Corte di Cassazione, sezione III civile, ordinanza 17 marzo 2017, n. 7008

Nel caso in cui il giudizio proposto dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti della società assicuratrice del responsabile si interrompa a causa della sopravvenuta liquidazione coatta amministrativa di quest’ultima, è valida la riassunzione del giudizio compiuta nei confronti dell’impresa cessionaria senza indicazione di tale qualità, a condizione che dal contesto generale dell’atto di riassunzione si desuma l’inequivoca volontà della parte di convenire tale impresa nella veste di rappresentante del Fondo di garanzia vittime della strada

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

ordinanza 17 marzo 2017, n. 7008

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29563/2015 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

e contro

(OMISSIS), (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4417/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 06/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/02/2017 dal Consigliere Don. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA.

FATTO E DIRITTO

RILEVATO CHE:

– con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli, in sede di rinvio a seguito di annullamento da parte della Suprema Corte della sentenza n. 1289/2004 emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 14 aprile 2004, ha rigettato l’appello proposto da (OMISSIS) avverso la sentenza n. 958/97 pronunciata dal Tribunale di Nola il 3 luglio 1997 (relativa all’incidente stradale verificatosi il (OMISSIS), del quale era stato vittima il (OMISSIS)); ha compensato le spese dei gradi successivi al primo;

– (OMISSIS) propone ricorso con un motivo;

– gli intimati non si difendono;

– ricorrendo uno dei casi previsti dall’articolo 375, primo comma, su proposta del relatore della sezione sesta, il presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte, ai sensi dell’articolo 380 bis cod. proc. civ.;

– il decreto e’ stato notificato come per legge;

– parte ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO CHE:

– con l’unico motivo si deduce “violazione e falsa applicazione degli articoli 81, 99, 102, 111, 112, 113, 384 e 392 c.p.c.; del principio di diritto affermato dalla sentenza della Ecc. ma Corte n. 9345/09 e dei principi generali in tema di interpretazione della domanda giudiziale e, per quanto utile o necessario, dell’articolo 1362 e ss.; dell’articolo 2909 c.c., articolo 324 c.p.c., e del giudicato interno; della L. 24 novembre 1978, n. 738, articoli 4 e 8, e del Decreto Ministeriale 15 novembre 1983; per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5”;

– il ricorrente sostanzialmente addebita al giudice di rinvio di non essersi attenuto al principio di diritto, ne’ ai principi sull’interpretazione della domanda giudiziale, contenuti nella sentenza di questa Corte di Cassazione n. 9345/2009, con la quale e’ stato disposto il rinvio;

– il principio di diritto di che trattasi e’ il seguente: “Nel caso in cui il giudizio proposto dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti della societa’ assicuratrice del responsabile si interrompa a causa della sopravvenuta liquidazione coatta amministrativa di quest’ultima, con cessione del portafoglio ai sensi del Decreto Legge 26 settembre 1978, n. 576, articolo 4, e’ valida la riassunzione del giudizio compiuta nei confronti dell’impresa cessionaria senza indicazione di tale sua qualita’, a condizione che dal generale contesto dell’atto di riassunzione possa desumersi l’inequivoca volonta’ della parte di convenire tale impresa nella veste di rappresentante del Fondo di garanzia vittime della strada”;

– con la stessa sentenza questa Corte ritenne che la motivazione della sentenza impugnata fosse insufficiente in merito all’interpretazione data, nel caso di specie, all’atto di riassunzione col quale era stata convenuta la compagnia (OMISSIS), quale cessionaria del portafoglio della compagnia (OMISSIS) S.p.A., ed invito’ il giudice del rinvio a non considerare solo la formulazione letterale della domanda, ma soprattutto il suo contenuto sostanziale, senza ritenere indispensabile ai fini della citazione della impresa cessionaria, ai sensi del Decreto Legge 26 settembre 1978, n. 576, articolo 4, la formale enunciazione della qualita’ di rappresentante del Fondo di garanzia (ove dall’atto fosse emersa inequivocabilmente la veste nella quale la stessa impresa era stata chiamata in giudizio);

– la Corte di Appello di Napoli si e’ attenuta al detto principio di diritto ed ai criteri ermeneutici dell’atto di riassunzione indicati dalla Corte Suprema ed ha concluso ritenendo che l’ (OMISSIS) fosse stata chiamata in proprio e non in nome e per conto dell’ (OMISSIS), quale rappresentante dello stesso;

– il giudice di rinvio e’ giunto a questa conclusione dopo aver esaminato il contenuto dell’atto di riassunzione (che ha riscontrato essere identico a quello dell’originario atto di citazione, con aggiunta della menzione della messa in l.c.a. della (OMISSIS) s.p.a. e dell’intervenuta dichiarazione di interruzione del giudizio) ed il tenore della relata di notifica destinata all’ (OMISSIS) spa, in base ai quali ha escluso che potesse desumersi, alla stregua dei criteri enunciati dalla Corte Suprema, “l’inequivoca volonta’ della parte di convenire l’impresa cessionaria (OMISSIS) spa nella veste di rappresentante del Fondo di garanzia vittime della strada”; ha aggiunto che l’ (OMISSIS) era identificabile solo quale impresa cessionaria (“alla quale e’ stato trasferito il portafoglio della Peninsulare”, come risultante dalla relata di notificazione) e che nessun altro elemento era presente in atti, onde concludere diversamente (non essendo stato prodotto nemmeno il decreto ministeriale 15.11.1983 di messa in liquidazione coatta amministrativa della Peninsulare e non essendo stata richiamata, nell’atto di riassunzione, la normativa di riferimento);

– contrariamente a quanto si assume in ricorso, la Corte d’appello non ha affatto mostrato “di prediligere una esclusiva interpretazione letterale della domanda”, ma si e’ rigorosamente attenuta ai principi posti a fondamento della sentenza con la quale e’ stato disposto il rinvio;

– ogni altra argomentazione del ricorrente appare inammissibile poiche’ questi non fa che contrapporre la propria personale lettura dell’atto di riassunzione a quella resa dal giudice del rinvio, senza che risulti violato da parte di quest’ultimo alcun criterio di ermeneutica dei contratti, cosi’ come applicabili agli atti processuali (avendo peraltro la Corte considerato anche l’evocazione in giudizio del Commissario liquidatore dell’impresa assicuratrice originariamente convenuta, circostanza evidentemente non decisiva nel senso preteso dal ricorrente);

– percio’, il ricorso va rigettato;

– non vi e’ luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimita’ poiche’ gli intimati non si sono difesi;

– sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis

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