, la natura non diffamatoria degli articoli pubblicati nei giorni (OMISSIS) e, dal ricorrente incidentale, la natura diffamatoria degli articoli pubblicati nei giorni (OMISSIS);

– quanto al ricorso principale, si contesta la decisione di merito fondata essenzialmente su: 1) la mancata prova, da parte del giornalista, della verita’ della partecipazione del (OMISSIS) all’incontro in (OMISSIS); 2) la mancata seria verifica da parte del giornalista delle dichiarazioni rese dal (OMISSIS), sia perche’ si era ciecamente fidato dell’unica fonte senza cercare alcun riscontro, sia perche’ gia’ all’epoca vi erano elementi (indicati in sentenza) per dubitare della genuinita’ di quanto riferito da quella fonte; 3) il mancato dovuto distacco da parte del giornalista rispetto all’intervista, avendo egli specificato, a margine del testo e di propria iniziativa, ulteriori elementi connotanti la persona del (OMISSIS) e, nei particolari, la vicenda dell’incontro;

– i ricorrenti assumono che: a) il giornalista si sarebbe limitato a riferire i fatti acquisiti da una fonte che non vi sarebbe stato motivo di ritenere inattendibile, sicche’ non difetterebbe affatto la verita’ putativa della notizia; b) l’operato del giornalista era stato corretto, in quanto si sarebbe informato ed avrebbe “verificato le fonti”, esponendo al pubblico “il quadro emergente”, senza sottacere che i fatti non erano stati ancora accertati in sede penale; c) comunque, trattandosi di giornalismo d’inchiesta, si sarebbe dovuta applicare la giurisprudenza richiamata in ricorso – per la quale si richiede una meno rigorosa e comunque diversa applicazione dei criteri di giudizio dell’attendibilita’ della fonte; d) il riferimento alla persona del (OMISSIS) (nel primo e nel terzo articolo) sarebbe stato marginale e privo dell’imputazione di fatti e condotte illecite; e) il giornalista non avrebbe potuto essere reputato responsabile per quanto dichiarato (nel secondo articolo) dall’intervistato (OMISSIS) (il quale assumeva, rispetto ai fatti oggetto di narrazione, una posizione particolarmente qualificata);

– quanto al ricorso incidentale, si contesta la decisione di merito fondata sul riscontro da parte del giudice della “totale assenza” negli ultimi due articoli “(…) di riferimenti collegabili ad una partecipazione/responsabilita’ della persona di (OMISSIS)”, malgrado la continuita’ temporale e l’oggetto degli scritti;

– il ricorrente assume che i due articoli, per tale ultima situazione, non avrebbero potuto essere “estrapolati” dai precedenti, trattandosi di un’unica campagna di stampa volta a far apparire la (OMISSIS), ed in particolare il suo dirigente (OMISSIS), responsabili della gravissima attivita’ di spionaggio dei dipendenti; con la conseguenza che la pubblicazione del testo delle intercettazioni nell’articolo del (OMISSIS) e la citazione espressa del cognome del (OMISSIS) in quello del (OMISSIS) avrebbero concorso ad “aumentare la diffamazione” di quest’ultimo;

– entrambi i motivi sono inammissibili nella parte in cui tendono a sostenere – senza nemmeno denunciare il vizio di motivazione – una ricostruzione dei fatti (effettuazione o meno dal parte del (OMISSIS) della verifica di attendibilita’ della fonte; ragioni della conclamata inattendibilita’ del (OMISSIS), gia’ alla data in cui furono pubblicati gli articoli e l’intervista; condivisione da parte del giornalista dei contenuti di questa; marginalita’ o meno della posizione attribuita al (OMISSIS); individuazione dei fatti ascritti a quest’ultimo con i primi tre articoli, ma anche accertamento della non riconducibilita’ alla sua persona dei contenuti degli ultimi due articoli) ed una valutazione della portata diffamatoria di quanto pubblicato (ed, in particolare, della gravita’ dei fatti attribuiti appunto al (OMISSIS), ma anche della portata non diffamatoria della citazione del suo nome nell’ultimo articolo) diverse da quelle effettuate dal giudice; trattasi infatti di questioni di merito, non proponibili in sede di legittimita’ (cfr., tra le tante, nel senso dell’insindacabilita’, in cassazione, della valutazione del contenuto degli scritti e dell’accertamento in concreto dell’attitudine offensiva delle espressioni adoperate, Cass. 18 ottobre 2005, n. 20140);

– i motivi sono inoltre infondati, per le seguenti ragioni:

– a) quanto al requisito della verita’ dei fatti narrati, va premesso e ribadito che rileva la verita’ oggettiva o anche soltanto putativa purche’ frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca e controllo del giornalista, non solo sulla fonte ma anche sulla verita’ sostanziale delle notizie (cosi’ Cass. n. 1205/07 ed altre successive conformi);

