La mssima

In tema di infrazioni al codice della strada, alla notifica del verbale di accertamento eseguita da un appartenente alla polizia municipale, ai sensi dell’art. 201 C.d.S., comma 3 non si applicano le prescrizioni previste dal D.P.R. n. 1229 del 1959, artt. 106 e 107 che prevedono limiti di competenza territoriale, riferibili ai soli ufficiali giudiziari e non estensibili agli altri pubblici ufficiali che, volta per volta, la legge autorizza ad eseguire notificazioni, perchè la loro competenza è disciplinata dall’ordinamento che li riguarda o dalle norme che li abilitano alla notifica

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza n. 13261 del 26 luglio 2012

 

Svolgimento del processo

1. – S.E. proponeva, dinanzi al Giudice di Pace di Verona, opposizione all’ordinanza-ingiunzione emessa nei suoi confronti dal Prefetto di Verona il 6 maggio 2004, per violazione dell’art. 158 C.d.S., deducendo la nullità insanabile della notificazione del verbale di contestazione di detta violazione per mancato rispetto delle norme dettate dal D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, art. 106, comma 1, e art. 107, comma 2, in materia di competenza degli ufficiali giudiziari.
2. – Con sentenza resa pubblica il 12 dicembre 2005, il giudice adito rigettava l’opposizione, affermando che “le norme che specificamente disciplinano la competenza territoriale degli ufficiali giudiziari non possono trasferirsi de plano ad altri soggetti, pure riconosciuti quali organi notificatori in materia di accertamenti di violazioni al codice della strada”; in ogni caso, era da escludersi la sussistenza della nullità della notificazione, avvenuta nella specie a mezzo del servizio postale, in assenza di violazione delle norme recate dal codice di procedura civile.
3. – Per la cassazione della sentenza del Giudice di pace di Verona ricorre S.E., affidando le sorti dell’impugnazione ad un unico motivo di censura.
La Prefettura di Verona – U.G.T., ritualmente intimata, non ha svolto difese.
La ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’udienza.

Motivi della decisione

1. – Con l’unico mezzo è denunciata violazione di norma di diritto “per quanto concerne la competenza dell’ufficiale giudiziario” (D.P.R. n. 1229 del 1959, art. 106, comma 1, e art. 107, comma 2).
Si duole la ricorrente che il giudice adito abbia ritenuto inapplicabili alla fattispecie le norme di cui ai citati artt. 106 e 107, che sarebbero invece influenti in relazione al fatto che, ai fini della notificazione nei suoi confronti del verbale di contestazione all’infrazione del codice della strada, l’ufficio di polizia municipale di Verona si era servito dell’ufficio postale di (OMISSIS), anzichè utilizzare un ufficio postale posto nell’ambito della propria circoscrizione di appartenenza.
A fondamento della censura si assume, anzitutto, che, avuto riguardo alle attività di notificazione, la sostituzione della figura dell’ufficiale giudiziario con quella del funzionario dell’amministrazione si giustifica esclusivamente solo in ragione di esigenze di celerità, restando però immutate le regole dettate dalla legge per l’attività notificatoria (secondo una trama che vede implicati, nella specie, la L. n. 689 del 1981, art. 14, l’art. 201 C.d.S., le norme del codice di procedura civile sulle notificazioni e la L. n. 890 del 1982) e, per ciò che attiene più da vicino alla competenza dell’ufficiale giudiziario che la deve compiere, quelle recate dal D.P.R. n. 1229 del 1959, artt. 106 e 107.

