Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza n. 6778 del 4 maggio 2012

Svolgimento del processo
Con sentenza del 2004 il Tribunale di Napoli, decidendo sulle domande proposte da L.M. e L.F. contro la vicina P.A.V., dichiarò improponibili, in quanto coperte dal giudicato formatosi sulla sentenza n. 6647 del 1993 del medesimo Tribunale, le domande dirette ad accertare l’illegittimità delle opere eseguite dalla convenuta sul lastrico solare del proprio appartamento ubicato al secondo piano del fabbricato sito in (omissis), confinante al lato ovest con l’immobile degli attori, in quanto realizzavano una veduta illegittima, ed alla loro eliminazione, mentre, in accoglimento della domanda di risarcimento dei danni, condannò la convenuta al pagamento della somma di Euro 25.500, oltre ulteriori Euro 1.500 annui dalla decisione alla effettiva rimozione della veduta.
Interposto gravame principale da parte della P.A. ed incidentale da parte dei L., con sentenza n. 2577 del 26 giugno 2008 la Corte di appello di Napoli riformò in parte la decisione impugnata, condannando la convenuta al pagamento della minor somma di Euro 16.000, comprensiva della rivalutazione e degli interessi legali, oltre che al pagamento della metà delle spese legali, che dichiarò compensate per l’altra metà. A sostegno della sua decisione il giudice di secondo grado, ribadita l’infondatezza dell’eccezione di giudicato sollevata dalla convenuta anchecon riferimento alla domanda della controparte di risarcimento dei danni, affermò che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, la convenuta aveva nel frattempo provveduto ad eliminare la veduta illegittima mediante l’installazione di opportuni accorgimenti, che il consulente tecnico d’ufficio, nella sua relazione del 6 ottobre 2003, aveva descritto in una ringhiera posta a metri 1,50 dal muretto di confine con la proprietà dei L. , ricoperta per una lunghezza di metri 15,50 a partire dal lato nord del terrazzo con una barriera di legno alta 2 metri, sicché il danno risarcibile andava calcolato con riferimento al minor arco temporale compreso tra il 1988, quando l’abuso era iniziato, all’ottobre 2003, data in cui ne risultava accertata la eliminazione. Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato il 3 agosto 2009, L.M., in proprio e quale erede del fratello F., propone ricorso, sulla base di tre motivi.

P.A.V. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato a tre motivi, cui la controparte resiste con controricorso. La ricorrente in via incidentale ha depositato memoria.

Motivi della decisione
Preliminarmente vanno esaminati il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale, che pongono questioni logicamente prioritarie rispetto agli altri motivi.
Con il primo motivo P.A.V. denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., assumendo l’erroneità della decisione della Corte di appello per non avere rilevato che la domanda di risarcimento dei danni proposta dalla controparte doveva ormai ritenersi preclusa per effetto del giudicato formatosi sulla sentenza n. 6647 del 1993, pronunciata dal Tribunale di Napoli all’esito della precedente controversia con cui gli attori avevano lamentato l’illegittimità della veduta realizzata nel suo immobile. A sostegno della censura la ricorrente in via incidentale invoca l’applicazione del principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la parte ha l’onere di concentrare in un unico processo le pretese giuridiche tra i medesimi antagonisti in ordine allo stesso fatto posto a base della lite. Il mezzo è infondato.
Il capo della decisione impugnato ha rigettato l’eccezione di giudicato sollevata dalla convenuta sulla base del dato, del tutto pacifico, che nel primo giudizio il L. aveva chiesto l’accertamento della illegittimità della veduta realizzata dalla controparte e la sua eliminazione, senza mai proporre domanda di risarcimento dei danni; ha quindi osservato che, non essendo tale richiesta mai stata formulata, non era stata nemmeno esaminata dalla precedente decisione, sicché nei suoi confronti non poteva configurarsi alcun giudicato. Il ragionamento svolto dal giudice di merito, che muove dal fatto incontroverso circa la mancata proposizione dell’azione risarcitoria nel precedente giudizio, merita di essere condiviso, dovendosi rilevare, in risposta all’argomentazione critica mossa dalla ricorrente, che, diversamente da quanto dalla stessa sostenuto, nessuna norma processuale dispone che la parte che agisca per l’accertamento dell’illecito e per la condanna alla rimozione dei suoi effetti sia tenuto, nella stessa sede, anche a proporre domanda di risarcimento del danno conseguente, si da ritenere che la pronuncia sull’illecito copra sempre ed assorba qualsiasi pretesa risarcitoria. Il principio invocato dalla ricorrente, per come formulato, è privo di consistenza giuridica, potendosi anzi per contro osservare che lo stesso sistema processuale consente di separare, all’interno dello stesso processo, la decisione sull’an dell’illecito da quella sul quantum (art. 278 cod. proc. civ.). Il richiamo fatto dal ricorso alla sentenza di questa Corte n. 9744 del 1997 è del tutto inconferente, atteso che tale decisione si imita a ribadire il principio diverso dell’efficacia del giudicato sul diritto consequenziali affermando che l’accertamento giudiziale, passato in giudicato, sull’esistenza del fatto illecito fa stato nel secondo giudizio promosso per ottenere il risarcimento dei danni, affrontando così un tema e stabilendo un principio affatto diversi.

