La massima

L’art. 905, primo comma, cc, nel disciplinare la distanza dalle vedute chiarisce espressamente che tale distanza va rispettata con riferimento al “fondo” e non alla parte del fondo prospiciente la veduta. Da un punto di vista logico la stessa conclusione si impone con riferimento all’art. 907, ultimo comma, cc., nel quale si parla di distanza della “costruzione” in genere dalla veduta e non della parte della costruzione perpendicolare alla veduta. Una conferma indiretta della esattezza di tale interpretazione viene dalla sentenza 7 luglio 2011 n. 14953 delle Sezioni unite di questa Corte, la quale, con riferimento all’art. 9 del d.m. 2 aprile 1968 n. 1444, che prevede una distanza di 10 metri delle costruzioni dalle “pareti finestrate”, ha affermato che tale disposizione esige in maniera assoluta il rispetto della distanza in questione, essendo destinata a disciplinare le distanze tra le costruzioni e non tra queste e le vedute, in modo che sia assicurato un sufficiente spazio libero che risulterebbe inadeguato se comprendesse soltanto quello direttamente antistante alle finestre in direzione ortogonale, con esclusione di quello laterale

 

 

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza del 5 luglio 2012, n. 11302

 

Svolgimento del processo

Ad istanza di G.L. , S.A. , usufruttuari, e di L. e G..G. , nude proprietarie dell’unità immobiliare in (omissis) , il Tribunale di Napoli, con sentenza 29.7.2003 condannò P.D. a rimuovere, siccome in violazione delle norme estetiche del regolamento condominiale, la tettoia deturpante;denunciata dagli attori e da costui realizzata sulla balconata sottostante la loro unità, mediante eliminazione della preesistente arcata muraria in modo da costituire un manufatto a limitata distanza dalla soletta del balcone attoreo, in violazione del regolamento condominiale e dei diritti attorei per menomazione dell’arieggiamento agli affacci e vani, per impedimento alla veduta sulla strada statale nonché sul viale di accesso al condominio e causa di deposito antigienico di detriti, oltre ai danni in Euro 4680, con rigetto della riconvenzionale di danni relativi alla sospensione di lavori, poi revocata, in giudizio cautelare non riassunto.

La Corte di appello di Napoli, con sentenza 1100/2005, rigettò l’impugnazione del P. condannandolo alle spese, sul presupposto che la tettoia posta ad esigua distanza dal balcone sovrastante degli attori impoverisce la qualità della veduta come emerge anche dai rilievi fotografici ma altresì comporta disagio abitativo sul piano igienico per l’accumulo di materiali e scorie, sicchè, non potendosi stabilire con certezza l’entità del danno, si era dovuto giocoforza determinarlo con riferimento al deprezzamento del cespite a seguito di indagini di mercato, con mandato a ctu. il cui elaborato era stato genericamente criticato.

Ricorre P. con tre motivi, resistono S.A. , G.L. , G. e R. , anche quali eredi di L..G. , che hanno anche presentato memoria.

Motivi della decisione

Col primo motivo si lamenta violazione dell’art. 112 cpc in relazione all’art. 360 n. 5 cpc perche gli attori avevano genericamente richiesto i danni ed il etti senza precisa richiesta degli attori e del giudice li aveva quantificati in Euro 4875 pari a Euro 390 all’anno per anni 12,50, importo ridotto dal Tribunale e nonostante il gravame, la Corte di appello aveva confermato la sentenza di primo grado. omettendo qualsiasi commento, con vizio di ultrapetizione, anche perché in ogni caso la decorrenza dovrebbe essere dalla domanda e non retrodatarsi all’anno 1989 o 1991.

Col secondo motivo si deduce violazione dell’art. 907 cc in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 cpc, perché gli attori avevano lamentato una deminutio dell’originaria veduta obliqua sulla strada di accesso, il ctu aveva dedotto che la strada pubblica è tranquillamente visibile e la Corte di appello non ha tenuto conto che il P. era stato assolto in sede penale con la motivazione che si era trattato con ogni probabilità dei rifacimenti di una struttura preesistente.

Col terzo motivo si deduce violazione dell’art. 167 cpc per essere stati provati i danni relativi all’affitto di una casa di villeggiatura a seguito della sospensione dei lavori.

Osserva questa Corte Suprema:

In ordine al primo motivo la Corte di appello si è rifatta alla ctu ed ha esaminato la censura relativa alla determinazione dell’arco temporale,posto che il fatto risultava accertato nel 1991, ma ha rilevato che agli effetti dell’illecito civile la condotta doveva farsi risalire al 1988, epoca certa essendo il ricorso originario del 30.6.1988. Ciò premesso, riconoscendosi una originaria richiesta di danni, non vi è alcun vizio di ultrapetizione né una omessa pronuncia sul gravame, non riportato analiticamente, ma che, stando alla sentenza, faceva risalire il fatto accertato al 1991.

In ordine al secondo motivo va osservato che esiste consolidata giurisprudenza in ordine alla zona di rispetto dalle vedute.

E” prerogativa del giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento e dar luogo alle relative opzioni probatorie, senza che sia possibile contestare le valutazioni in fatto contrapponendo una diversa tesi conforme alle aspettative di parte.

Con riferimento al carattere assoluto della zona di rispetto dalle vedute occorre partire dalla considerazione che l’art. 905, primo comma, cc, nel disciplinare la distanza dalle vedute chiarisce espressamente che tale distanza va rispettata con riferimento al “fondo” e non alla parte del fondo prospiciente la veduta. Da un punto di vista logico la stessa conclusione si impone con riferimento all’art. 907, ultimo comma, cc., nel quale si parla di distanza della “costruzione” in genere dalla veduta e non della parte della costruzione perpendicolare alla veduta. Una conferma indiretta della esattezza di tale interpretazione viene dalla sentenza 7 luglio 2011 n. 14953 delle Sezioni unite di questa Corte, la quale, con riferimento all’art. 9 del d.m. 2 aprile 1968 n. 1444, che prevede una distanza di 10 metri delle costruzioni dalle “pareti finestrate”, ha affermato che tale disposizione esige in maniera assoluta il rispetto della distanza in questione, essendo destinata a disciplinare le distanze tra le costruzioni e non tra queste e le vedute, in modo che sia assicurato un sufficiente spazio libero che risulterebbe inadeguato se comprendesse soltanto quello direttamente antistante alle finestre in direzione ortogonale, con esclusione di quello laterale (Cass. n. 4608/12).

In senso conforme cfr. Cass. nn. 4389/09, 4976/00, 5390/99.

Nella specie la Corte di appello parla, sia pure genericamente, di esigua distanza dalla veduta, ma il ricorrente non invoca il rispetto delle distanze ma un asserito diritto al rifacimento di una struttura preesistente, invocando uno stralcio di una sentenza penale di assoluzione che indicherebbe la mera probabilità di tale ipotesi.

Sul terzo motivo la Corte di appello, richiamando la riconvenzionale a termini dell’art. 96 cpc in dipendenza della avvenuta revoca dell’interdetto cautelare di sospensione, ha motivato, conformemente alla sentenza di primo grado, nel senso che l’accertata illegittimità dell’opera rendeva infondata la riconvenzionale.

In definitiva il ricorso va rigettato con condanna alle spese.

 

P.Q.M.

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in Euro 2200. di cui 2000 per onorari, oltre accessori.

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