Nell’ipotesi di esecuzione per consegna o rilascio, ove il terzo lamenti una lesione della sua situazione soggettiva che gli deriva dalla sentenza che ha accertato un diritto incompatibile con quello da lui vantato, deve essere proposta opposizione di terzo ordinaria e non all’esecuzione
Suprema Corte di Cassazione
sezione III civile
sentenza 20 marzo 2017, n. 7041
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – rel. Presidente
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 6675-2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 49/2012 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 14/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/11/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega non scritta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE RENZIS Luisa, che ha concluso per l’inammissibilita’ dei primi tre motivi in subordine rigetto.
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS), dopo aver acquistato un immobile in (OMISSIS) da (OMISSIS) con scrittura privata del (OMISSIS), chiese ed ottenne pronuncia (sentenza Trib. Verbania 7.3.2000, passata in giudicato) dichiarativa della autenticita’ della sottoscrizione della Zamboni, nonche’ la sua condanna al rilascio; conseguentemente, avvio’ l’esecuzione ex articolo 608 c.p.c. in forza di tale titolo esecutivo. La (OMISSIS), frattanto, aveva alienato l’immobile a (OMISSIS) con rogito del (OMISSIS), trascritto pero’ solo successivamente alla trascrizione della domanda proposta dal (OMISSIS). La stessa (OMISSIS), peraltro, aveva anche avviato autonoma domanda di nullita’ del contratto con il (OMISSIS) per pretesa violazione della L. n. 47 del 1985, articoli 17 e 40 nonche’ del Decreto Legislativo n. 90 del 1990, articolo 3, comma 13 ter e quater vicenda processuale definita da questa Corte di cassazione con sentenza n. 103/2011, col rigetto nel merito della domanda stessa e, quindi, con la formazione del giudicato sul punto.
Proposta dal (OMISSIS) opposizione di terzo all’esecuzione ex articolo 619 c.p.c. – sull’assunto della pretesa nullita’ della scrittura privata del (OMISSIS) intercorsa tra la (OMISSIS) e il (OMISSIS) e quindi dell’inefficacia della trascrizione della relativa domanda ex articolo 2652 c.c., n. 3 da parte dello stesso (OMISSIS), con conseguente prevalenza dell’acquisto di esso opponente – con sentenza del 25.7.2011 il Tribunale di Verbania la rigetto’; la Corte d’appello di Torino, con sentenza del 14.1.2015, confermo’ la prima statuizione, rigettando l’appello proposto dal (OMISSIS).
Questi propone ora ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. L’intimato resiste con controricorso, mentre la (OMISSIS) non ha resistito. Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 – Con il primo motivo, deducendo “nullita’ della sentenza in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4 – Violazione dell’articolo 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull’eccezione di nullita’ della scrittura privata del 19 dicembre 1996”, il ricorrente censura la sentenza impugnata perche’ il giudice d’appello non avrebbe pronunciato sulla detta eccezione, ritualmente formulata con l’atto d’appello, per essere stata negletta anche dal primo giudice. Si sostiene che, poiche’ la trascrizione della domanda effettuata dal (OMISSIS) ex articolo 2652 c.c., comma 1, n. 3), nulla potrebbe aggiungere alla sua sfera giuridica, trattandosi in tesi di atto (la scrittura privata del (OMISSIS)) nullo ed improduttivo di effetti, dalla declaratoria della nullita’ non potrebbe che discendere la prevalenza dell’acquisto di esso ricorrente dalla (OMISSIS), tanto piu’ che il giudicato di Cass. n. 103/2011 e le altre statuizioni definitive rese tra la stessa (OMISSIS) ed il (OMISSIS) erano da considerare res inter alios actae e gli erano quindi inopponibili.