Il secondo motivo del ricorso incidentale denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. ed omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, lamentando che la Corte di appello abbia riconosciuto l’esistenza del danno in favore degli attori pur in mancanza di prova in ordine al pregiudizio dagli stessi in concreto subito. Sotto altro profilo, la sentenza è criticata per non avere ritenuto che l’eliminazione della veduta fosse stata realizzata dalla convenuta già nel 1993, basando il proprio convincimento al riguardo sulla consulenza tecnica di parte attrice e senza considerare la lettera inviata dalla P. alla controparte nell’ottobre 1997, ove si dava atto dell’avvenuto arretramento della ringhiera.
Anche questo motivo è infondato.
La prima censura va respinta dovendosi confermare l’orientamento del tutto prevalente di questa Corte secondo cui l’esercizio di un diritto reale in forma abusiva, perché insussistente, determina una limitazione automatica del diritto di godimento dell’altrui proprietà, tale da poter configurare l’esistenza di un danno in re ipsa, che, come tale, non necessita di una specifica attività probatoria (Cass. n. 25475 del 2010; Cass. n. 11196 del 2010; Cass. n. 7972 del 2008; Cass. n. 4480 del 1981).
La seconda censura è pure infondata, essendo sufficiente al riguardo rilevare che, stante l’accertamento, con sentenza passata in giudicato, dell’illegittimità della veduta realizzata dalla convenuta, gravava sulla stessa e non già sulla controparte la prova della sua eliminazione. La ricorrente sul punto non ha però allegato di avere fornito, dinanzi al giudice di merito, prove al riguardo, eccetto la missiva dell’ottobre del 1997, che però non appare, ai fini del riscontro del vizio di motivazione, elemento decisivo, tenuto conto del suo contenuto obiettivo, così come riprodotto nel ricorso (in tale lettera invero la parte rappresenta di avere arretrato la ringhiera, ma aggiunge anche di dover organizzare l’installazione di idonei accorgimenti per l’eliminazione della venduta), nonché del fatto che essa proviene dalla stessa parte onerata, sicché non può ad essa attribuirsi alcun riconoscimento del fatto rappresentato. Passando all’esame del ricorso principale avanzato da L.M., il primo motivo denunzia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnato per avere ritenuto che la convenuta avesse eliminato, alla data dell’ottobre 2003, la veduta illegittima, realizzando opportuni accorgimenti tali da impedire la ispectio e la prospectio sull’immobile dell’attore. Tale valutazione, ad avviso del ricorrente, è frutto di una errata e parziale lettura della consulenza tecnica d’ufficio, estratta dal suo contesto, non avendo la Corte considerato che il consulente, nel descrivere lo stato dei luoghi, aveva anche riferito che lungo l’intero perimetro del terrazzo della convenuta, ad eccezione del lato ovest ove la ringhiera risulta posta a distanza di metri 1,5 dal muretto di confine, la ringhiera stessa si presenta a distanza di soli cm. 20 dal muretto perimetrale e che “in prosecuzione del riferito lato Ovest e fino a raggiungere il lato sud del terrazzo, risultano apposti due annessi di legno tinteggiati in verde, dell’altezza rispettiva di m. 1.30 e m. 1,20, semplicemente appoggiati alla ringhiera e, per questo, del tutto precari”. Alla luce di tali accertamenti lo stesso consulente aveva concluso circa la permanenza, allo stato delle servitù illegittime, “a carico del terrazzo di esclusiva proprietà del sig. M..L. “, proponendo per la loro eliminazione “l’arretramento della ringhiera metallica esistente sul terrazzo P. ad una distanza di mt. 1.50 dal confine, limitatamente al tratto interessato”.
In relazione a questo ed ai successivi motivi del ricorso principale la controricorrente eccepisce la loro inammissibilità per violazione dell’art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ., assumendo che la Corte di appello ha deciso ed opportunamente motivato tutte le questioni esaminate in modo conforme alla giurisprudenza della Corte di cassazione.