Sostiene, quindi, la ricorrente che, dal combinato disposto delle norme da ultimo indicate, si trarrebbe indefettibilmente la regola per cui “la competenza in materia di notificazione è per legge attribuita, in via concorrente e alternativa, così all’ufficiale giudiziario del luogo in cui la notificazione deve essere eseguita, come a quello addetto all’autorità giudiziaria davanti alla quale deve trattarsi l’affare di cui ha riguardo l’atto da notificare”.
Nè parrebbe corretta – ad avviso della ricorrente – l’ulteriore affermazione del giudice di pace per cui non potrebbe essere apprezzate la nullità della notificazione in mancanza di una violazione delle norme del codice di rito, giacchè essa non tiene conto di tutti quegli adempimenti (come la predisposizione materiale della relata, la stampa, l’imbustamento, la spedizione) indispensabili per il perfezionamento della notificazione;
adempimenti che, secondo quanto prescritto dalle norme del D.P.R. n. 1229, l’ufficiale giudiziario non può svolgere fuori dal mandamento ove si trova l’ufficio al quale è addetto, “delegando la propria attività a soggetti non abilitati”.
Evidenzia, infine, la ricorrente che, una volta constata la nullità della notificazione del verbale di contestazione dell’infrazione per violazione del D.P.R. n. 1229 del 1959, artt. 106 e 107 ne discende che la pretesa sanzionatoria dell’amministrazione è da reputarsi estinta, non essendo suscettibile detta nullità di sanatoria ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ., quale norma applicabile soltanto agli processuali e non a quelli amministrativi, come l’anzidetto verbale.

1.1. – Il motivo è infondato.
La stessa identica questione in diritto che pone l’attuale ricorso è stata affrontata e risolta da questa Corte, in più di un’occasione (Cass., sez. 2, 15 settembre 2008, n. 23588; Cass., sez. 2, 10 maggio 2011, n. 10326), con l’enunciazione del seguente principio di diritto: “In tema di infrazioni al codice della strada, alla notifica del verbale di accertamento eseguita da un appartenente alla polizia municipale, ai sensi dell’art. 201 C.d.S., comma 3 non si applicano le prescrizioni previste dal D.P.R. n. 1229 del 1959, artt. 106 e 107 che prevedono limiti di competenza territoriale, riferibili ai soli ufficiali giudiziari e non estensibili agli altri pubblici ufficiali che, volta per volta, la legge autorizza ad eseguire notificazioni, perchè la loro competenza è disciplinata dall’ordinamento che li riguarda o dalle norme che li abilitano alla notifica”.
Tale principio – che il Collegio intende ribadire in questa sede – ha trovato applicazione in fattispecie, del tutto analoghe a quella attualmente oggetto di esame, nelle quali era stata dedotta la nullità della notifica effettuata a mezzo posta da un appartenente alla polizia municipale soltanto perchè eseguita mediante la spedizione del plico da un ufficio postale ubicato in un comune diverso da quello cui appartiene l’organo notificatore.
Le critiche che sono rivolte alla giurisprudenza anzidetta dalla memoria depositata dal ricorrente trovano già adeguata risposta, segnatamente, nella sentenza n. 23588 del 2008 e, comunque, non sono tali da scalfire il principio di diritto da essa enunciato.
Peraltro, il sostegno che la stessa memoria cerca ulteriormente di trarre da talune pronunce di questa Corte, quanto ai limiti territoriali entro i quali dovrebbe svolgersi l’attività degli appartenenti al corpo della polizia municipale (cass., sez. 2, 3 marzo 2008, n. 5771) e quanto alla rilevanza degli “aspetti materiali” del procedimento notificatorio (cass., sez. lav., 13 gennaio 2012, n. 398), non coglie nel segno, trattandosi di decisioni non pertinenti rispetto alla questione in esame, giacchè la prima ha riguardo al potere di accertamento delle violazioni attribuito alla polizia municipale e non all’attività di notifica a mezzo posta dei verbali di accertamento ad essa rimessa, mentre la seconda attiene ad elemento essenziale del procedimento di notificazione, come quello della indicazione della data di consegna nella copia dell’atto notificato, ex art. 148 cod. proc. civ., e non già ad attività meramente materiali come quelle di predisposizione della relata di notifica, della stampa, dell’imbustamento e della spedizione del plico.

2. – Il ricorso va, dunque, rigettato.
In assenza di difese da parte dell’intimata Prefettura, nulla è da disporsi in ordine alle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

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