1.2 – Con il secondo motivo, deducendo “violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2643 c.c., comma 1, n. 1, articolo 2644 e articolo 2652 c.c., comma 1, n. 3 in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, censura la sentenza impugnata perche’ si e’ attribuito rilievo decisivo alla circostanza che la domanda giudiziale proposta dal (OMISSIS) fosse stata trascritta prima dell’acquisto di esso ricorrente. Afferma in proposito il (OMISSIS) che la disciplina della trascrizione presuppone necessariamente – al fine di dirimere i conflitti – che sussista un’ipotesi di doppia alienazione, nel caso di specie mancante perche’ il suo acquisto non potrebbe giammai considerarsi a non domino: assumerebbe invece rilievo decisivo la pretesa nullita’ della ripetuta scrittura privata, questione tuttavia pretermessa dalla Corte d’appello.
1.3 – Con il terzo motivo, deducendo “violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2909 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, si censura la sentenza impugnata perche’ il giudice d’appello ha ritenuto che i giudicati formatisi tra la (OMISSIS) e il (OMISSIS) gli fossero opponibili. Cio’ in quanto da un lato il giudizio concernente l’autenticazione della sottoscrizione della (OMISSIS) non puo’ estendersi al contenuto sostanziale della scrittura privata inter partes, e dall’altro perche’ dette statuizioni definitive sono insuscettibili di produrre effetti nei suoi confronti, sia diretti, sia riflessi.
1.4 – Con il quarto motivo, infine, deducendo “violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 96 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui e’ stata accolta la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria proposta dal (OMISSIS), negandosi sussista nella specie alcuna temerarieta’ della spiegata azione.
2.1 – Preliminarmente, rileva il Collegio che l’esame dei motivi sopra riportati e’ precluso dalla necessita’ di verificare e rilevare, d’ufficio, l’improponibilita’ della domanda proposta da (OMISSIS), nei termini che seguono.
3.1 – Deve anzitutto evidenziarsi come – da quanto e’ dato desumersi dal ricorso e dalla sentenza impugnata – l’esecuzione per rilascio d’immobile opposta dal (OMISSIS) venne avviata da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS), rimasta con ogni evidenza nel possesso del bene, fino a consegna coattivamente eseguita. Si tratta di circostanza che ha rilevanti implicazioni, poiche’, rispetto all’esecuzione diretta, e’ terzo non soltanto colui che non risulti contemplato nel titolo esecutivo azionato, ma anche che non si trovi nel possesso o nella detenzione del bene e non subisca quindi direttamente gli effetti dell’operato dell’organo esecutivo. Cio’ perche’, come e’ stato osservato in dottrina (nello stesso senso, sostanzialmente, Cass., 17.1.2003, n. 601), solo colui che possegga o detenga il bene e’ in grado di restituirlo all’avente diritto, cosi’ realizzando la sua pretesa.
L’odierno ricorrente, quindi, e’ da considerarsi terzo non gia’ perche’ tale qualita’ gli deriverebbe dal giudicato interno asseritamente formatosi sul punto (v. ricorso, p. 23), ma perche’ l’esecuzione per rilascio venne avviata e proseguita nei confronti di colei che esercitava il corpus sul bene per cui e’ causa, ossia (OMISSIS), unico soggetto ad essere stato destinatario degli atti esecutivi.
3.2 – Quanto precede, tuttavia, non risolve d’emblee il problema di fondo, ossia l’individuazione del corretto strumento processuale offerto al terzo che si dolga dell’esecuzione per rilascio di un bene sul quale egli vanti un diritto incompatibile con quello del procedente.
Infatti, ribadito – in linea con la piu’ recente e maggioritaria impostazione dottrinale – che l’opposizione di terzo all’esecuzione e’ istituto applicabile anche all’esecuzione in forma specifica e non solo a quella per espropriazione, nonostante il tenore letterale dell’articolo 619 c.p.c. (si veda sul punto Cass., S.U., 23.1.2015, n. 1238, che supera il contrario precedente di Cass., 17.9.2003, n. 13664), si tratta di stabilire la linea di confine tra tale rimedio e l’opposizione di terzo ordinaria di cui all’articolo 404 c.p.c., comma 1, ove – come nella specie – il titolo azionato sia una sentenza formatasi inter alios.
