Suprema Corte di Cassazione
sezione II
sentenza n. 31058 del 24 luglio 2013
OSSERVA
Con ordinanza del 21 febbraio 2013, il Tribunale di Taranto, accogliendo parzialmente la richiesta di riesame avanzata nell’interesse di G. S. avverso l’ordinanza pronunciata dal locale Giudice per le indagini preliminari in data 8 febbraio 2013, con la quale era stata applicata nei confronti del predetto la misura degli arresti domiciliari quale indagato di estorsione, ha sostituito la misura stessa con quella del divieto di esercitare l’impresa e di assumere uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di mesi due. Propone ricorso per cassazione il pubblico ministero il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in quanto il Tribunale, mentre ritiene che la dismissione della carica in favore della moglie da parte dell’indagato non elida il pericolo di recidiva, dall’altro ritiene adeguata la misura interdittiva, contraddittoriamente evocando la volontaria dismissione della carica come azione frenante rispetto a future condotte illecite. Inoltre, la misura interdittiva per la durata di mesi due è palesemente inadeguata a fronteggiare le esigenze di cautela. Per altro verso le misure interdittive si giustificano solo in riferimento a reati in cui le qualità soggettive sospese rilevino in modo specifico, quali modalità particolari della condotta o in funzione del bene giuridico protetto dai singoli reati ai quali si riferiscono le disposizioni che le prevedono. Il ricorso è fondato, in quanto la motivazione che corrobora la decisione adottata dai giudici del riesame si appalesa minata da una intima ed insanabile contraddizione.
Da un lato, infatti, si ritiene che le dimissioni dalla carica da parte de1l’indagato non siano un elemento che vale ad elidere il pericolo di recidiva, in quanto la nuova nomina di amministratore unico è intervenuta a favore di persona legata da vincolo di coniugio; dall’altro, si opina – in evidente contrasto con il precedente assunto – che sia proprio la volontaria dimissione dalla carica di amministratore unico a costituire elemento idoneo e sufficiente a far ritenere adeguata la misura interdittiva, specie alla luce dei limiti di durata di due mesi che ne scandiscono la operatività. Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato con rinvio allo stesso Tribunale per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Taranto per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2013
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