– b) effettivamente, al giornalismo d’inchiesta va riconosciuta ampia tutela, tale da comportare una meno rigorosa, e comunque diversa, applicazione della condizione di attendibilita’ della fonte della notizia (cfr. Cass. n. 16236/10), ma tale principio presuppone che la notizia sia ricercata e raccolta direttamente ed autonomamente dal giornalista, non mediata dalla ricezione “passiva” di informazioni fornite da un soggetto terzo, che si dichiara informato dei fatti, come accaduto nel caso di specie;

– c) in tale ultima eventualita’, sussiste il dovere di verifica di quanto riferito dal terzo e comunque l’onere in capo al giornalista di provare l’esimente di cui all’articolo 59 c.p., u.c., che necessita che egli dimostri i fatti e le circostanze che hanno reso involontario l’errore, essendo a suo rischio l’affidamento riposto nella fonte informativa non ufficiale (cfr. Cass. n. 2271/05, n. 2751/07 n. 9458/13);

– d) quanto alle dichiarazioni rese dal terzo nel corso di un intervista, l’intervistatore si deve attivare per presentare in modo obiettivo l’intervista ed i fatti in essa dichiarati, senza allusioni o sottintesi (cfr. Cass. 16917/10, n. 23168/14), e senza note o commenti propri, idonei ad indurre il lettore a ritenere erroneamente che il giornalista abbia riscontrato i fatti riferiti dall’intervistato (cfr. anche Cass. n. 15112/13, secondo cui “in caso di intervista giornalistica recante contenuti diffamatori, la consecuzione, la suggestivita’, l’articolazione di artifici dialettici o retorici nella formulazione delle domande o delle premesse o dei commenti possono assumere rilievo ai fini della valutazione del contegno dell’intervistatore come concausa della lesione dell’altrui onore e reputazione o, addirittura, come causa esclusiva”);

– e) quanto all’asserita campagna di stampa, di cui e’ detto nel ricorso incidentale, e’ vero che un articolo, in se’ non diffamatorio, puo’ diventare tale se inserito in un contesto di pubblicazioni, cronologicamente e teleologicamente collegate in modo tale che la portata offensiva dell’una si propaghi all’altra od alle altre, si’ da determinare un aggravamento della posizione del diffamato; tuttavia, nel caso di specie – con accertamento in fatto nemmeno censurato (cfr. pag. 8 cit., nonche’ pag. 10 della sentenza) – il giudice ha presupposto che la campagna di stampa non fosse rivolta contro la persona del (OMISSIS), in quanto tale, bensi’ contro la (OMISSIS) s.c. ed i suoi dirigenti; poiche’ il bersaglio della campagna (“denigratoria”, secondo il ricorrente incidentale), e’ stato individuato prescindendo dalla persona di quest’ultimo, e’ corretta in diritto la sentenza che non ha considerato tutti quanti gli articoli e l’insieme degli stessi, bensi’ l’autonoma portata offensiva di ciascun articolo specificamente nei confronti del (OMISSIS);

pertanto, il primo motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale vanno rigettati;

col secondo motivo del ricorso principale, deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 47 del 1948, articolo 12, in merito alla condanna del dott. (OMISSIS) al pagamento di una somma a titolo di riparazione pecuniaria, si sostiene che non sarebbe ravvisabile nei fatti di causa (ed in particolare nell’intervista pubblicata il (OMISSIS)), l’elemento soggettivo del reato di diffamazione;

il motivo e’ infondato, atteso che, per quanto detto sopra e per quanto accertato dal giudice di merito, non puo’ operare, nemmeno sul piano putativo, la scriminante del diritto di cronaca; si configura percio’ il reato di diffamazione ed a questo consegue l’applicazione della sanzione pecuniaria in oggetto (cfr., tra le altre, Cass. n. 14485/2000);

– vanno trattati congiuntamente il terzo motivo del ricorso principale ed il secondo motivo del ricorso incidentale, con i quali, denunciando entrambi violazione e falsa applicazione degli articoli 1223, 2043 e 2059 c.c., ed il secondo anche difetto assoluto di motivazione, si censura la sentenza in punto di riconoscimento dei danni non patrimoniali alla reputazione personale (contestato dai ricorrenti principali, che assumono che il danneggiato non avrebbe dedotto in giudizio elementi e circostanze idonei a dimostrare la sofferenza patita) ed in punto di quantificazione dei danni risarcibili (ritenuta esigua dal ricorrente incidentale);

– i motivi non meritano di essere accolti;