La questione e’ stata affrontata dall’appena citato precedente delle Sezioni Unite, sia pure come obiter dictum, e risolta nel senso che il terzo, per far valere il suo diritto autonomo sul bene, incompatibile con il diritto vantato dall’esecutante, non potrebbe certamente coltivare una opposizione ex articolo 619 c.p.c.: infatti, detta opposizione sarebbe proponibile “solo allorquando la posizione del terzo venga minacciata o attinta dall’esecuzione per un errore nell’attivita’ esecutiva, che si dirige verso un bene diverso da quello contemplato nel titolo. Il che non accade se l’esecuzione riguardi il bene contemplato dalla sentenza inter alios che il terzo di cui all’articolo 404 c.p.c., comma 1, detenga materialmente” (cosi’, Cass. S.U. n. 1238/2015, in motivazione).
Ritiene il Collegio di dover dare continuita’ a tale impostazione – che si innesta su questioni di ben piu’ ampia portata riguardo ai rapporti tra l’opposizione di terzo ordinaria e l’opposizione all’esecuzione ex articolo 615 c.p.c. – con le precisazioni che seguono.
3.3 – Occorre muovere da un dato: nell’esecuzione per consegna o rilascio, vi e’, di regola, coincidenza tra il bene indicato nel titolo e il bene assoggettato ad esecuzione. Il che vuol dire che, mentre nell’espropriazione forzata la direzione dell’azione esecutiva e’ preminentemente soggettiva (in quanto occorre principalmente individuare l’obbligato inadempiente, e quindi “specificare”, mediante il pignoramento, l’oggetto dell’azione stessa, cosi’ concretizzando la garanzia patrimoniale generica ex articolo 2740 c.c., in quanto il debitore risponde fino a quel momento con qualsiasi bene gli appartenga), nell’esecuzione in forma specifica, invece, la direzione dell’azione e’ preminentemente oggettiva, in quanto il titolo indica un determinato diritto avente ad oggetto un certo bene: cio’ esclude in radice, in linea di massima, che l’esecuzione possa attingere i beni di un terzo.
Scopo dell’esecuzione in forma specifica e’, quindi, quello di adeguare la situazione di fatto a quella giuridica consacrata nel titolo, ossia di intervenire coattivamente, con l’autorita’ statuale, per spossessare l’obbligato e immettere l’avente diritto nel possesso o nella detenzione (a seconda che si agisca a tutela di un diritto reale o personale di godimento) della res.
3.4 – Ora, il terzo che si affermi pregiudicato dall’esecuzione per consegna o rilascio in forza di sentenza resa inter alios, puo’ reagire in sede giudiziaria optando tra l’opposizione ordinaria, ex articolo 404 c.p.c., comma 1, e l’opposizione di terzo all’esecuzione, ex articolo 619 c.p.c.. Naturalmente, dovendo escludersi l’alternativita’ secca tra i due rimedi, occorre individuare i presupposti dell’uno e dell’altro e verificare quale via debba conseguentemente percorrere il terzo, in relazione al caso concreto.
3.4.1 – L’opposizione di terzo ordinaria ex articolo 404 c.p.c. e’ un mezzo di impugnazione straordinario, dato cioe’ anche riguardo a sentenza divenuta definitiva, tendente ad eliminare – o quantomeno rendere inopponibile – una statuizione resa inter alios, di per se’ inidonea a pregiudicare il terzo, stante la portata del giudicato sostanziale, ai sensi dell’articolo 2909 c.c., tra le sole parti del giudizio, i loro eredi ed aventi causa. Il pregiudizio, tuttavia, puo’ derivare in concreto al terzo dal c.d. “danno da esecuzione”, ossia dall’attuazione (spontanea o coattiva) del comando giudiziale che impone al soccombente un comportamento incompatibile con il diritto autonomo (ossia, in alcun modo dipendente dall’efficacia della sentenza) dello stesso terzo.
Questi ben potrebbe agire nei confronti del suo dante causa, per ottenere il risarcimento del danno. Ma l’ordinamento gli concede un ben piu’ incisivo rimedio, l’opposizione ordinaria ex articolo 404 c.p.c., comma 1, appunto, mediante la quale egli puo’ ottenere l’eliminazione del pregiudizio, o meglio della sua fonte: la sentenza resa inter alios. Come peraltro non manca di notare il citato precedente delle Sezioni Unite, la tutela cosi’ apprestata al terzo e’ molto incisiva, ben potendo questi chiedere al giudice dell’impugnazione la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza gravata, ai sensi dell’articolo 407 c.p.c., qualora dall’esecuzione possa derivare un grave ed irreparabile danno.
