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Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza del 24 gennaio 2013, n. 1743

…omissis…

Motivi della decisione

Occorre premettere che la sentenza impugnata risulta notificata all’Ufficio Territoriale del Governo di Avellino in data 9/1/2006, mentre il ricorso per cassazione è stato notificato il 7/2/2007;

tuttavia ciò non comporta decadenza dall’impugnazione. Al riguardo si deve infatti osservare che è stata erroneamente chiamata in giudizio la Prefettura, carente di legittimazione passiva (essendo legittimato passivo il Ministero dell’Interno, trattandosi di opposizione avverso il verbale di accertamento di violazione al codice della strada redatto da appartenente alla Polizia stradale) e la carente legittimazione passiva di quest’ultima è sanata dall’impugnazione svolta, per conto dell’Amministrazione centrale, dall’Avvocatura dello Stato, senza sollevare eccezioni.

Tuttavia tale attività sanante non può giovare alla parte che abbia concorso a provocare il vizio di instaurazione del contraddittorio;

ne consegue che l’impugnazione proposta dall’Avvocatura dello Stato non resta paralizzata dal disposto dell’art. 326 cod. proc. civ., giacchè il termine breve non può decorrere nei confronti del Ministero al quale era stata notificata una sentenza resa in un giudizio in cui il medesimo non era stato ritualmente citato (cfr., in termini, Cass. 21/4/2009 n. 9401).

1. Con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione della L. 11 agosto 1991, n. 273 (Istituzione del sistema nazionale di Taratura), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 45 e art. 142, comma 6 e degli artt. 192, 345 e 383 reg. esec. C.d.S. (D.P.R. 16 dicembre 1995, n. 495).

I ricorrenti sostengono che nessuna norma nazionale o comunitaria prevede l’obbligo di taratura delle apparecchiature per l’accertamento dell’osservanza dei limiti della velocità e che le stesse circolari del Ministero delle infrastrutture e trasporti (del Direttore della Motorizzazione civile) si limitano a consigliare la taratura nei soli casi in cui il misuratore della velocità venga adoperato senza la contestuale presenza su strada degli agenti accertatori, mentre nel caso si specie l’agente accertatore ha dato atto, in verbale di avere verificato il corretto funzionamento dello strumento. L’obbligo di taratura non è contemplato neppure nel Codice della Strada che, all’art. 143, comma 6, prevede espressamente che sono considerate fonti di prova le risultanze delle apparecchiature debitamente omologate.

1.1 Il motivo è fondato.

Secondo la concorde giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. 13/6/2011 n. 12924 Ord., Cass. 24/4/2010 n. 9846, Cass. 24/5/2010 n. 12664, Cass. 19/11/2007 n. 23978) che qui si condivide, le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate e utilizzate per la rilevazione del superamento dei limiti di velocità non devono essere sottoposte ai controlli della L. n. 273 del 1991 in quanto non rientrano nella previsione di tale normativa che attiene alla materia cd. metrologica, ossia a materia diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità ed appartiene alla competenza di autorità amministrative diverse da quelle legittimate alla rilevazione delle infrazioni al codice della strada; inoltre, nessuna norma del CdS prevede l’obbligo di taratura e la mancanza di tale previsione non si pone in contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 24 e 97 Cost..

Questa Corte, infatti, ha già avuto occasione di affermare (v. Cass. 15/12/2008 n. 29333) che la questione di legittimità costituzione della normativa è manifestamente infondata e ha rilevato (all’esito di specifico esame della normativa comunitaria) che non esistono norme comunitarie vincolanti in materia di misurazione della velocità dei veicoli e di pertinenti apparecchiature.

Pertanto il ricorso deve essere accolto e, tenuto conto che l’opposizione era stata proposta anche per l’ulteriore motivo costituito dall’omessa contestazione immediata, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, anche per le spese, ad altro Giudice di Pace di Avellino che si atterrà al principio secondo il quale le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per la rilevazione del superamento dei limiti di velocità non devono essere sottoposte a taratura.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altro Giudice di Pace di Avellino.

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