L’eccezione è manifestamente infondata in quanto, a prescindere dal suo contenuto, l’art. 360 bis non trova applicazione nel caso di specie, essendo tale disposizione, introdotta dall’art. 47, comma 1 lett. a), della legge n. 69 del 2009 applicabile alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione sia stato pubblicato successivamente alla data di entrata in vigore della legge (art. 58, comma 5), mentre la sentenza della Corte di appello di Napoli qui impugnata è stata depositata il 26 giugno 2008.
Tanto precisato, il mezzo va respinto nel merito.
Il giudice territoriale ha motivato la sua conclusione assumendo, mediante richiamo agli accertamenti svolti dal consulente tecnico d’ufficio, che l’arretramento della ringhiera presente sul terrazzo della convenuta a metri 1,50 dal muretto di confine con la proprietà del L. e la sua copertura mediante una barriera in legno di canne dell’altezza di metri 2 a partire dal lato nord del terrazzo per una lunghezza di metri 15,50, costituivano accorgimenti idonei ad eliminare la veduta illegittima. Questa affermazione integra un apprezzamento di fatto non suscettibile, come tale, di sindacato in sede di giudizio di legittimità se non sotto il profilo della motivazione, che nella specie non è riscontrabile, non apparendo i passi della relazione del consulente tecnico in contrasto con le conclusioni raggiunte dalla decisione impugnata.
Decisiva in tal senso è inoltre la considerazione, che la ricorrente sembra completamente trascurare, che la Corte di merito ha tratto il proprio giudizio in ordine alla eliminazione della veduta muovendo esclusivamente dal contenuto della precedente sentenza di condanna intervenuta tra le parti nel 1993, cui ha riconosciuto natura di giudicato in ordine anche alla esatta portata del comportamento dovuto dalla convenuta. Dal dispositivo di tale pronuncia, riportato dalla sola controricorrente a pag. 2 del proprio atto, risulta che la condanna della P. aveva ad oggetto la “eliminazione della veduta esercitata sulla proprietà L. dalla ringhiera apposta sul lastrico di copertura del fabbricato… mediante arretramento alla distanza di mt. 1,50 dal confine”, tratto che è per l’appunto quello che la Corte napoletana ha ritenuto interessato dalle opere poste in essere dalla convenuta. Anche sotto tale profilo, pertanto, la critica della ricorrente che la veduta non sarebbe stata completamente eliminata, risultando a tutt’oggi esercitabile da altri angoli o lati del terrazzo, non appare cogliere nel segno.
Il secondo motivo delricorso principale denunzia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, lamentando che la Corte di appello, per effetto dell’errore compiuto in ordine all’eliminazione della veduta illegittima, abbia ridotto l’entità del risarcimento del danno spettante agli attori, datando l’eliminazione dell’illecito all’ottobre 2003.

Il terzo motivo del ricorso principale denunzia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, lamentando che la Corte di appello, per effetto dell’errore compiuto in ordine all’eliminazione della veduta illegittima, abbia riconosciuto in favore degli attori il solo pregiudizio derivante dalla violazione della loro riservatezza e non anche il danno costituito dalla perdita di valore del proprio immobile.
I due motivi si dichiarano entrambi assorbiti in ragione del rigetto del primo motivo, da cui appaiono logicamente dipendenti.
Il terzo motivo del ricorso incidentale denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., censurando la statuizione che ha posto a carico della appellante P. il pagamento di metà delle spese di lite, nonostante che la decisione di appello si presentasse sostanzialmente a suo favore.
Il motivo è infondato avendo la Corte di merito applicato correttamente, in relazione alla statuizione di condanna impugnata, il principio di soccombenza processuale, tenuto conto che la convenuta, appellante in via principale, si era vista rigettare il primo motivo e, in parte, il secondo ed il terzo, con i quali aveva eccepito il giudicato in relazione alla domanda di risarcimento dei danni e, nel merito, di avere provveduto alla eliminazione della veduta illegittima già nel 1993.
I ricorsi vanno pertanto entrambi respinti, con compensazione integrale delle spese di lite, attesa la reciproca soccombenza delle parti.

P.Q.M.

respinge i ricorsi e compensa tra le parti le spese di giudizio.

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