3.4.2 – L’opposizione di terzo all’esecuzione ex articolo 619 c.p.c., invece, ha come funzione tipica quella di sottrarre il bene all’azione esecutiva in quanto di proprieta’ dell’opponente (Cass. 2.12.2016, n. 24637), ovvero in quanto comunque oggetto di un diritto di godimento del terzo, autonomo e prevalente rispetto a quello dell’esecutante.
In quest’ottica, l’opposizione non e’ quindi volta a mettere in discussione il diritto portato dal titolo esecutivo (titolo che, in caso di accoglimento dell’opposizione stessa, resterebbe intatto e pienamente utilizzabile dall’esecutante in altro procedimento), bensi’ ad escludere quel determinato bene dall’espropriazione o dall’esecuzione specifica, cosi’ come avviata e proseguita. In altre parole, con l’opposizione ex articolo 619 c.p.c. il terzo puo’ lamentare il pregiudizio derivante non gia’ dalla sentenza azionata, bensi’ dallo svolgimento di un procedimento esecutivo inter alios, idoneo a pregiudicare il proprio diritto, che assume autonomo e prevalente: si tratta, in sostanza, di un rimedio contro gli errori di esecuzione, e non contro quelli contenuti nel titolo. Se questa e’, quindi, l’essenza del rimedio in discorso, e’ evidente che l’opponente non potra’ servirsene per contestare il contenuto del titolo giudiziale, poiche’, in tal modo, l’opposizione di terzo all’esecuzione finirebbe col trasformarsi in un rimedio impugnatorio, in contrasto sia con la sua natura e funzione, sia col c.d. principio dell’onere del gravame, secondo cui le opposizioni esecutive non possono utilizzarsi per far valere pretesi vizi della sentenza azionata: in caso contrario, esse diverrebbero – inammissibilmente – un doppione dei mezzi di impugnazione. Pertanto, se la sentenza e’ ancora impugnabile, le ragioni di merito andranno fatte valere con i mezzi di impugnazione, mentre laddove non lo sia piu’, esse incontreranno la preclusione del giudicato.
3.4.3 – Alla luce di quanto fin qui considerato, puo’ quindi darsi compiuta risposta alla questione iniziale, quella cioe’ dell’individuazione della linea di confine tra l’opposizione ex articolo 404 e quella ex articolo 619 c.p.c.. La prima sara’ proponibile quando il terzo si affermi pregiudicato dalla statuizione giudiziale azionata in executivis, mentre la seconda lo sara’ quando il terzo assuma che il pregiudizio gli derivi da un errore compiuto nel processo esecutivo: o per essere stato pignorato un bene non appartenente al debitore, ma ad esso opponente, ovvero (nell’esecuzione diretta) per essere stato appreso un bene dallo stesso opponente legittimamente posseduto o detenuto, e di cui chieda dichiararsi il diritto di continuare a farlo. E’ per questa ragione, quindi, che l’opposizione di terzo all’esecuzione non puo’ essere utilizzata dal terzo per conseguire il corpus: essa, come e’ stato osservato da attenta dottrina, mira a tutelare lo ius possessionis, non gia’ lo ius possidendi.
4.1 – Facendo governo delle superiori considerazioni rispetto al ricorso in esame, ritiene la Corte (come gia’ anticipato al par. 2.1) che l’opposizione ex articolo 619 c.p.c. a suo tempo spiegata da (OMISSIS) sia improponibile.
