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Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza del 27 ottobre 2015, n. 43315

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIANDANESE Franco – Presidente –

Dott. GALLO Domenic – Consigliere –

Dott. CERVADORO Mirella – Consigliere –

Dott. AGOSTINACCHIO L. – rel. Consigliere –

Dott. CARRELLI PALOMBI Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.L. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 11856/2006 CORTE APPELLO di TORINO, del 19/12/2014;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/10/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI AGOSTINACCHIO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. BALDI Fulvio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Udito il difensore Avv. Sarra Fabio del foro di Cassino.

Svolgimento del processo

 

1. La Corte di Appello di Torino con sentenza del 19.12.2014, in riforma di quella emessa in data 25.01.2008 dal Tribunale di Ivrea nei confronti di S.L., dichiarava non doversi procedere nei confronti di costui in ordine al reato di cui al capo B) (lesioni personali ex art. 582 c.p. e art. 585 c.p., comma 1) e rideterminava la pena irrogata in relazione al reato di cui al capo A) (tentata rapina in danno di N.G.L.) in un anno di reclusione ed Euro 200,00 di multa.

Secondo il ragionamento della corte territoriale dovevano ritenersi attendibili le dichiarazioni della parte lesa che aveva riferito di essere stata minacciata di morte il giorno (OMISSIS) da un soggetto – poi riconosciuto nell’imputato – per ottenere dei soldi;

pretesa esercitata anche con violenza fisica (colpi in varie parti del corpo) e non portata ad esecuzione per la pronta reazione del N. che riusciva a darsi alla fuga con la propria auto, nonostante il S. cercasse di impedirlo, ponendosi con la propria vettura dinanzi a quella della vittima.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il S. sulla base di tre motivi.

2.1 Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione (art. 606 cod. proc. pen., lett. e) per aver posto a fondamento della sentenza di condanna le dichiarazioni di un teste inattendibile (nella specie di un agente di polizia).

2.2 Violazione di legge processuale penale per avere il giudice utilizzato a fini probatori la querela in atti (art. 606 cod. proc. pen., lett. b).

2.3 Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione (art. 606 cod. proc. pen., lett. e) per l’esclusione del riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., comma 1, n. 4 trattandosi di attenuante non applicabile al tentativo.

Ha concluso pertanto il ricorrente in via principale per l’annullamento della sentenza impugnata; in via subordinata per l’annullamento con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Torino; in ulteriore subordine la riduzione della pena inflitta in relazione all’attenuante di cui all’art. 62 c.p., comma 1, n. 4.

Motivi della decisione

1 Il ricorso è inammissibile perchè manifestamente infondato.

2. Tutti i motivi risultano infatti proposti per la prima volta con il ricorso in cassazione non risultando essere stati dedotti in appello, come si rileva dall’esame dell’atto d’impugnazione della sentenza di primo grado.

Secondo l’orientamento di questa Corte, condiviso dall’odierno Collegio, “in tema di ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto dell’art. 606 c.p.p., comma 3 e art. 609 c.p.p., comma 2 – secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d’appello – trova la sua “ratio” nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perchè non segnalato con i motivi di gravame”. (Cass. Sez. 4, sent. n. 10611 del 04/12/2012, dep. 07/03/2013, Rv. 256631).

D’altra parte “l’obbligo di motivazione da parte del Giudice di appello sussiste soltanto in relazione a quanto dedotto con l’atto di impugnazione o, se si tratta del mancato esercizio di un potere esercitabile di ufficio – come quello relativo alla concessione di benefici ai sensi dell’art. 597 c.p.p., comma 5 anche in relazione a quanto dedotto e richiesto in sede di discussione. Peraltro, perchè sussista l’obbligo della motivazione, è necessario che la richiesta non sia generica ma in qualche modo giustificata con riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all’accoglimento della richiesta stessa”. (Cass. Sez. 5^ sent. 1099 del 26.11.1997 dep. 27.01.1998 rv 209683.

3. Va considerato inoltre che con il primo motivo si denuncia il vizio motivazionale per avere il giudice di merito posto a fondamento della sentenza di condanna le dichiarazioni di un teste inattendibile, indicato nel militare R. che effettuò i rilievi nell’immediatezza della denuncia.

Tale argomentazione è del tutto estranea alla sentenza di appello che basa l’affermazione di responsabilità sulle dichiarazioni della parte offesa, sottoposte a vaglio critico a seguito delle censure formulate dall’imputato appellante; nessun riferimento è riportato invece circa la rilevanza delle affermazioni del teste R., che peraltro non incidono sul giudizio di condanna, incentrato appunto sulla denuncia del N. e sui riscontri effettuati.

Sotto tale profilo, il ricorso risulta anche aspecifico perchè il motivo non illustra l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenza” (gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento).

4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di Euro 1.000,00 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2015.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2015

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