– i principi di diritto cui questa Corte ha improntato le proprie decisioni in materia di liquidazione del danno non patrimoniale da diffamazione sono quelli per i quali essa presuppone una valutazione necessariamente equitativa (cfr., tra le altre, Cass. n. 25739/14) e percio’ non e’ censurabile in cassazione, sempre che i criteri seguiti siano enunciati in motivazione (Cass. n. 50/09, n. n. 8213/13) e non siano manifestamente incongrui rispetto al caso concreto o radicalmente contraddittori o macroscopicamente contrari a dati di comune esperienza (cfr. Cass. n. 1529/10, n. 12318/10, n. 4706/14, in motivazione) ovvero l’esito della loro applicazione risulti particolarmente sproporzionato per eccesso o per difetto (cfr. Cass. n. 13066/04, n. 23304/07);

– nessuna di tali eccezioni si riscontra nel caso di specie, ne’, come sostengono i ricorrenti principali, sarebbe mancata l’indicazione, da parte del danneggiato, e l’individuazione, da parte del giudice, di elementi da cui trarre la prova presuntiva del danno non patrimoniale da lesione della reputazione personale;

il giudice d’appello -richiamando la sentenza di primo grado – ha, in sostanza, confermato gli elementi gia’ valutati dal Tribunale (ruolo dirigenziale ricoperto dall’attore all’interno dell’organizzazione (OMISSIS), tiratura nazionale del quotidiano (OMISSIS) e sua diffusione, ruolo politico svolto dal (OMISSIS)), per trarre da essi la conclusione della sussistenza del danno gia’ liquidato in primo grado;

in cio’, la sentenza e’ conforme al criterio di giudizio per il quale la prova del danno non patrimoniale da diffamazione a mezzo stampa puo’ essere data con ricorso al notorio e tramite presunzioni (cfr. Cass. n. 24474/14 tra le altre), assumendo, a tal fine, come idonei parametri di riferimento la diffusione dello scritto, la rilevanza dell’offesa e la posizione sociale della persona colpita, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale (cfr. Cass. n. 18174/14, in motivazione);

il giudice d’appello ha fornito adeguata motivazione anche in punto di quantificazione del danno, confermandone la misura di Euro 5.000,00 per ciascuna delle pubblicazioni ritenute diffamatorie, tenuto conto del rilievo (relativamente) circoscritto dato alla notizia riguardante (OMISSIS) in un arco di tempo limitato a pochi giorni e “cio’ tanto piu’ considerato il carattere anch’esso rísarcitorio (e certamente finalizzato alla riparazione della lesione della reputazione) del contestuale ordine di pubblicazione della sentenza” (cfr. pag. 10 della motivazione, su cui anche infra);

i motivi in esame vanno percio’ rigettati;

– col quarto motivo del ricorso principale, infine, denunciando violazione dell’articolo 120 c.p.c., quanto alla conferma della condanna alla pubblicazione della sentenza sulla prima pagina di “(OMISSIS)” e sul “(OMISSIS)”, i ricorrenti deducono un’omessa pronuncia in ordine al motivo di appello col quale avrebbero lamentato l’illegittimita’ dell’ordine dato dal primo giudice, perche’ la norma sarebbe stata applicata con finalita’ punitive e non riparatorie;

– il motivo e’ in parte inammissibile, in parte infondato, sia perche’ denuncia un’omessa pronuncia senza far riferimento alcuno al vizio di cui all’articolo 112 c.p.c. e articolo 360 c.p.c., n. 4 e senza nemmeno riportare il motivo di appello del quale sarebbe stato omesso l’esame; sia perche’ il giudice ha ribadito la finalita’ risarcitoria perseguita con l’ordine di pubblicazione, occupandosene specificamente;

– quanto alla relativa pronuncia, va peraltro precisato che il risarcimento per equivalente e’ stato considerato dal giudice come integrato e completato dall’ordine di pubblicazione della sentenza (in ragione del fatto che il giudice, pur non operando alcuna diminuzione automatica del risarcimento per equivalente, ha unitariamente considerato le due misure, come reciprocamente complementari, nei termini gia’ riferiti trattando del ricorso incidentale); per questo aspetto, la sentenza esprime una valutazione discrezionale, insindacabile in sede di legittimita’ in quanto adeguatamente motivata (cfr., da ultimo, Cass. n. 1091/16, nonche’ gia’ Cass. n. 2491/93);

– in conclusione, vanno rigettati sia il ricorso principale che l’incidentale;

la soccombenza reciproca parziale giustifica la compensazione per meta’ delle spese del giudizio di legittimita’, che, per la restante meta’, vanno poste a carico dei ricorrenti principali, in solido, e liquidate come da dispositivo;

ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte, decidendo sui ricorsi, rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale. Compensa per meta’ le spese del giudizio di legittimita’; condanna i ricorrenti principali, in solido, al pagamento della restante meta’, che liquida, in favore del controricorrente (OMISSIS), in Euro 1.500,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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