Egli, infatti, sostenendo la tesi della nullita’ della scrittura privata del (OMISSIS) tra la (OMISSIS) e il (OMISSIS), mira chiaramente a porre nel nulla, non solo l’accertamento dell’autenticita’ della sottoscrizione della stessa (OMISSIS) (e quindi l’effetto traslativo derivante dalla stessa scrittura privata), ma anche la condanna di questa al rilascio dell’immobile in favore dell’odierno controricorrente, statuizioni pronunciate dal Tribunale di Verbania con sentenza del 7.3.2000, confermate dalla Corte d’appello di Torino con sentenza del 17.5.2001 e ormai coperte dal giudicato a seguito di Cass. n. 15382/2005. Pertanto, poiche’ il ricorrente non lamenta un errore sorto nel processo esecutivo per rilascio riguardo all’individuazione del bene, ma si duole della situazione giuridica soggettiva riconosciuta da quel giudicato in favore del (OMISSIS), egli avrebbe dovuto proporre l’opposizione ordinaria ex articolo 404 c.p.c., comma 1, al fine di ottenere la demolizione di quel titolo, che ostacola il preteso diritto di proprieta’ da lui vantato sul bene per cui e’ causa.
E’ appena il caso di precisare, infine, che l’opposizione ex articolo 619 c.p.c. spiegata dal (OMISSIS) dinanzi al Tribunale di Verbania non potrebbe riqualificarsi come opposizione ex articolo 404 c.p.c., comma 1. Vi osta, infatti, la diversita’ strutturale e funzionale tra le due azioni: e cio’ sia per la competenza (l’una da proporsi dinanzi al giudice dell’esecuzione, l’altra dinanzi al giudice che ha emesso la sentenza pregiudicante, da individuarsi peraltro nella decisione d’appello del 17.5.2001, che confermo’ Trib. Verbania 7.3.2000 – v. sul punto Cass., 5.2.1977, n. 577 -; l’eventuale domanda rescindente, quindi, avrebbe comunque dovuto proporsi dinanzi alla Corte d’appello di Torino), vuoi per la causa petendi, vuoi infine per il petitum (il (OMISSIS), come si evince chiaramente dalle conclusioni di primo grado, riportate in ricorso a pp. 8 e 9, non ha comunque chiesto alcuna pronuncia rescindente).
Si impone, in definitiva, la cassazione dell’impugnata sentenza senza rinvio, ai sensi dell’articolo 382 c.p.c., comma 3, perche’ la domanda non poteva essere proposta, dovendo affermarsi il seguente principio di diritto: “nell’esecuzione per consegna o rilascio, avviata in forza di sentenza resa inter alios, ove il terzo lamenti una lesione della sua situazione soggettiva che gli deriva non gia’ da un errore sorto nel procedimento esecutivo, bensi’ direttamente dalla sentenza che ha accertato un diritto incompatibile con quello da lui vantato, egli non puo’ proporre l’opposizione di terzo all’esecuzione, ai sensi dell’articolo 619 c.p.c., ma deve invece impugnare il provvedimento stesso con l’opposizione di terzo ordinaria, ai sensi dell’articolo 404 c.p.c., comma 1”.
4.1 – Le spese dei gradi di merito, nonche’ del giudizio di legittimita’, devono integralmente compensarsi. Cio’ in considerazione del fatto che la questione della improponibilita’ dell’opposizione ex articolo 619 c.p.c. e’ stata rilevata d’ufficio e che essa era obiettivamente controversa, tanto che solo con la citata pronuncia delle Sezioni Unite del 2015 (e quindi, ben dopo l’inizio del presente giudizio) si e’ avviata una puntuale riflessione in proposito.
Quanto precede giustifica ampiamente il rigetto della domanda ex articolo 96 c.p.c., avanzata anche in questa sede dal (OMISSIS), ove pure si consideri che l’ordinamento appresta all’odierno ricorrente uno specifico rimedio giurisdizionale a tutela della sua posizione, evidentemente da lui non percorso. In relazione alla data di proposizione del ricorso per cassazione (successiva al 30 gennaio 2013), puo’ darsi atto dell’applicabilita’ del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17).
P.Q.M.
cassa la sentenza impugnata senza rinvio. Compensa integralmente le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimita’.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17), si da’ atto della sussistenza del presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
La presente sentenza e’ stata redatta con la collaborazione del magistrato assistente di studio dr. (OMISSIS).
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